Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4203/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 429 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4203/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Foggia al corso Giuseppe Garibaldi n. 10, presso lo studio dell'avv. Sergio
Cangelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
, c.f. , in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata dal funzionario dott. Andrea Delli Carri , domiciliata ope legis
- PARTE RESISTENTE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato il 25 maggio 2017, Parte_1
ha proposto opposizione, previa sospensione, avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione 24.04.2017 – 0011048, notificatagli in data 27 CP_2 aprile 2017, emessa per violazione dell'art. 13 D.lgs. 204/2015, per vendita di prodotti con etichettatura non conforme alla normativa europea.
- Seconda Sezione civile -
La , costituendosi, ha domandato di rigettare l'opposizione. CP_1
Denegata la sospensione, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Con il primo motivo di opposizione, lamenta l'illegittimità Parte_1 del verbale di correzione del verbale di accertamento, poiché redatto da agenti che non hanno preso parte all'accertamento.
La doglianza è infondata perché con il secondo e con il terzo verbale, gli agenti hanno provveduto solo a correggere la contestazione redatta con il primo verbale, emendando i soli errori formali, senza modificare la descrizione dei fatti che hanno integrato la violazione e lasciando così inalterato quanto appurato originariamente dagli agenti accertatori.
Con il secondo motivo di opposizione, lamenta Parte_1
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, siccome i prodotti da lui venduti presentano tutte le indicazioni prescritte dalla normativa europea.
Sul punto, oltre a mancare la prova di quanto affermato dall'opponente, dato che sono stati sequestrati 325 profumi tester venduti al pubblico delle cui etichette l'opponente non prova la conformità alla normativa europea, va in ogni caso rilevato che gli agenti accertatori hanno constatato che i prodotti non riportavano le indicazioni impartite dalla normativa comunitaria e tale attestazione è coperta da fede privilegiata, fino a querela di falso;
onde, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso per provare il contrario.
Si tratta, infatti, di un'attestazione percettiva, specificamente visiva, che può essere smentita solo tramite querela di falso (Cass. civ. Sez. Un. n.
17355 del 24.7.2009).
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Nulla per le spese essendosi l'amministrazione vittoriosa difesa a mezzo funzionario, senza deposito di nota esborsi (Cass. civ. n. 15641/2020).
P.Q.M.
Proc. n. 4203/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 429 c.p.c. Pag. 2 a 3 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) nulla per le spese di lite.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 4203/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 429 c.p.c. Pag. 3 a 3