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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 712/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Di Santo Giovanni, presso il cui studio, con sede a
Vasto, in Via San Rocco n.74, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE OPPONENTE
E
(p. IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Caliandro Stefano e Greco Antonio, elettivamente domiciliato a Vasto, in Via Maddalena
n.85, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Andreoni;
CONVENUTO OPPOSTO
FATTO
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, CP_1
ridimensionare l'effettiva pretesa creditoria.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver ricevuto in data Parte_1
20.05.2019 la notifica del decreto ingiuntivo n. 134/2019, emesso dal Tribunale di Vasto in data 8.05.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 58.694,82 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 9.10.2002, n. 231 e succ. modd..
Ha dedotto che detto decreto ingiuntivo trae fondamento dal contratto di consulenza ripassato in data 01.01.2016 tra ed essa e nelle Controparte_1 Parte_1
conseguenti fatture emesse, in ragione di tale contratto, dall'odierno opposto.
Ha contestato l'effettivo rispetto delle pattuizioni contrattuali e l'esecuzione delle attività previste nel citato contratto di consulenza da parte del Sig. Controparte_1
e, di conseguenza, la debenza, in favore del medesimo, sia delle somme relative alle fatture per il compenso che, a maggior ragione, di quelle somme erroneamente richieste a titolo di "premio di esercizio", rappresentando che il medesimo non aveva dato risposta alle richieste ed ai precisi addebiti fatti da essa opponente.
Sulla base delle circostanze appena riferite, la all'udienza del 10 Parte_1
maggio 2024, ha concluso con le note per la trattazione scritta: “Il sottoscritto difensore, nel richiamare tutte le proprie istanze, eccezioni e richieste, anche
istruttorie, formulate in corso di causa, che qui si abbiano per ripetute e ri-trascritte, si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle allegazioni di causa e formula
rispettosa istanza per l'accoglimento delle conclusioni assunte nell'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio e nei successivi scritti di causa, nessuna esclusa,
anche in via istruttoria, con rigetto delle domande, anche in via riconvenzionale,
formulate da parte opposta e con vittoria di spese e competenze di lite”.
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Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito che, con riferimento ai Controparte_1
presunti inadempimenti contrattuali, la prima contestazione ad esso era CP_1
stata mossa il 26 ottobre 2017, a distanza di due anni dalla stipula del contratto;
e che già in data 28 giugno 2017, dipoi in data 31 agosto 2017, esso opposto aveva inviato alla società odierna opponente una dettagliata relazione sull'attività svolta in forza del contratto del 01 gennaio 2016.
Ha respinto l'addebito di errori nella determinazione del premio, evidenziato la pretestuosità dell'eccezione di mancanza di data di emissione delle fatture ed instato per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base delle riferite deduzioni, , all'udienza del 10 maggio 2024, Controparte_1
con le note per la trattazione scritta ha concluso: “… si riporta e precisa le proprie conclusioni così come indicate nella comparsa di costituzione e risposta, con domanda
riconvenzionale, datata 5.11.2018, nonché domanda ammettersi i mezzi istruttori non ammessi così come indicati nelle memorie ex art 183, co. 6, n. 2, del 6.2.2020 e ex art.
183, co. 6, n. 3, del 14.2.2020”.
All'udienza del 10.12.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione al d.i. opposto,
subordinata alla prestazione di idonea cauzione di importo pari al suddetto decreto ingiuntivo. Sono dipoi stati ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi;
l'ordine di esibizione dei libri contabili dell'opponente relativi agli anni 2017 e
2018 è rimasto inadempiuto. Non accettata dall'opposto la proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale, sono state precisate le conclusioni all'udienza del 10 maggio 2024 e la causa è pervenuta in decisione. Rimessa sul ruolo all'udienza del 6/12/2024, con ordine a di esibire in giudizio, mediante Parte_1
deposito telematico entro il 2 dicembre 2024, il registro delle fatture emesse delle società ed ILLSA Srl, relative agli anni 2017 e 2018, la causa è stata Parte_1
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trattenuta in decisione all'udienza del 6 dicembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'interrogatorio formale, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alle circostanze che seguono.
L'opposto ha prodotto il “Contratto di consulenza commerciale Controparte_1
gestionale e direzionale” del 1.1.2016 e alle fatture n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 31 gennaio
2019, oltre ad ampia documentazione (comunicazioni e-mail, incluso l'elenco del fatturato degli agenti 2016 per ed ILLSA) comprovante l'attività svolta in Parte_1
ossequio al contratto ripassato tra le parti.
Dall'interrogatorio formale di legale rappresentante della Controparte_2
(udienza del 12 gennaio 2021) è emerso che “Per quanto riguarda l'anno Parte_1
2017 e l'anno 2018 fino a fine maggio 2018, è vero che ha affiancato Controparte_1
degli agenti delle società e ILLSa S.r.l., per i lavori che c'erano da fare in Parte_1
particolare per i mobili della scuola”; e, ancora, che faceva affiancamento CP_1
agli agenti in generale, nulla so riguardo alle regioni che mi ha appena nominato e, quanto agli agenti della ILLSa questi erano esperti e, quindi, l'affiancamento
consisteva in un lavoro di esperienza per . CP_1
Ha confermato come vera la circostanza di cui al capitolo 4) della memoria ex art. 183
c.p.c. di parte opposta (“Vero che gli agenti ed Illsa srl assegnati al sig. Parte_1
dal mese di gennaio 2016 e sino al 31 maggio 2018, sono stati i Controparte_1
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sigg.ri: ZO TT;
; ; ; Tes_1 Tes_2 Testimone_3 [...]
”), il contenuto dei doc. sub. 25, 26 e 27 prodotti dal sig. Tes_4 Testimone_5
nonché le trattative e le vendite nei citati documenti indicate relative al CP_1
periodo 2016-2018. Ha confermato ancora, interrogato sui capitoli 16 e 17 della memoria ex art. 183 c.p.c. formulati dall'opposto che: “E' vero (..) CP_1
ha seguito le trattative” e che: “E' vera la circostanza, mi ha CP_1 CP_1
inviato questa mail (…)”.
Ancora, il sig. ha confessato di aver inviato al sig. la mail Controparte_2 CP_1
di cui al doc. sub. 2 in cui sono indicati gli agenti seguiti dallo stesso sig. CP_1
nonché il fatturato prodotto dagli agenti ivi indicati.
A fronte della confessione resa sul punto dal legale rappresentante, è evidente che i testi e ZO TT non abbiano ricordato bene le circostanze loro Tes_1
chieste, anche per il lasso di tempo intercorso. Il teste , comunque, dopo aver Tes_1
negato che lo avesse organizzato il suo lavoro o avesse effettuato controlli CP_1
sul suo operato, risponde sub 4) che “E' capitato che in alcune situazioni io ho sottoposto la pratica relativa alla gara di appalto a e lui mi dava una CP_1
risposta, dopo essersi confrontato con l'azienda. In pratica la risposta ad abbassare i prezzi di listino mi veniva data da ma non so di chi fosse la decisione. CP_1
Questo succedeva quando era presente in ILLSA a , CP_1 Parte_2
mentre quando lui non c'era io telefonavo in azienda”, con ciò confermando il contenuto del documento contrattuale che, per l'appunto, prevede a carico dell'odierno opposto un obbligo di collaborazione con la direzione commerciale, come confermato anche dalla teste , la quale ha riferito che lo Testimone_6 CP_1
aveva un contratto che veniva seguito direttamente dal direttore commerciale e ha chiarito che veniva seguito sia per gli agenti che per le zone Controparte_1
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direttamente dal direttore commerciale sempre secondo quanto stabilito dal contratto.
Quanto al teste TT, è stata versata in atti mail del 25.10.2016 e 28.03.2017 ed altre dalle quali si evince , diversamente da quanto sostenuto Controparte_1
dall'opponente, non era un soggetto che stava facendo esperienza ma un consulente che dava indicazioni, disposizioni e consigli agli agenti.
Dall'espletata istruttoria, pertanto, è emerso che ha riferito al Testimone_7
legale rappresentante dell'odierna opponente sull'attività svolta ed anche su quella da svolgere, suggerendo interventi e strategie sulla base dell'esperienza maturata nel settore (come nella e- mail del 31 agosto 2017 inviata ad che Controparte_2
contiene in allegato il piano di sviluppo del mercato ILLSA e del Nord Italia 31.08.2017,
redatto da ). Testimone_7
Pertanto, le somme portate dal decreto ingiuntivo n. 134/2019 emesso dal Tribunale di
Vasto per il complessivo importo di euro 58.694,82 oltre interessi di mora al tasso legale, spettano a pieno titolo all'odierno opposto, con la conseguenza che l'opposizione deve essere respinta.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale spiegata da avente Controparte_1
ad oggetto i premi per l'anno 2017 relativi alla e per l'anno 2018 – Parte_1
limitatamente ai mesi da gennaio a maggio - relativi sia a che ad ILLSA Srl, Parte_1
rileva il giudicante che l'opposto ha concluso per l'accertamento del premio eventualmente spettante e conseguente condanna al pagamento, previo ordine di esibizione ex art. 210 cpc a delle scritture contabili, dei libri I.V.A. e Parte_1
delle fatture emesse dalle società per gli anni 2017 e 2018, ed ILLSA srl, Parte_1
per l'anno 2018.
Costituiscono sul punto principi consolidati che l'ordine di esibizione di cui all'art. 210
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c.p.c. non può supplire alle carenze probatorie della parte istante (Cass. Civ. 9.6.2010
n. 13878, Cass. Civ.
8.8.2006 n. 17948) e che l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento di una parte o di un terzo non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia o produrla in causa (cfr. Cass. Civ.
6.10.2005 n. 19475, Cass. Civ. 10.1.2003 n. 149, Cass. Civ. 12.6.2012 n. 9522).
Ancora, che i documenti oggetto della richiesta devono essere specificamente individuati dalla parte istante e la relativa acquisizione deve essere ritenuta necessaria dal giudice (Cass. Civ. 22.2.2003 n. 2772, Cass. Civ. 11.7.2003 n. 10916), essendo rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile “aliunde” (Cass., n. 18152 del 31.8.2020).
In caso di mancata esibizione dei documenti richiesti, l'inosservanza costituisce un comportamento processuale valutabile dal giudice per la decisione (art. 16 c. 2cpc),
potendosi desumere che la parte che disattende l'ordine di esibizione intende sottrarre la documentazione richiesta al materiale probatorio del processo.
Tanto premesso, occorre prendere atto che l'opposto non ha dimostrato l'inerzia o il rifiuto di ILLSA Srl di consegnargli la documentazione su sua espressa richiesta, per cui l'istanza è chiaramente preordinata a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
Relativamente all'ordine di esibizione alla , dopo un primo ordine rimasto Parte_1
non eseguito, l'opponente ha ottemperato producendo i propri registri I.V.A. per le vendite alla P.A. ed a privati, per gli anni 2017 e 2018.
Acquisita la produzione, spettava all'opposto effettuare allegazioni al riguardo,
estrapolando i dati che lo riguardavano e, eventualmente, tra questi, solo quelli attinenti alla domanda riconvenzionale proposta ed escludendo, se del caso, quelli
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relativi al punto f) del contratto (“il consulente ha la possibilità di curare per proprio
conto alcuni clienti e zone, nelle quali l'azienda non ha contratti di agenzia con terzi.
Per tali vendite, tutte senza esclusione di generi e prodotti, il consulente percepirà
una provvigione da concordare volta per volta e con il reciproco assenso”) o, quantomeno, evidenziando la non ricorrenza di tali ipotesi.
Come dallo stesso opposto indicato nella comparsa di costituzione e risposta (pg. 9), dei premi per l'anno 2017 e dei premi per i primi quattro mesi del 2018 non vi è certezza di spettanza: “Manca, dunque, per l'anno 2017, il premio eventualmente spettante al sig. per gli agenti che hanno operato nelle regioni Emilia CP_1 Parte_1
Romagna, Veneto e Lombardia, avendo omesso di fornire ed indicare al Parte_1
sig. il fatturato realizzato dagli agenti operanti nelle citate zone per la CP_1
suddetta annualità. Analogamente, manca il premio eventualmente spettante al sig.
per il periodo ricompreso tra il 01 gennaio 2018 ed il 31 maggio 2018, data CP_1
di risoluzione del rapporto negoziale”.
In mancanza di allegazioni – da svolgere, se necessario, anche a seguito di una richiesta di termine per esame – non è possibile dare ingresso ad una ctu, il cui scopo sarebbe esclusivamente quello di supplire ad un preciso onere della parte.
Da ultimo, rileva il giudicante che la produzione della documentazione richiesta con l'ordine di esibizione – allorquando il medesimo è stato circoscritto ai registri IVA vendite - e l'accettazione da parte dell'opponente della proposta transattiva formulata dal giudice con l'ordinanza del 3 agosto 2023 escludono la sussistenza a carico dell'opponente di qualsiasi ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, invocata dall'opposto.
E' rimasto provato, infatti, che la ILLSA S.r.l. costituisce soggetto giuridico autonomo,
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per cui non è possibile muovere alcuna censura nei confronti dell'odierna opponente per la mancata produzione dei registri IVA vendite della prima.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia.
In considerazione, tuttavia, della soccombenza reciproca (art. 92, co. 2, c.p.c.), dovuta al rigetto della domanda riconvenzionale, si ritiene di dover procedere alla compensazione delle stesse nella misura di un terzo (1/3).
In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, dell'assenza di questioni giuridiche e di fatto, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M.n.147 del 13 agosto
2022, con riduzione del 20%.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo da Parte_1
nei confronti di , nonché sulla domanda riconvenzionale formulata Controparte_1
dall'opposto, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. rigetta la domanda proposta con l'atto di opposizione di cui in epigrafe e, per l'effetto,
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B. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 134/2019 emesso dal Tribunale di Vasto;
C. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto ; Controparte_1
D. condanna alla refusione, in favore di , dei due Parte_1 Controparte_1
terzi delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in complessivi
€12.974,76 - di cui € 11.282,40, per compensi professionali (al netto della riduzione del
20%) ed € 1.692,36 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 - oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo la compensazione delle stesse nella misura del residuo terzo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 24/04/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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