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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _________________Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni________________Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del giorno 11 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2612/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2741/2023 emessa in data 15 marzo 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall''Abogado Patrik Angelone, in virtù di mandato in atti, pec: ; -Appellante - Email_1
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
-Appellati, contumaci –
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 la propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 2741/2023 emessa in data 15 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla società in relazione all'intimazione di pagamento n. 09720219022053090000 notificatagli il 26 novembre 2021 relativa, ad una serie di agli avvisi di addebito fra cui quelli emessi dall' di seguito indicati: n. CP_1
39720160032536207000, 39720170024003032000, 39720170024003133000,
39720180019117578000, 39720180023869979000, 39720190001164016000,
39720190017006663000, 39720190020191513000, 39720190020191614000,
39720190036867221000, dichiarava in parte la prescrizione, mentre rigettava nel resto la domanda ritenendo indimostrato il pagamento allegato sin dall'atto introduttivo.
Preso atto che l'appellante ha documentato del gravame con le note di trattazione scritta depositate il 10 novembre 2025, va dichiarata la contumacia di gli appellati.
La causa, fissata, con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, per la decisione per il giorno 11 novembre 2025, è definita dal Collegio, preso atto del deposito di note scritte da parte dell'appellante nel termine assegnato, in esito alla Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'atto di impugnazione è stato depositato il 19 ottobre 2023 nonostante la sentenza sia stata pubblicata il 15 marzo 2023.
Il termine lungo previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, venuto a scadenza il 15 settembre 2023, è, pertanto, ampiamente decorso.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 ,nei confronti di ed in persona dei Controparte_2 CP_1
Pag. 2 di 3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore con riferimento alla sentenza n.
2741/2023 emessa il giorno 15 marzo 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Eliana Romeo)
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _________________Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni________________Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del giorno 11 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2612/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2741/2023 emessa in data 15 marzo 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall''Abogado Patrik Angelone, in virtù di mandato in atti, pec: ; -Appellante - Email_1
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
-Appellati, contumaci –
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 la propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 2741/2023 emessa in data 15 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla società in relazione all'intimazione di pagamento n. 09720219022053090000 notificatagli il 26 novembre 2021 relativa, ad una serie di agli avvisi di addebito fra cui quelli emessi dall' di seguito indicati: n. CP_1
39720160032536207000, 39720170024003032000, 39720170024003133000,
39720180019117578000, 39720180023869979000, 39720190001164016000,
39720190017006663000, 39720190020191513000, 39720190020191614000,
39720190036867221000, dichiarava in parte la prescrizione, mentre rigettava nel resto la domanda ritenendo indimostrato il pagamento allegato sin dall'atto introduttivo.
Preso atto che l'appellante ha documentato del gravame con le note di trattazione scritta depositate il 10 novembre 2025, va dichiarata la contumacia di gli appellati.
La causa, fissata, con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, per la decisione per il giorno 11 novembre 2025, è definita dal Collegio, preso atto del deposito di note scritte da parte dell'appellante nel termine assegnato, in esito alla Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'atto di impugnazione è stato depositato il 19 ottobre 2023 nonostante la sentenza sia stata pubblicata il 15 marzo 2023.
Il termine lungo previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, venuto a scadenza il 15 settembre 2023, è, pertanto, ampiamente decorso.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 ,nei confronti di ed in persona dei Controparte_2 CP_1
Pag. 2 di 3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore con riferimento alla sentenza n.
2741/2023 emessa il giorno 15 marzo 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Eliana Romeo)
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