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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3394/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3394/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Recchimuzzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Viale Tunisia n. 42, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido congiunto della minore ai genitori, secondo le disposizioni Persona_1 di affidamento condiviso, con collocazione della bimba alla madre;
3) Per effetto di quanto sopra, le decisioni piu´ importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacita´ l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore sara´ onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla giovane figlia;
4) Assegnare la casa familiare sita in PA D.no –Via Alfani n..8 -al padre , Persona_2 perché vi rimanga ad abitare;
5) Disporre la collocazione prevalente della minore presso la madre, da indentificarsi presso la nuova abitazione della stessa in PA D.no – Via Previati n. 21:
6) Il sig. compatibilmente con i propri impegni avrà´, la facoltà di tenere con sé la minore Per_2
ogni volta che la stessa vorrà trascorrere del tempo con il papà, anche a cadenza Per_1 giornaliera.Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici della giovane;
7) Quanto alle ferie estive, la bambina trascorrerà con i genitori un pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 maggio di ogni anno –salvo diversi accordi genitoriali;
8) Durante le festività natalizie e pasquali, i minori trascorrerà, ad anni alterni, il Natale e o capodanno con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi, salvo diversi accordi genitoriali;
9) I genitori nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso loro, garantiscono il contatto telefonico quotidiano del minore con l'atro genitore, nonché´ garantire una buona comunicazione via filo tra gli stessi;
10) Confermare che gli assegni familiari saranno percepiti dalla SI.ra ; Pt_1
11) Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia verserà alla madre, con cadenza mensile entro il 15 di ognimese e per dodici mensilità annue la somma di € 400,00 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT (la predetta potrà subire ribassi -sino ad un massimo di 200 euro - qualora il tempo paterno trascorso con la minore dovesse essere maggiore e/o uguale a 15 giorni);
12) Entrambi i genitori inoltre saranno tenuti a contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario ed extra scolastiche, purchè preventivamente concordate e previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa. il tutto secondo le linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l´Ordine Avvocati di Monza, prot del 14.11.2017, da intendersi qui trascritto;
13) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia, con ciascuno di essi, si impegnino inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l´uno dell´altro alla presenza dei figli;
14) Ordinare alle parti il consenso reciproco al rilascio del rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio;
15) Le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, scambievolmente alla pretesa di ottenere dal coniuge una somma di denaro a titolo di contributo del mantenimento personale, e si danno atto di non avere null'altro, per qualsivoglia ragione o titolo, reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro avendo già definito tutte le questioni economiche pendenti di qualsivoglia natura o genere;
17) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che espressamente accettano, sottoscrivono e che ritengono vincolanti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 1° ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 19.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in PA UG il 11 giugno 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PA UG, anno 2016, n. 19, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA UG, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3394/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Recchimuzzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Viale Tunisia n. 42, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido congiunto della minore ai genitori, secondo le disposizioni Persona_1 di affidamento condiviso, con collocazione della bimba alla madre;
3) Per effetto di quanto sopra, le decisioni piu´ importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacita´ l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore sara´ onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla giovane figlia;
4) Assegnare la casa familiare sita in PA D.no –Via Alfani n..8 -al padre , Persona_2 perché vi rimanga ad abitare;
5) Disporre la collocazione prevalente della minore presso la madre, da indentificarsi presso la nuova abitazione della stessa in PA D.no – Via Previati n. 21:
6) Il sig. compatibilmente con i propri impegni avrà´, la facoltà di tenere con sé la minore Per_2
ogni volta che la stessa vorrà trascorrere del tempo con il papà, anche a cadenza Per_1 giornaliera.Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici della giovane;
7) Quanto alle ferie estive, la bambina trascorrerà con i genitori un pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 maggio di ogni anno –salvo diversi accordi genitoriali;
8) Durante le festività natalizie e pasquali, i minori trascorrerà, ad anni alterni, il Natale e o capodanno con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi, salvo diversi accordi genitoriali;
9) I genitori nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso loro, garantiscono il contatto telefonico quotidiano del minore con l'atro genitore, nonché´ garantire una buona comunicazione via filo tra gli stessi;
10) Confermare che gli assegni familiari saranno percepiti dalla SI.ra ; Pt_1
11) Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia verserà alla madre, con cadenza mensile entro il 15 di ognimese e per dodici mensilità annue la somma di € 400,00 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT (la predetta potrà subire ribassi -sino ad un massimo di 200 euro - qualora il tempo paterno trascorso con la minore dovesse essere maggiore e/o uguale a 15 giorni);
12) Entrambi i genitori inoltre saranno tenuti a contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario ed extra scolastiche, purchè preventivamente concordate e previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa. il tutto secondo le linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l´Ordine Avvocati di Monza, prot del 14.11.2017, da intendersi qui trascritto;
13) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia, con ciascuno di essi, si impegnino inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l´uno dell´altro alla presenza dei figli;
14) Ordinare alle parti il consenso reciproco al rilascio del rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio;
15) Le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, scambievolmente alla pretesa di ottenere dal coniuge una somma di denaro a titolo di contributo del mantenimento personale, e si danno atto di non avere null'altro, per qualsivoglia ragione o titolo, reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro avendo già definito tutte le questioni economiche pendenti di qualsivoglia natura o genere;
17) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che espressamente accettano, sottoscrivono e che ritengono vincolanti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 1° ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 19.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in PA UG il 11 giugno 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PA UG, anno 2016, n. 19, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA UG, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi