Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5106/2024 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
CHIARELLO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva dinanzi Parte_1
a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità delle determinazioni con CP_1 cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 9.494,70, da ultimo ridotta ad euro 5.861,59) assumendo che l' è incorso in errore nel ritenere che vi siano state indebite CP_2 erogazioni di prestazioni assistenziali (assegno in favore di mutilati ed invalidi civili) per il periodo gennaio 2014/agosto 2016.
Deduceva, quindi, l'irripetibilità delle somme richieste, perché in ogni caso percepite senza dolo e chiedeva, quindi, che fosse accertata l'insussistenza
1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1
rappresentando di aver correttamente disposto il recupero, avendo accertato il superamento dei limiti reddituali per fruire della prestazione assistenziale riconosciuta al ricorrente.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del
16.05.2025, l' il 09.05.2025. CP_1
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (ex multis Cass., Sez. 6 L, n. 13223 del 30.06.2020, sopra citata).
Dunque, la ripetibilità dell'indebito, per i periodi che precedono l'accertamento, è subordinata alla circostanza che “l'accipiens” abbia dolosamente occultato il possesso di redditi ostativi rispetto alla prestazione erogata. 2 Nel caso di specie, premesso che non è ravvisabile alcun comportamento doloso del ricorrente (che infatti l' non deduce) gli importi corrisposti CP_1 indebitamente non sono ripetibili, perché erogati (negli anni 2014/2016) prima dell'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale, accertamento avvenuto nell'anno 2016 (cfr. la nota del 22.07.2016), sulla base della dichiarazione dei redditi relativa CP_1
all'anno 2013.
Rilevato, quindi, che il superamento dei limiti di reddito (relativamente all'assegno sociale di cui la ricorrente è titolare) è stato accertato dall CP_1
sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2013, presentata nel 2014, deve ribadirsi il principio che esclude la incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge e ne consente la ripetizione solo ove si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr. Cass.
16088/2020, Cass. 11921/2015, Cass. 28771/2018, Cass. 31372/2019, Cass.
26036/2019; in parte motiva si afferma, peraltro, “Per quanto concerne poi
l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. - Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. CP_1 in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali)”. 3 Non rileva, pertanto, che il Modello Red relativo al 2013 sia stato presentato in ritardo, posto che l' aveva già la possibilità di accertare il CP_1 superamento dei limiti reddituali sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nel 2014.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti del ricorrente alla CP_1 ripetizione della somma di euro 5.861,59, richiesta con comunicazione del
24 settembre 2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge per competenze e in euro 43,00 per esborsi.
Cosenza, 20/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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