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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4241/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente in [...], ivi elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio dell'avvocato Andrea Dedoni, che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2024 la signora Parte_1
ha convenuto in giudizio l' dinanzi a questo Tribunale, CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
32520240003382263000 del 9.11.2024, dell'importo di euro 5.851,01, notificato a mezzo P.E.C. dall Sede di Cagliari, in data CP_1
pagina 1 15.11.2024, mediante il quale l' le aveva richiesto il pagamento CP_1
del predetto importo a titolo di contributi I.V.S. relativi alla gestione commercianti per il periodo dal maggio 2022 al dicembre 2023, oltre somme aggiuntive e spese di notifica.
A fondamento dell'opposizione ha allegato che, sebbene rivesta la carica di amministratore unico della società con Parte_2
sede in Monserrato, ella tuttavia non aveva mai partecipato all'attività della società, di certo non con il carattere di abitualità e prevalenza prescritto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Sul punto ha rilevato che nel periodo oggetto dell'addebito contributivo, dal mese di maggio 2022 al mese di dicembre 2023, aveva svolto altre attività lavorative in qualità di lavoratrice subordinata e nei periodi in cui non aveva lavorato si era occupata a tempo pieno della figlia minore.
Per contro, l'attività d'impresa della viene svolta da Parte_2
personale dipendente, con una media di cinque dipendenti, di cui due svolgono il turno di mattina, due svolgono il turno serale e una dipendente sostituisce gli altri nei giorni di riposo.
Di conseguenza la predetta società, per la realizzazione dell'oggetto sociale, si avvale sempre di personale dipendente, ragion per cui non si era mai resa necessaria una partecipazione attiva della ricorrente.
2. L' si è costituito tardivamente in giudizio, dando atto di CP_1
aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso di addebito opposto e producendo il provvedimento di annullamento e sgravio.
Ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
3. Parte ricorrente, che ha a sua volta prodotto la comunicazione del
20 maggio 2025, con la quale l' le ha dato notizia della CP_1
cancellazione retroattiva della sua posizione nella gestione commercianti, con effetto a far data dal 26 maggio 2022, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate si è associata alla richiesta di cessazione della
pagina 2 materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale.
*******
4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti al riguardo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Per effetto dell'annullamento dell'avviso di addebito e del relativo sgravio, si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, determinando la caducazione del rispettivo interesse ad agire e a contraddire.
5. Deve quindi procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito si rileva che l'annullamento dell'avviso di addebito opposto è intervenuto, in corso di causa, soltanto in data 20 maggio 2025.
Poiché l' , resosi evidentemente conto – sia pure tardivamente CP_1
- dell'insussistenza del credito oggetto di causa, ha sostanzialmente rinunciato alla relativa pretesa, le spese di lite devono essere integralmente poste a suo carico.
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore CP_1
della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, tenendo conto della vigente tabella di riferimento per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), esclusa la liquidazione del compenso per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione del compenso per le altre fasi osservati i valori compresi tra i minimi e i medi, in ragione della limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M. “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
pagina 3 Nel caso di specie, tale fase non può dirsi effettivamente svolta, in quanto la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
Si rileva altresì che nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, quando il reddito della parte supera il limite stabilito, il contributo unificato è dovuto in misura fissa, per un importo pari ad euro
43,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato e in euro 2.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 4