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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/10/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2305/2024, pendente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE ) C.F._2
ricorrente e
Controparte_1
CP_2
Controparte_3
rappresentati e difesi dall'CAVATORTA VERONICA Controparte_4
giusta procura in atti resistenti
OGGETTO: retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato 15 aprile 2024
[...]
rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Parte_1
Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra Controparte_1 CP_2
ed quali datori di lavoro, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 1^
[...]
luglio 2023 al 23 settembre 2023 della durata di 66 ore settimanali, a tempo pieno in regime di convivenza, e conseguentemente condannare in solido Controparte_1
e al pagamento in favore di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, della somma di euro 2.646,24 o di quella maggiore o Parte_1
minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod.civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc.civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. prov. civ. e 150 disp. att. cod. prov. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura el
15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario,
e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Sottolineava, a sostegno delle pretese di cui al ricorso, di aver lavorato continuativamente presso l'abitazione dei resistenti sita in Formello, Via delle Bosseta
n 24, alle dipendenze dei sigg.ri dal 01 Controparte_1 CP_2 CP_3
luglio 2023 al 23 settembre 2023 svolgendo mansioni riconducibili al livello “B” del C.C.N.L. percependo di euro 1.000,00 mensili con orario di lavoro dalle 09.00 alle
21.00 per 6 giorni a settimana con due ore di riposo intermedi pomeridiano ad eccezione del lunedì dalle 14.00 alla 21.00 per 67 ore settimanali usufruendo della retribuzione in natura consistente nel vitto e alloggio. Affermava altresì di non aver goduto delle ferie, di non avere aver percepito la retribuzione monetaria per gli ultimi
23 giorni di servizio, di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro straordinario diurno, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto.
I convenuti si costituivano contestando la legittimazione passiva, ad eccezione di effettiva datrice di lavoro della ricorrente e, nel merito, contestando la CP_2
quantificazione delle somme riportate nei conteggi allegati al ricorso e le date e orari di svolgimento del rapporto.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, all'odierna udienza cartolare la causa veniva decisa.
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Sono emersi dal ricorso elementi idonei ad attestare l'instaurazione in concreto di un rapporto di lavoro subordinato secondo il paradigma di cui all'art. 2094 c.c. tra le parti stante la tipologia di attività espletata dalla ricorrente e la non contestazione della datrice di lavoro . Parte_2
Deve ritenersi che fosse la stessa la datrice di lavoro come confermato anche dalla testimone di parte ricorrente escussa nel giudizio che ha confermato di aver parlato con la a proposito del lavoro della ricorrente (cfr. testimonianza CP_2 [...]
. Tes_1
Nulla è emerso in ordine al ruolo datoriale degli altri convenuti.
Anche nell'ambito del lavoro domestico, come nel caso di specie, è infatti astrattamente un rapporto di lavoro subordinato laddove siano integrati elementi idonei a far ritenere sussistente un assoggettamento del prestatore al potere datoriale nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Ciò non è emerso in alcun modo nel corso del giudizio potendosi ritenere provato, perché non contestato, il solo ruolo datoriale di CP_2
Del pari nessuna prova è emersa circa la data iniziale del rapporto di lavoro che parte ricorrente colloca il 1 luglio mentre parte resistente afferma sia avvenuta il 10 luglio e sulla cessazione che parte ricorrente colloca al 23 settembre mentre la resistente il 16 settembre.
Stante il periodo non regolarizzato l'onere della prova in relazione alla decorrenza incombeva sulla lavoratrice con conseguente rigetto della domanda di retrodatazione e di individuazione della cessazione dopo il 16 settembre.
Con riguardo al periodo di lavoro non contestato dal 10 luglio al 16 settembre le parti divergono con riferimento ad orario espletato ( la ricorrente parla di 67 ore settimanali e la resistente di 51) sull'inquadramento e sulla dazione delle spettanze ordinarie e straordinarie.
Ebbene nessuno dei testimoni ha riferito alcunché in relazione alle ore superiori rivendicate dalla ricorrente e, del pari, alle mansioni superiori rispetto a quella di addetta alle pulizie di cui al livello A non contestato dalla resistente con conseguente rigetto delle domande di differenze retributive e pagamento di lavoro straordinario (
(domanda peraltro rinunciata dalla ricorrente nel corso del giudizio).
Con riguardo alle ferie non godute deve ritenersi che la voce sia spettante nella misura indicata dalla resistente attesa la mancata prova del periodo di lavoro come individuato in ricorso.
Con riferimento al trattamento di fine rapporto ed alla tredicesima si osserva quanto segue.
Ricondotte le spettanze riconoscibili alle sole voci “connaturate” alla paga del lavoro subordinato (perciò solo dovute da contratto o per legge a un prestatore dipendente, a fronte di un dato livello professionale e orario lavorativo, secondo le tariffe del C.C.N.L. di comparto) dunque per stipendio mensile, gratifica natalizia e
T.F.R. (quale noto accantonamento esigibile ex art. 2120 c.c.. su tutti gli emolumenti fissi o abituali maturati in costanza di rapporto), ne deriva che, essendo il C.C.N.L. di settore (lavoro domestico, evocato e documentato dalla stessa lavoratrice) un indubbio, utile parametro comparativo per l'analisi delle spettanze (poiché attinente a quel comparto e alla natura delle mansioni svolte), da un lato la verifica del precetto di adeguatezza della paga dovrà tararsi su quelle tariffe stipendiali, dall'altro la ricorrente non potrà rivendicare, a parità di orario/livello e titoli retributivi in discussione, maggiori spettanze di quelle ricavabili dall'applicazione dei relativi "minimi" tabellari.
Ciò posto, tenuto conto degli stessi conteggi analitici della ricorrente risulta come per tutto il periodo oggetto di causa, la ricorrente abbia sistematicamente percepito uno stipendio nettamente superiore al minimo tabellare spettante da CCnl.
Ne deriva già ictu oculi sulla base di tale “scarto” con la paga in concreto ricevuta di 1000 euro al mese, che la ricorrente può ritenersi già compiutamente soddisfatta di ogni spettanza per paga-base e tredicesima.
Nulla residua dunque per le causali evidenziate così come in relazione alle voci ulteriori indicate nei conteggi e in ordine alle quali il quadro probatorio è eccessivamente scarno.
Quanto al T.F.R. (in difetto, peraltro, di alcuna obiezione di "compensabilità" della parte convenuta), in quanto un patto di conglobamento non è "presumibile" da maggiori compensi, né tacitamente desumibile per un simile emolumento, alla luce della sua peculiare disciplina e natura in quanto trattasi di una tipica spettanza finale
(ex multis da Cass. civ. n. 11579/2014) suscettibile di maturare in via unitaria ed esigibile, di regola, solo al termine del rapporto (cfr. art. 2120 c.c.), come tale esulante da eventuali dinamiche di assorbimento della paga, in difetto di esplicita e diversa pattuizione delle parti, residua la somma di € 144,02 riparametrata all'orario e livello riconosciuti con la presente sentenza.
Le spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda e i rapporti pregressi tra le parti possono essere compensate per la metà. La restante metà va posta a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara la carenza di legittimazione passiva dei resistenti CP_1 e
[...] Controparte_3 Controparte_4
dichiara che la ricorrente e è intercorso un rapporto di lavoro CP_2
subordinato dal 10.7.2023 al 16.09.2023 con inquadramento al livello A de ccnl domestici e orario di 51 ore settimanali e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 144,02 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
rigetta le ulteriori domande;
compensa le spese di lite per la metà; condanna la parte resistente al rimborso della restante metà delle CP_2
spese di lite che liquida in € 320,00 oltre iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, il 8.10.2025
Il giudice
RO MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2305/2024, pendente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE ) C.F._2
ricorrente e
Controparte_1
CP_2
Controparte_3
rappresentati e difesi dall'CAVATORTA VERONICA Controparte_4
giusta procura in atti resistenti
OGGETTO: retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato 15 aprile 2024
[...]
rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Parte_1
Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra Controparte_1 CP_2
ed quali datori di lavoro, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 1^
[...]
luglio 2023 al 23 settembre 2023 della durata di 66 ore settimanali, a tempo pieno in regime di convivenza, e conseguentemente condannare in solido Controparte_1
e al pagamento in favore di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, della somma di euro 2.646,24 o di quella maggiore o Parte_1
minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod.civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc.civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. prov. civ. e 150 disp. att. cod. prov. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura el
15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario,
e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Sottolineava, a sostegno delle pretese di cui al ricorso, di aver lavorato continuativamente presso l'abitazione dei resistenti sita in Formello, Via delle Bosseta
n 24, alle dipendenze dei sigg.ri dal 01 Controparte_1 CP_2 CP_3
luglio 2023 al 23 settembre 2023 svolgendo mansioni riconducibili al livello “B” del C.C.N.L. percependo di euro 1.000,00 mensili con orario di lavoro dalle 09.00 alle
21.00 per 6 giorni a settimana con due ore di riposo intermedi pomeridiano ad eccezione del lunedì dalle 14.00 alla 21.00 per 67 ore settimanali usufruendo della retribuzione in natura consistente nel vitto e alloggio. Affermava altresì di non aver goduto delle ferie, di non avere aver percepito la retribuzione monetaria per gli ultimi
23 giorni di servizio, di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro straordinario diurno, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto.
I convenuti si costituivano contestando la legittimazione passiva, ad eccezione di effettiva datrice di lavoro della ricorrente e, nel merito, contestando la CP_2
quantificazione delle somme riportate nei conteggi allegati al ricorso e le date e orari di svolgimento del rapporto.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, all'odierna udienza cartolare la causa veniva decisa.
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Sono emersi dal ricorso elementi idonei ad attestare l'instaurazione in concreto di un rapporto di lavoro subordinato secondo il paradigma di cui all'art. 2094 c.c. tra le parti stante la tipologia di attività espletata dalla ricorrente e la non contestazione della datrice di lavoro . Parte_2
Deve ritenersi che fosse la stessa la datrice di lavoro come confermato anche dalla testimone di parte ricorrente escussa nel giudizio che ha confermato di aver parlato con la a proposito del lavoro della ricorrente (cfr. testimonianza CP_2 [...]
. Tes_1
Nulla è emerso in ordine al ruolo datoriale degli altri convenuti.
Anche nell'ambito del lavoro domestico, come nel caso di specie, è infatti astrattamente un rapporto di lavoro subordinato laddove siano integrati elementi idonei a far ritenere sussistente un assoggettamento del prestatore al potere datoriale nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Ciò non è emerso in alcun modo nel corso del giudizio potendosi ritenere provato, perché non contestato, il solo ruolo datoriale di CP_2
Del pari nessuna prova è emersa circa la data iniziale del rapporto di lavoro che parte ricorrente colloca il 1 luglio mentre parte resistente afferma sia avvenuta il 10 luglio e sulla cessazione che parte ricorrente colloca al 23 settembre mentre la resistente il 16 settembre.
Stante il periodo non regolarizzato l'onere della prova in relazione alla decorrenza incombeva sulla lavoratrice con conseguente rigetto della domanda di retrodatazione e di individuazione della cessazione dopo il 16 settembre.
Con riguardo al periodo di lavoro non contestato dal 10 luglio al 16 settembre le parti divergono con riferimento ad orario espletato ( la ricorrente parla di 67 ore settimanali e la resistente di 51) sull'inquadramento e sulla dazione delle spettanze ordinarie e straordinarie.
Ebbene nessuno dei testimoni ha riferito alcunché in relazione alle ore superiori rivendicate dalla ricorrente e, del pari, alle mansioni superiori rispetto a quella di addetta alle pulizie di cui al livello A non contestato dalla resistente con conseguente rigetto delle domande di differenze retributive e pagamento di lavoro straordinario (
(domanda peraltro rinunciata dalla ricorrente nel corso del giudizio).
Con riguardo alle ferie non godute deve ritenersi che la voce sia spettante nella misura indicata dalla resistente attesa la mancata prova del periodo di lavoro come individuato in ricorso.
Con riferimento al trattamento di fine rapporto ed alla tredicesima si osserva quanto segue.
Ricondotte le spettanze riconoscibili alle sole voci “connaturate” alla paga del lavoro subordinato (perciò solo dovute da contratto o per legge a un prestatore dipendente, a fronte di un dato livello professionale e orario lavorativo, secondo le tariffe del C.C.N.L. di comparto) dunque per stipendio mensile, gratifica natalizia e
T.F.R. (quale noto accantonamento esigibile ex art. 2120 c.c.. su tutti gli emolumenti fissi o abituali maturati in costanza di rapporto), ne deriva che, essendo il C.C.N.L. di settore (lavoro domestico, evocato e documentato dalla stessa lavoratrice) un indubbio, utile parametro comparativo per l'analisi delle spettanze (poiché attinente a quel comparto e alla natura delle mansioni svolte), da un lato la verifica del precetto di adeguatezza della paga dovrà tararsi su quelle tariffe stipendiali, dall'altro la ricorrente non potrà rivendicare, a parità di orario/livello e titoli retributivi in discussione, maggiori spettanze di quelle ricavabili dall'applicazione dei relativi "minimi" tabellari.
Ciò posto, tenuto conto degli stessi conteggi analitici della ricorrente risulta come per tutto il periodo oggetto di causa, la ricorrente abbia sistematicamente percepito uno stipendio nettamente superiore al minimo tabellare spettante da CCnl.
Ne deriva già ictu oculi sulla base di tale “scarto” con la paga in concreto ricevuta di 1000 euro al mese, che la ricorrente può ritenersi già compiutamente soddisfatta di ogni spettanza per paga-base e tredicesima.
Nulla residua dunque per le causali evidenziate così come in relazione alle voci ulteriori indicate nei conteggi e in ordine alle quali il quadro probatorio è eccessivamente scarno.
Quanto al T.F.R. (in difetto, peraltro, di alcuna obiezione di "compensabilità" della parte convenuta), in quanto un patto di conglobamento non è "presumibile" da maggiori compensi, né tacitamente desumibile per un simile emolumento, alla luce della sua peculiare disciplina e natura in quanto trattasi di una tipica spettanza finale
(ex multis da Cass. civ. n. 11579/2014) suscettibile di maturare in via unitaria ed esigibile, di regola, solo al termine del rapporto (cfr. art. 2120 c.c.), come tale esulante da eventuali dinamiche di assorbimento della paga, in difetto di esplicita e diversa pattuizione delle parti, residua la somma di € 144,02 riparametrata all'orario e livello riconosciuti con la presente sentenza.
Le spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda e i rapporti pregressi tra le parti possono essere compensate per la metà. La restante metà va posta a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara la carenza di legittimazione passiva dei resistenti CP_1 e
[...] Controparte_3 Controparte_4
dichiara che la ricorrente e è intercorso un rapporto di lavoro CP_2
subordinato dal 10.7.2023 al 16.09.2023 con inquadramento al livello A de ccnl domestici e orario di 51 ore settimanali e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 144,02 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
rigetta le ulteriori domande;
compensa le spese di lite per la metà; condanna la parte resistente al rimborso della restante metà delle CP_2
spese di lite che liquida in € 320,00 oltre iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, il 8.10.2025
Il giudice
RO MA