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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9189 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 454 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 23.9.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via San Tommaso D'Aquino Parte_1
n. 116, presso lo studio dell'avv. Giampaolo D'Arcangelo dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 nonché dell'art. 12 L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità civile e/o dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria, in subordine, dell'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/92 ai fini del prepensionamento per lavoratori disabili (invalidità civile non inferiore all'80%) e in ulteriore subordine ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80 legge 388/2000 (non inferiore al 75%). Deduceva di avere presentato la relativa domanda amministrativa e che essa era stata ingiustamente respinta.
1 Si costituiva l' contestando la sussistenza in capo all'istante dei requisiti CP_1 sanitari. Nell'ambito del procedimento il giudice dichiarava improcedibile la domanda di cui all'art. 1 d.lgs. 503/92 e disponeva CTU medico legale che concludeva per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 L. 118/71 e di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, riconoscendo un'invalidità dell'80%. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente contestava le risultanze e proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato. Si costitutiva l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della CP_1 domanda. Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali e udita la discussione orale delle parti, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
1.La domanda è fondata nei limiti di seguito espressi.
2.La ricorrente con il ricorso introduttivo dell'a.t.p.o. chiedeva l'accertamento dei requisiti sanitari ai fini:
o della pensione di inabilità e/o dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria (art. 12 legge 118/71),
o in subordine ai fini del prepensionamento per lavoratori disabili ex art. 1, comma 8, d.lgs. 503/92 (e non inferiore all'80%),
o nonché in subordine ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80 legge 388/2000 (non inferiore al 75%),
o nonché ai fini dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992;
3. Il giudice della fase di a.t.p.o., con provvedimento del 5.11.2024 ha dichiarato improcedibile la domanda di cui all'art. 1 d.lgs. 503/92 (“Dichiara improcedibile con l'ATP l'accertamento dei requisiti sanitari ex art 1 comma 8 D Lgs 503/92”);
4. La ricorrente con il ricorso introduttivo della presente fase di merito, contestando le risultanze della c.t.u., ha domandato l'accertamento dei requisiti sanitari ai fini:
o della pensione di inabilità e/o dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria (art. 12 legge 118/71),
o in subordine ai fini del prepensionamento per lavoratori disabili ex art. 1, comma 8, d.lgs. 503/92 (e non inferiore all'80%),
o nonché ai fini dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
5. Nella presente sede, la ricorrente dunque ha omesso di rinnovare la domanda di accertamento dei requisiti sanitari rispetto alla prestazione di cui all'art. 80 L. 388/2000 e ha reiterato la domanda di accertamento della prestazione di cui all'art. 1 d.lgs. 503/92, già dichiarata improcedibile dal giudice nella fase precedente.
2 6. Tanto premesso, innanzitutto deve essere confermata l'improcedibilità della domanda relativa all'accertamento dei requisiti sanitari rispetto alla prestazione di cui all'art. 1 d.lgs. 503/92, come affermato dal giudice della fase sommaria nel provvedimento del 5.11.2024 e ribadito da questo giudice nell'ordinanza del 29.4.2025. Si richiama sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto statuito da questo Tribunale in un precedente analogo: “Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “È inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza” (Cass. civ., sez. lav., 03/01/2019, n. 22; v. anche Id., 05/05/2016, n. 9013). I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono: il raggiungimento dell'età pensionabile, cioè originariamente 65 anni per gli uomini e 60 per le donne (tabella A allegata al d.lgs. n. 503 del 1992), limiti in seguito aumentati in dipendenza degli incrementi della speranza di vita a norma dell'art. 22-ter d.l. n. 78/2009; la maturazione di una determinata anzianità contributiva ed assicurativa, e cioè occorre che siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato al-meno venti anni di contribuzione (art. 2 d.l.gs. n. 503 del 1992); la cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992). Tuttavia, per coloro che sono invalidi in misura non inferiore all'80 per cento continuano ad applicarsi i limiti di età previsti dalla previgente normativa (art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992) e, quindi, il diritto a pensione si acquista al raggiungimento del 60° anno di età per gli uomini ed al 55° per le donne, secondo quanto previsto dall'art. 9 del r.d.l. 14.4.1939, n. 636. Inoltre, continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992 (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503/1992) e cioè quindici anni di anzianità assicurativa ed almeno 15 anni di contribuzione (art. 9 citato r.d.l. n. 636/1939). La pensione di vecchiaia anticipata è diritto di natura previdenziale, rispetto al quale la condizione di invalidità costituisce uno dei presupposti di fatto. Non è possibile quindi agire per il mero accertamento di esso, posto che la pronuncia richiesta non sarebbe idonea a tutelare l'interesse dell'attore. Eccezionalmente, il legislatore ha previso la procedura di cui all'art. 445- bis c.p.c. per conseguire l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti i diritti assistenziali dipendenti da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché esclusivamente per i diritti previdenziali costituiti dalla pensione di inabilità e dall'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984. La pensione di vecchiaia esula dall'ambito dei diritti per i quali è previsto l'accertamento tecnico preventivo (come appunto già statuito all'esito del procedimento n. 19775/2021) e, pertanto, non può proporsi se non istanza ordinaria giudiziale per l'accertamento del diritto relativo, allegando la sussistenza di tutti i suoi presupposti e, in primis, di aver proposto formale domanda amministrativa di attribuzione del beneficio all'Istituto di previdenza. Irrilevante la presentazione di domanda amministrativa di pensione di vecchiaia il 12 aprile 2022, poiché la domanda giudiziale sulla quale questo Ufficio è chiamato
3 a pronunciarsi è quella di mero accertamento dei requisiti sanitari occorrenti per fruire della pensione di vecchiaia anticipata, per cui non possono essere esaminate nuove domande introdotte con le note di trattazione scritta” (Tribunale Roma, sez. lav., sent. n. 38369/2022, giud. Luna)
7. Sicchè il thema decidendum è qui circoscritto alla verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, nonché di quelle ai fini dell'art. 12 L. 118/71, nonché dell'art. 80 L. 388/00. Infatti, benchè la ricorrente come anticipato, abbia omesso di reiterare nelle conclusioni anche la domanda di tale ultimo accertamento (art. 80 cit.), essa deve ritenersi implicitamente devoluta alla presente fase oppositiva, in quanto, la Suprema Corte, in diversi arresti, ha avuto modo di affermare il principio di diritto per cui “al giudice dell'opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione” (cfr. Cass 3377/2019 e Cass 5270/2021).
8. Ciò posto e passando al merito, l'art. 12 della Legge 118/71 stabilisce che: “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti in sede di visita medico-sanitaria sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico delle Stato e cura del una pensione di inabilità con Controparte_2 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda”. L'art. 3 della L. 104/1992 così recita: “Soggetti aventi diritto. - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Nel nuovo testo, in vigore dal 30.6.2024, la norma prevede che:
“1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
4 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Ai sensi infine dell'art. 80 comma 3 della L. 338/00 “3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
9. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito, ha condivisibilmente concluso affermando che la ricorrente è affetta al seguente quadro morboso: “Artrite indifferenziata e fibromialgia in artrosi pluridistrettuale a medio-grave impegno funzionale. Sindrome depressiva endoreattiva grave in terapia farmacologica e psicoterapica. Pregressi interventi per ricostruzione LCA e rottura del trochite omerale sn. Recente intervento per cistocele e rettocele in pregressa urgenza minzionale e fecale. Malattia da reflusso gastroesofageo. Colon irritabile.”. Il consulente ha accertato che il quadro più significativo appare quello mio- articolare, caratterizzato da una sindrome fibromialgica, artrite a carico delle piccole articolazione e artrosi a livello delle grandi articolazioni, che comporta una limitazione articolare generalizzata di grado medio associata ad una sindrome dolorosa solo parzialmente emendata farmacologicamente;
che invece appaiono di minor rilevanza sul quadro invalidante e non valutabili le altre patologie riportate in diagnosi (colon irritabile, sindrome da reflusso gastro-esofageo). Egli ha quindi concluso confermando che le infermità poste in diagnosi, determinano un grado di invalidità nella misura dell'80% e che la presenta Pt_1 una minorazione fisica e psichica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione ed integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/92. Il consulente ha quindi confermato la valutazione già espressa in fase di a.t.p.o. salvo però dissentire sulla data di decorrenza, affermando che le infermità erano presenti nella attuale gravità al momento della presentazione della domanda di aggravamento dello stato di invalidità (7.10.2022).
10. La causa deve, quindi, essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto della perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, va respinta la domanda con riguardo all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e di cui all'art. 12 L. 118/71; la domanda va invece accolta con riguardo ai requisiti di cui all'art. 80 comma 3
5 della L. 338/00 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
11. Stante l'esito dell'accertamento peritale svolto nel presente giudizio, che ha confermato quello della fase precedente, accertando la sussistenza di requisiti di una sola prestazione delle diverse invocate, ma facendone retroagire la decorrenza, appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione di tre quarti, ponendo il residuo quarto a carico dell' tanto per la fase precedente che per quella attuale, liquidate come in CP_1 dispositivo. Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico dell' sia quelle già liquidate in fase CP_1 di a.t.p.o. sia quelle della fase attuale, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dei benefici di cui all'art. 80 L. 388/2000, a decorrere dal 1° novembre 2022;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 d.lgs. 503/92 e rigetta le altre domande;
- compensa le spese processuali fra le parti in ragione di tre quarti e pone il residuo quarto a carico dell' frazione che liquida per compenso in CP_1 complessivi euro 388,00 per la fase di a.t.p.o. e in complessivi euro 1.160,00 per la fase oppositiva, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Cacace
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