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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4284 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo E. MANAROLLA e Monia PIN;
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco BUSIN e Federica FABRIS;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 contratto in Malo (VI) il 29/08/1987 da (c.f.: CP
), cittadino italiano, nato a [...] il [...] e C.F._1
(c.f.: ), cittadina italiana, nata a [...] C.F._2
Schio (VI) il 29/09/1967; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Malo (Vi) al n. 35, parte II, Serie A anno 1987;
• ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Chiedono inoltre: che vengano OMOLOGATE le seguenti condizioni e dichiarata equa l'attribuzione una tantum in favore di come di seguito indicata dando atto che: Controparte_2 in base all'accordo intervenuto tra le parti, si obbliga a versare a CP
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Controparte_2 liquidazione dei diritti di quest'ultima, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) da versarsi con assegno circolare entro cinque giorni dal deposito dell'atto di acquiescenza totale alla sentenza di divorzio.
Dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, in favore di , Controparte_2
effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 29/08/1987.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
2 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/1999 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP Controparte_2
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 40.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: assegno circolare entro cinque giorni dal deposito dell'atto di acquiescenza totale alla sentenza di divorzio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP
e da in Malo (VI) il 29/08/1987 alle condizioni in epigrafe Controparte_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MALO (VI) al n. 35, parte II, serie A, anno 1987;
c) dichiara equa la somma di euro 40.000,00 riconosciuta da in favore CP
di a titolo di assegno divorzile una tantum; Controparte_2
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4284 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo E. MANAROLLA e Monia PIN;
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco BUSIN e Federica FABRIS;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 contratto in Malo (VI) il 29/08/1987 da (c.f.: CP
), cittadino italiano, nato a [...] il [...] e C.F._1
(c.f.: ), cittadina italiana, nata a [...] C.F._2
Schio (VI) il 29/09/1967; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Malo (Vi) al n. 35, parte II, Serie A anno 1987;
• ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Chiedono inoltre: che vengano OMOLOGATE le seguenti condizioni e dichiarata equa l'attribuzione una tantum in favore di come di seguito indicata dando atto che: Controparte_2 in base all'accordo intervenuto tra le parti, si obbliga a versare a CP
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Controparte_2 liquidazione dei diritti di quest'ultima, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) da versarsi con assegno circolare entro cinque giorni dal deposito dell'atto di acquiescenza totale alla sentenza di divorzio.
Dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, in favore di , Controparte_2
effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 29/08/1987.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
2 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/1999 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP Controparte_2
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 40.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: assegno circolare entro cinque giorni dal deposito dell'atto di acquiescenza totale alla sentenza di divorzio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP
e da in Malo (VI) il 29/08/1987 alle condizioni in epigrafe Controparte_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MALO (VI) al n. 35, parte II, serie A, anno 1987;
c) dichiara equa la somma di euro 40.000,00 riconosciuta da in favore CP
di a titolo di assegno divorzile una tantum; Controparte_2
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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