Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 18303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Viviana Criscuolo - Presidente dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. dott.ssa Ilaria Caserta - Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18303 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 27.01.2025 senza termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs 150/2011
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Capurro Ileana, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025 il difensore della ricorrente si riportava al ricorso notificato, precisando che in virtù della recente sentenza della Corte Costituzionale, chiedeva, in luogo dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per sottoporsi allo stesso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.09.2024, esponeva di aver preso coscienza, sin dalla tenera Parte_1
età, delle sue caratteristiche psichiche e della sua identità di genere difformi da quella biologica;
che
da diversi anni aveva stabilmente un ruolo di genere maschile, facendosi chiamare all'interno Per_1
del proprio contesto familiare, sociale e scolastico;
che la sua famiglia aveva accettato da subito l'assunzione da parte sua di un ruolo di genere maschile;
che nel 2022 aveva effettuato un primo colloquio di valutazione psicopatologica presso l'Unità Operativa Complessa di psicopatologia clinica della disforia di genere dell'AOU Federico II di Napoli;
che nel 2023, in ragione della necessità di avviare una terapia ormonale mascolinizzante, aveva effettuato un secondo colloquio di valutazione psicopatologica presso l' UOC di psicopatologia clinica della disforia di genere dell'AOU Federico II di Napoli;
che nel mese di novembre 2023 aveva iniziato la terapia endocrinologica, sottoponendosi ad ulteriori colloqui di valutazione presso UOC Psicologia dell'AOU Federico II di Napoli, manifestando l'esigenza di rettificare il proprio sesso, nonché i suoi dati anagrafici, con l'assunzione del nome ”. Per_1
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un'acclarata incongruenza di genere, l'autorizzazione a sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri sessuali primari e/o secondari da femminili a maschili ai sensi dell'art. 3
Legge n° 164 del 14/4/1982, nonché la rettificazione del sesso e del nome da femminile a maschile con l'assunzione del nome " ". Per_1
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 27.01.2025 veniva ascoltata la ricorrente, la quale dichiarava di aver sempre avvertito di vivere in un corpo non corrispondente alla sua reale identità di genere, acquisendone piena consapevolezza alla fine delle scuole medie;
che ne aveva dunque parlato con la famiglia, la quale l'aveva appoggiata nel percorso di transizione;
che successivamente si era rivolta al II Policlinico dove aveva effettuato un percorso psico-diagnostico, ricevendo una prima diagnosi nel 2022, e all'esito, l'aggiornamento nel maggio 2024; riferiva di essere studente universitario, con carriera attivata in alias, di essere socialmente riconosciuta con il nome di;
che era già in lista per sottoporsi a intervento al seno che era sua intenzione anche Per_1
effettuare intervento di riassegnazione degli organismi sessuali primari;
che assumeva testosterone da poco più di un anno, con controlli periodici.
All'esito il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio, senza termini, per avervi la ricorrente rinunciato, con atti al Pm sede per le sue conclusioni.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento R.G. 18303/2024
conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità R.G. 18303/2024
costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici effettuati sulla persona della ricorrente e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Dipartimento Assistenziale Integrato Operativa Controparte_1
Complessa di Psichiatria e Psicologia dell'A.O.U. Federico II di Napoli, emerge una disforia di genere in soggetto adulto, in fase di post-transizione, senza disordini della differenziazione sessuale.
Inoltre, dall'ultima relazione del 02.05.2024 a firma del Prof. Dott. le cui conclusioni Persona_2
sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “…sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del colloquio effettuato, è possibile confermare la diagnosi già precedentemente formulata di disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di post transizione…sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza da ella/egli espressa della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni R.G. 18303/2024
psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla sig.ra/sig. Binetti di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi felicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si vede Parte_2
necessitata/o ad esibire i propri documenti d'identità, oltre che consentirle gli un migliore adattamento al contesto lavorativo. D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della irreversibilità degli interventi chirurgici confermativi del genere cui intenderebbe sottoporsi (mastectomia radicale, istero annessiectomia bilaterale) si ritiene che un miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari raggiungibili attraverso di essi…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
27.01.2025. Nell'occasione la ricorrente ha dichiarato che era già in lista per sottoporsi a intervento al seno e di essere intenzionata anche a effettuare nel breve periodo intervento di riassegnazione degli organismi sessuali primari, assumendo regolarmente testosterone da più di un anno, con controlli periodici.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla ricorrente e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri. R.G. 18303/2024
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome ” in luogo del nome “ . Per_1 Parte_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della
Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per
i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, R.G. 18303/2024
che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art.
3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento la ricorrente ha dimostrato inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di
, nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata Parte_1 in sesso maschile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata in “ ” Parte_1 Per_1
(Anno 2004 – Atto n° 207 – P. 1, s. A, sez. E, Comune di Napoli).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 31.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr Viviana Criscuolo