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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Presidente DO. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 674/2021 riun. al n. 994/2021 R.G. promoSA da:
, in persona del Parte_1 proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Piazza San Parte_2 Pietro in Vincoli n. 10, Roma, codice fiscale elettivamente domiciliata in viale Cadorna P.IVA_1 n. 14 (Piazza S. Barbara), Messina, presso lo studio dell'Avv. Paolo Zampaglione (codice fiscale
) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento separato C.F._1 da considerarsi in calce all'atto di citazione in opposizione;
Opponente
contro
:
in persona dell'Amministratore Unico Avv. con sede in via Etnea Controparte_1 Controparte_2 n. 205, Catania, codice fiscale e P. IVA ivi elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. (codice fiscale ) che la rappresenta e difende giusta Controparte_2 C.F._2 procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta e nei confronti di:
nata il [...] a [...], ivi domiciliata in via Napoli n. 90, Parte_3 Catania, codice fiscale , elettivamente domiciliata in via Xifonia n. 129, Augusta C.F._3 (SR) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sarcià ( ) che la rappresenta e difende C.F._4 giusta procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
Opponente COCLUSIONI All'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione.
COCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente depositato, adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 esponendo:
- di aver stipulato con apposita Convenzione di prestazioni di servizi, in data Parte_1 28 ottobre 2019;
- che, in adempimento degli obblighi assunti in forza del suddetto accordo “la Parte_1 ha promosso alla DO.SA , i servizi offerti dalla atteso Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 10 che la seconda “doveva essere assistita e difesa in un procedimento giudiziario per responsabilità professionale, incoato nei suoi confronti” e, conseguentemente, “chiedeva, alla Controparte_1 la prestazione del servizio di ricerca e coordinamento dei professionisti incaricati della gestione della pratica, nonché di tutti gli altri servizi connessi alla summenzionata controversia;
- che, “pertanto, la CO.FI.ED Italia e la DO.SA conferivano Parte_3
l'incarico relativo alla prestazione di servizi di assistenza legale” ai due professionisti scelti e individuati dalla e la dott.SA sottoscriveva procura alle liti in favore Controparte_1 Parte_3 dei legali che, tempestivamente, si costituivano in giudizio;
- che “nella proposta economica inviata, in data 4.3.2020, dalla alla Controparte_1
, il costo complessivo per le attività relativa al giudizio de quo, ammontava Parte_1 ad… € 36.600,00”;
- che, sebbene “la non ha mai proceduto ad inviare alla la copia Parte_1 CP_1 sottoscritta della proposta economica, la steSA n.d.r.… ha proceduto al pagamento, seppure parziale, di talune fatture, riconoscendo in tal modo il proprio debito”;
- che “la pertanto, sulla base dell'attività svolta sino a tale momento, in data Controparte_1
13.12.2019, emetteva nei confronti della CO.FI.ED. Italia, con riferimento alla prima tranche, la fattura PR 59/2019 per l'importo di € 14.640,00”, pagata in parte dalla CO.FI.ED. Italia (€ 7.000,00 con due distinti bonifici depositati in atti);
- a seguito del pagamento del superiore acconto, nulla veniva più versato, nonostante i diversi solleciti inviati alla e l'emissione delle relative fatture. Parte_1 Tanto premesso, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, “ è obbligata Parte_1 solidalmente con la DO.SA , al pagamento delle predette fatture, in forza Parte_3 della Convenzione di servizi stipulata in data 28.10.2019 con la . Controparte_1 In data 14 dicembre 2020, il Giudice emetteva il decreto ingiuntivo n. 4710/2020, tempestivamente notificato ai presunti condebitori.
Giudizio di opposizione n. 674/2021 R.G. Trib. Catania (promosso da CO.FI.ED. Italia).
Con atto di citazione del 20 gennaio 2021, proponeva opposizione avverso il Parte_4 suddetto decreto monitorio, eccependo l'infondatezza delle domande ex adverso formulate ed evidenziando che:
- “la è un ente di natura associativa che riunisce imprese, enti, lavoratori Parte_1 autonomi e persone fisiche operanti nel mondo del lavoro, al fine di fornire a tali categorie la rappresentanza istituzionale e di servizio, incentivarne lo sviluppo e garantire alle stesse assistenza ad ampio spettro, il tutto come risulta dall'allegato Statuto”;
- “nei precipui scopi della rientrano, pertanto, l'assistenza e la consulenza relativa Parte_1 ad ogni ambito dell'attività dei propri aderenti, tra i quali, i profili contabili, legali e fiscali”;
- “al fine di implementare il proprio ruolo, in data 28.10.2019, la deducente ha stipulato con la
[...] una apposita Convenzione, affidando a quest'ultima l'incarico della attività di CP_1 assistenza e consulenza legale, in materia civile, fiscale, tributaria, societaria e bancaria in favore della Confederazione, dei propri associati e delle imprese clienti e ciò al fine di garantire ai propri associati l'applicazione di tariffe convenzionate”;
- “a fronte della detta agevolata assistenza, con tale convenzione la CO.FI.ED. Italia si è obbligata, nell'interesse dei propri associati, a promuovere i servizi offerti dalla CP_1 ;
[...]
pagina 2 di 10 - le parti avevano vicendevolmente escluso qualsiasi forma di corrispettivo in virtù della ridetta collaborazione, esclusivamente “finalizzata alla promozione delle rispettive attività e dei relativi servizi”;
- che fosse stata la steSA a chiedere la prestazione del servizio di ricerca e Parte_3 coordinamento dei professionisti incaricati della gestione della pratica, nonché di tutti gli altri servizi connessi alla summenzionata controversia (incarico poi accettato dalla;
Controparte_1
- “di conseguenza, nel caso de quo, la deducente si è limitata unicamente – in Parte_1 osservanza agli accordi contenuti nella Convenzione – a svolgere, in favore della CP_1
quella attività promozionale convenuta con il citato accordo datato 28.10.2019”;
[...]
- “al riguardo, si esclude radicalmente che la abbia mai conferito a controparte Parte_1 alcuno specifico incarico di sorta – trattandosi di attività estranea agli scopi istituzionali dell'ente e difettando qualsiasi interesse a tal fine – rappresentandosi nuovamente come l'unica attività posta in essere dalla medesima sia stata quella di promuovere i servizi professionali proposti dalla
. Controparte_1 Relativamente all'acconto versato, la CO.FI.ED. chiariva di aver adempiuto “non in virtù di un mandato professionale da quest'ultima conferito, bensì di diverso accordo ben noto alla società creditrice”, atteso che, “le contingenti condizioni economiche della dott.SA impedivano Parte_3 alla steSA di far fronte agli impegni economici legati al costo della difesa nel giudizio” promosso nei suoi confronti. Difatti, “l'intesa in oggetto venne raggiunta unicamente tra la esponente e la dott.SA , non Parte_3 coinvolgendo in alcun modo la nei confronti della quale la Confederazione non ha Controparte_1 mai assunto alcun impegno al riguardo”. L'opponente contestava, altresì, la quantificazione operata dalla controparte in quanto in aperto contrasto con quanto pattuito in seno alla Convenzione che prevedeva l'applicazione dei valori minimi tabellari, ulteriormente diminuiti (del 15/20 %, a seconda dell'esito del giudizio), in favore degli associati aderenti alla CO.FI.ED (tra cui, per l'appunto, la dott.SA ). Parte_3 Si costituiva in giudizio chiedendo al Giudice adito, preliminarmente, di voler Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto monitorio opposto e rilevando l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita tra avvocati ex art. 3, D.L. n. 132/2014. Nel merito, l'opponente insisteva nelle domande già formulate ritenendo che “tanto la CO.FI.ED. Italia quanto la DO.SA , conferivano l'incarico relativo alla prestazione di Parte_3 servizi di assistenza legale nel giudizio” promosso nei confronti di quest'ultima e che, pertanto, “la
è obbligata solidalmente con la DO.SA , al pagamento Parte_1 Parte_3 delle predette fatture, in forza della Convenzione di servizi stipulata in data 28.10.2019”. In particolare, “il contratto inviato dalla alla in data 04.03.2020, Controparte_1 Parte_1 è validamente concluso, sebbene la non lo abbia mai firmato”, atteso che “il nostro Parte_1 ordinamento giuridico conosce l'istituto dell'accettazione del contratto per c.d. facta concludentia” e che, in ogni caso, può trovare applicazione, “l'istituto del riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 del codice civile”, come evincibile anche dal pagamento dell'acconto da parte dell'opponente e dalla mancata contestazione delle fatture regolarmente emesse e inoltrate dalla creditrice. Conseguentemente, ribadiva la sussistenza di un'obbligazione solidale in capo alla CO.FI.ED. derivante “tanto dagli obblighi assunti con la summenzionata Convenzione, quanto dall'incarico che la ha, congiuntamente alla DO.SA , conferito alla Parte_1 Parte_3 CP_1
, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180
[...] c.c., stante che “ non è qualificabile come 'terzo' estraneo rispetto al rapporto Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 10 creditore-debitore, ma è eSA steSA debitrice solidale con la DO.SA nei Parte_3 confronti della . Controparte_1 Del resto, argomentando “diversamente non si comprenderebbero le ragioni per cui, la Parte_1
, ha proceduto al pagamento, seppure parziale, delle predette fatture in favore della
[...] CP_1
.
[...] In ogni caso, l'opposta rilevava che “le motivazioni che hanno spinto la Confederazione al pagamento parziale delle suddette fatture sono del tutto irrilevanti ed inopponibili alla Controparte_1 trattandosi di accordi interni tra la CO.FI.ED. e la DO.SA ”. Parte_3 In ordine al quantum richiesto, chiariva che “gli importi sono stati calcolati sulla base delle statuizioni contenute nella proposta economica inviata, dalla alla , in data Controparte_1 Parte_1 04.03.2020”, nella quale si evidenziava che “il costo complessivo per le attività relativa al giudizio, ammontava ad € 36.600,00” e che, pertanto, “la non ha mai preteso somme diverse Controparte_1 rispetto a quelle previste ed analiticamente indicata nella proposta economica. Il fatto che la proposta economica non sia stata sottoscritta dalla non è motivo per sottrarsi al Parte_1 pagamento di quanto dovuto alla . Controparte_1 Infine, chiedeva al Giudice adito di voler condannare la controparte “al risarcimento del danno ex art. 96, 1 comma, c.p.c., nella misura che il giudice adito riterrà più congrua e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle perdite subite per il dispendio di tempo e di energie, sia come danno emergente che come lucro ceSAnte” e, in ogni caso, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Giudizio di opposizione n. 994/2021 R.G. Trib. Catania (promosso da ) Parte_3
Con atto di citazione del 22 gennaio 2021, anche la dott.SA proponeva autonoma Parte_3 opposizione avverso il decreto monitorio de quo, riconoscendo chiaramente l'esistenza del debito e chiarendo che:
- “dovendosi difendere nel giudizio di responsabilità professionale promosso nei suoi confronti… ed essendo associata CO.FI.ED. Italia ha chiesto di potersi avvalere della convenzione stipulata con , ritenendo che dovesse essere economicamente conveniente”; CP_1
- “versando in un periodo di scarsa liquidità, anche a causa dell'emergenza COVID, ha chiesto ed ottenuto che CO.FI.ED. Italia le anticipasse i pagamenti che poi avrebbe rimborsato restando, tuttavia, la steSA opponente, titolare del rapporto contrattuale con oltreché CP_1 beneficiaria del mandato difensivo conferito da al legale incaricato”; CP_1
- “successivamente, pertanto, ha inoltrato la documentazione contabile direttamente CP_1 alla CO.FI.ED. Italia, in quanto anticipataria delle somme, sicché l'odierna opponente non è stata destinataria né delle fatture né della proposta economica, mai firmata da nessuna parte, né di alcun sollecito di pagamento”. Pertanto, escludeva qualsivoglia vincolo di solidarietà con la CO.FI.ED. Italia, stante che:
- “il rapporto contrattuale inerente le difese per il giudizio di responsabilità professionale promosso nei confronti dell'opponente… è stato instaurato esclusivamente fra la DO.SA e la Parte_3 ; Controparte_1
- “la CO.FI.ED. Italia si è limitata ad anticipare dei pagamenti ai quali, tuttavia, non è tenuta in forza di alcun vincolo contrattuale e che l'opponente avrebbe restituito appena le fosse stato possibile”;
pagina 4 di 10 - “né la convenzione, né alcun altro atto contrattuale, infatti, prevede che la CO.FI.ED. Italia sia tenuta ai pagamenti nei confronti della per i rapporti contrattuali che Controparte_1 quest'ultima assuma con soggetti associati riguardanti servizi offerti a questi ultimi”. L'opponente contestava, altresì, l'esigibilità delle somme richieste in sede monitoria, in quanto le stesse
“si palesano ictu oculi né certe, né liquide, né esigibili”, rilevando che “l'accordo del 28.10.2019 fra
e CO.FI.ED. Italia, non prevede il pagamento di anticipazioni o acconti”. CP_1 Infatti, il chiaro riferimento all'applicazione dei minimi previsti dai parametri forensi vigenti ridotti del 15% in caso di esito negativo e del 20% in caso di esito positivo, farebbe “dipendere l'entità del compenso dall'esito del giudizio”, rimandando evidentemente il pagamento degli onorari dovuti alla conclusione del procedimento stesso. In ogni caso, dichiarava che “nessun preventivo è stato prodotto dalla e la DO.SA Controparte_1
non ricorda di aver mai sottoscritto alcun preventivo sicché l'emissione delle fatture ed il Parte_3 loro importo risulta del tutto arbitrario”. Contestava, infine, l'erronea quantificazione delle somme presuntivamente dovute, stante che il credito ingiunto è calcolato in eccesso e in contrasto con le pattuizioni di cui alla convenzione del 28 ottobre 2019, l'unica ritenuta applicabile nella regolamentazione dei rapporti tra le parti, con conseguente rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto (tenuto conto anche dell'acconto già versato dalla CO.FI.ED. per € 7.000,00).
Riunione dei due procedimenti e svolgimento del processo. Con istanza del 29 marzo 2021, poi accolta, la atteso che i superiori procedimenti, Controparte_1 entrambi pendenti innanzi al medesimo Tribunale, “presentano una connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., trattandosi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo”, ne chiedeva la riunione. Nei termini all'uopo concessi, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale) e l'opposta chiedeva al Decidente di voler “ordinare alla Parte_1 la produzione dell'estratto del libro giornale, tenuto a norma dell'art. 2220 c.c., nella parte in cui sono annotate le fatture oggetto del presente giudizio, emesse dalla e di tutta la CP_1 CP_1 documentazione relativa alla pratica, con specifico riferimento al contratto ed ai solleciti di pagamento”. Con provvedimento del 28 ottobre 2021, il Giudice confermava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ( ) sugli articolati 2.1, 2.2 e 2.3 e Parte_1 Controparte_3 della dott.SA sugli articolati 2.6 e 2.7 indicati dall'opposta in Parte_3 Controparte_1 seno alla memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c. e la prova per testi sugli articolati indicati dalla nella memoria ex art.183, comma 6, n. 2, c.p.c.; rigettava la richiesta di esibizione Parte_1 documentale. Nel corso dell'udienza del 20 gennaio 2022, veniva escuSA la dott.SA , la Parte_3 quale dichiarava, difformemente da quanto ritenuto dall'opposta, di essere associata CO.FI.ED. già dal 2018 (come, peraltro, evincibile dalla richiesta di adesione del 22 agosto 2017, presente in atti); l'opponente, in relazione al capitolo 2.7 (Vero o no che la si era obbligata a Parte_1 pagare gli emolumenti richiesti dalla ed oggetto del preventivo per cui è in corso Controparte_1 l'odierno giudizio di opposizione a D.I.) confermava l'impegno assunto dalla CO.FI.ED. nei suoi confronti;
a precisazione di quanto già dichiarato, specificava che “la CO.FI.ED. si è obbligata a corrispondere la somma nei confronti della ”. Controparte_4 Seguivano alcuni rinvii giustificati dall'impossibilità dei testi di presenziare all'udienza.
pagina 5 di 10 Il successivo 5 maggio 2022, veniva assunto l'interrogatorio formale del sig. , Parte_2 rappresentante legale della CO.FI.ED. Italia, il quale negava tutte le circostanze formulate dall'opposta e, partitamente: “2.1 Vero o no che la in data 13.12.2019, ha dato Pt_1 Parte_1 incarico alla di individuare dei difensori per far assistere la dott. Controparte_1 [...] ; 2.2 Vero o no che la steSA ha richiesto il relativo preventivo e che lo ha approvato; 2.3 Parte_3 Vero o no che la steSA si è obbligata a pagare il corrispettivo dell'incarico”. Veniva poi sentito il sig. , il quale, premesso di essere stato all'epoca dei fatti (fino Controparte_5 al mese di giugno 2020), direttore generale di CO.FI.ED. Italia affermava che “la dott.SA
, nella qualità di associata, si è rivolta alla CO.FI.ED. chiedendo che le Parte_3 venisse indicato uno studio legale convenzionato con la nostra confederazione al fine di essere difesa in un procedimento giudiziario civile” e che “il legale rappresentante della ha Controparte_1 acconsentito a fornire assistenza tecnica e consulenza legale alla dott.SA , applicando alla Parte_3 medesima i termini e le condizioni di cui alla Convenzione di prestazione di servizi conclusa con la
in data 28.10.2019”; precisava di aver personalmente “accompagnato la signora Parte_1
presso lo studio dell'avv. attivando quindi la convenzione e il tariffario previsto Parte_3 CP_2 che risultava più vantaggioso per gli associati”. Chiariva, altresì, che “in quella occasione la CO.FI.ED. ha chiesto al legale rappresentante della
l'applicazione della convenzione stipulata tra la confederazione e la società” e che, in tale CP_1 occasione, era presente anche il Presidente della CO.FI.ED., dott. . Parte_2 Ed ancora, il teste spiegava che, a fronte delle perplessità manifestate dalla , in ordine alla Parte_3
“possibilità di mantenere fede ai relativi impegni economici a causa della propria contingente condizione economica”, il dott. si premurava di “tranquillizzare la steSA, dichiarandosi Pt_2 disponibile ad una eventuale e parziale anticipazione delle somme neceSArie per sostenere i costi della difesa”. Espletata la superiore attività istruttoria, gli atti venivano rimessi al Giudice titolare della causa, il quale rinviava all'udienza dell'11 marzo 2024 (poi differita d'ufficio all'8 luglio) per la precisazione delle conclusioni. Medio tempore, la dott.SA , avendo trovando un accordo con la (non Parte_3 Controparte_1 presente in atti), depositava, tramite il suo legale munito di apposita procura speciale, dichiarazione di rinuncia agli atti dei superiori giudizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., ritualmente notificata alle controparti. Contestualmente, l'opposta depositava atto di accettazione della rinuncia. Per l'effetto, la e la dott.SA chiedevano al Giudice adito di voler dichiarare CP_1 Parte_3 l'estinzione del giudizio n. 994/21 R.G. Trib. Catania, con integrale compensazione delle spese di lite;
in relazione al procedimento iscritto al n. 674/2021 R.G. Trib. Catania, le parti invece insistevano nei propri scritti difensivi. L'udienza veniva rinviata al 3 marzo 2025 (differita d'ufficio al 6 marzo) per la precisazione delle conclusioni. Indi, le parti si riportavano ai precedenti atti e verbali di causa;
il Decidente, sciogliendo la riserva assunta, rimetteva la causa al Presidente di Sezione per le opportune determinazioni, ritenendo che la steSA eccedesse la propria competenza. All'udienza del 9 giugno 2025, la insisteva nella domanda di estinzione del Controparte_1 procedimento n. 994/2021 R.G. Trib. Catania, con integrale compensazione delle spese (l'opponente si associava a tale richiesta); con riferimento alla causa n. 674/2021 R.G., nell'ammissione dei mezzi istruttori già rigettati con ordinanza del 28 ottobre 2021; in subordine, precisava le proprie conclusioni chiedendo la decisione della causa.
pagina 6 di 10 CO.FI.ED. Italia si opponeva alla nuova richiesta di ammissione dei mezzi istruttori avanzata da controparte (già rigettata) e insisteva in tutto quanto precedentemente dedotto ed eccepito, chiedendo la decisione della causa con assegnazione dei termini di legge. Il Giudice poneva la causa in decisione, concedendo i relativi termini ex art. 190 c.p.c.
*****************
Procedimento n. 994/2021 R.G. Trib. Catania ). Controparte_6 Come già ampiamente chiarito in narrativa, la dott.SA ha notificato alla controparte, che Parte_3 ha accettato, dichiarazione di rinuncia agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., chiedendo, pertanto, l'estromissione dal relativo giudizio. Conseguentemente, in udienza, le parti, rilevato il raggiungimento di un accordo (non depositato agli atti) hanno chiesto congiuntamente l'estinzione del relativo giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
Procedimento n. 674/2021 R.G. Trib. Catania . Controparte_7 Parte_4 Nonostante la transazione intervenuta tra la dott.SA e la nel parallelo Parte_3 Controparte_1 giudizio di opposizione iscritto al n. 674/21 R.G. Trib. Catania, le parti hanno insistito nei propri scritti difensivi, chiedendo al Giudice di decidere la causa. Pertanto, entrando nel merito della relativa domanda, si ritiene l'opposizione fondata. Come ben noto, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale, con conseguente operatività dei principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. (così come interpretati, per tutte, da Cass. Civile S.U. n. 13533/2001). Pertanto, incombe sul convenuto opposto (creditore) l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. Civile, sez. III, 27 giugno 2022, n. 20597; Tribunale Venezia, 3 ottobre 2024, n. 3441). Nel caso di specie, l'opposta non ha provato la legittimazione passiva della CO.FI.ED. Italia, asseritamente ritenuta obbligata in solido con la dott.SA . Parte_3 In particolare, secondo la ricostruzione fornita dalla ricorrente in sede monitoria, “la CO.FI.ED. Italia e la DO.SA , conferivano l'incarico relativo alla prestazione di servizi Parte_3 di assistenza legale nel giudizio” incoato contro la seconda. Tale affermazione è meramente labiale, non trova alcun riscontro nella documentazione depositata in atti e risulta, altresì, contraddetta sia dalle dichiarazioni della che del teste escusso (su cui Parte_3 si tornerà a breve). In primo luogo, si evidenzia che la procura alle liti è stata sottoscritta esclusivamente dalla dott.SA
in favore dei professionisti scelti e indicati dalla mancando qualsivoglia Parte_3 Controparte_1 collegamento diretto tra questi e la CO.FI.ED. Inoltre, la reale natura dell'accordo concluso tra le parti, ovverosia di mera promozione dei servizi rispettivamente offerti, emerge chiaramente dal testo della Convenzione, in cui si legge che:
- “la ha quale oggetto sociale la prestazione di servizi alle imprese… di seguito Controparte_1 esemplificativamente e non taSAtivamente indicati: a) la gestione e l'organizzazione di servizi legali, anche giudiziari avvalendosi a tal fine di professionisti iscritti nell'albo degli Avvocati”;
- “la CO.FI.ED. è una confederazione nazionale di imprese e titolari di impresa, rappresenta ed associa i lavoratori autonomi… le persone fisiche… che ne condividono i principi ispiratori”;
pagina 7 di 10 - “la si obbliga a prestare a tariffe convenzionate, i servizi di assistenza e CP_1 CP_1 consulenza fiscale, tributaria e societaria, in fase amministrativa e contenziosa, giudiziale o stragiudiziale… in favore della CO.FI.ED., degli Associati e delle imprese clienti”;
- “tra le attività offerte dalla ed oggetto della convenzione rientrano, a titolo Controparte_1 esemplificativo: a) prestazione del servizio di ricerca e coordinamento di un professionista esperto che istruisca la pratica… f) la scelta e la selezione delle figure professionali da sottoporre all'approvazione degli associati-clienti, al fine di verificare se le stesse siano di gradimento ed abbiano la fiducia professionale degli stessi”;
- “la CO.FI.ED. si obbliga, nell'interesse dei propri associati, a promuovere i servizi offerti dalla e ad organizzare convegni, incontri finalizzati alla promozione dei suddetti CP_1 CP_1 servizi nei confronti delle imprese clienti”;
- “tra le attività offerte dalla CO.FI.ED. ed oggetto della convenzione rientrano, a titolo esemplificativo: a) promozione dei servizi offerti dalla nei confronti degli Controparte_1 Associati”;
- “nel caso in cui nell'assolvimento dell'incarico, sia previsto lo svolgimento di attività che la legge riserva agli iscritti agli albi professionali, la farà affidamento a professionisti di Controparte_1 propria fiducia… i cui nominativi le saranno sottoposti per le norme in materia di rapporto fiduciario fra cliente e professionista. Con riferimento allo svolgimento delle attività che richiedono l'iscrizione all'Albo degli Avvocati… la società selezionerà le figure fra quelle appartenenti allo Studio dell'Avv. ; Controparte_2
- “nessun corrispettivo è previsto per la reciproca collaborazione tra le parti, finalizzata alla promozione delle rispettive attività e dei relativi servizi”. Ebbene, come chiarito proprio dalla dott.SA (sia nei propri atti difensivi che in sede di Parte_3 interrogatorio formale) “dovendosi difendere nel giudizio di responsabilità professionale promosso nei suoi confronti… ed essendo associata CO.FI.ED. ITALIA ha chiesto di potersi avvalere della convenzione stipulata con , ritenendo che dovesse essere economicamente conveniente. CP_1 Versando in un periodo di scarsa liquidità, anche a causa dell'emergenza COVID, ha chiesto ed ottenuto che CO.FI.ED. Italia le anticipasse i pagamenti che poi avrebbe rimborsato restando, tuttavia, la steSA opponente, titolare del rapporto contrattuale con oltreché beneficiaria CP_1 del mandato difensivo conferito da al legale incaricato”. CP_1 La steSA opposta ha confermato che “la ha promosso alla DO.SA Pt_1 Parte_1 [...]
, i servizi offerti dalla , in adempimento di quanto previsto nella Parte_3 Controparte_1 Convenzione del 28 ottobre 2019 dalle medesime sottoscritta (negli stessi termini, anche più avanti: l'opponente “chiedeva, alla la prestazione del servizio di ricerca e coordinamento Controparte_1 dei professionisti incaricati della gestione della pratica, nonché di tutti gli altri servizi connessi alla summenzionata controversia), con ciò ribadendo la natura promozionale degli accordi tra le medesime conclusi. I rapporti tra le parti in conflitto, pertanto, non potranno che essere regolati dalla Convenzione, che espreSAmente esclude qualsiasi obbligazione economica a carico della CO.FI.ED. Di contro, alcun valore probatorio potrà essere riconosciuto al contenuto della comunicazione del 4 marzo 2020, con cui l'opposta chiedeva alla e alla CO.FI.ED. di , dopo Parte_3 Parte_5 averli debitamente sottoscritti, i documenti all'uopo inoltrati, ovverosia, per la parte di interesse:
“Contratto intestato a (da firmare per accettazione); Lettera di incarico (da firmare Parte_1 per accettazione, e da far firmare anche alla DO.SA ); Risposta alla lettera di Parte_3 incarico ( reimpostare con la Vostra carta intestata e far firmare, anche dalla DO.SA Parte_3
pagina 8 di 10 )”, atteso che alla steSA, come confermato più volte dalla steSA non è Parte_3 Controparte_1 mai stato dato alcun riscontro e i documenti ivi indicati non sono stati sottoscritti. Le superiori circostanze, assolutamente in linea con quanto indicato nella richiamata Convenzione, trovano, altresì, adeguato riscontro nelle dichiarazioni del teste escusso, (direttore Controparte_5 generale di CO.FI.ED. Italia al momento dei fatti), il quale ha chiarito di aver provveduto egli stesso ad accompagnare l'associata all'incontro con l'Avv. (rappresentante legale della CP_2 [...]
, chiedendo che alla steSA venisse applicato il tariffario (più vantaggioso) risultante CP_1 dall'accordo. In quell'occasione, proprio a causa delle denunciate difficoltà economiche della , note alla Parte_3 controparte, la CO.FI.ED. si offriva di anticipare una parte del saldo dovuto dalla propria associata (salvo il diritto al rimborso), come poi in effetti avvenuto. Ebbene, difformemente da quanto affermato dall'opposta, si ritiene che il versamento di un acconto sull'importo complessivamente dovuto dalla (a prescindere dalla questione relativa al Parte_3 quantum debeatur, che non verrà approfondita) sia del tutto inidoneo a scalfire tali conclusioni. Sia la che il teste escusso hanno infatti esplicitato le ragioni del superiore adempimento, Parte_3 chiarendo che la CO.FI.ED. si premurava di garantire tale supporto economico alla propria associata, a fronte delle perplessità dalla medesima avanzate in ordine alla possibilità di ottemperare tempestivamente a quanto richiesto per i servizi offerti dai legali. In ogni caso, le parti stabilivano che la Confederazione avrebbe avuto diritto al rimborso di quanto anticipato in favore della . Parte_3 Peraltro, anche qualora non si ritenesse di condividere le superiori motivazioni – e, in realtà, a prescindere dalle stesse – si ribadisce che il mero spontaneo pagamento in favore della non CP_1 è di per sé idoneo a creare un vincolo di solidarietà tra la CO.FI.ED. e la , anche alla Parte_3 luce della documentazione prodotta dalle parti e delle ulteriori considerazioni già svolte. Tanto premesso, potendosi ravvisare le più disparate e numerose ragioni alla base dell'assunzione dell'obbligazione da parte dell'opponente, senza che nessuna di esse poSA comunque giustificare la creazione di un vincolo di solidarietà con la , si ritiene che l'opposta non abbia assolto Parte_3 l'onere probatorio sulla steSA gravante. Pertanto, difettando la prova della legittimazione passiva della CO.FI.ED. Italia, il decreto ingiuntivo opposto non potrà che essere revocato. Tutte le ulteriori connesse questioni restano assorbite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del procedimento di opposizione iscritto al n. 994/2021, con integrale compensazione delle spese di lite tra la e la dott.SA ; Controparte_1 Parte_3
- Accoglie l'opposizione iscritta al n. 674/2021 promoSA da CO.FI.ED. Italia e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4710/2020 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 14 dicembre 2020, all'esito del procedimento iscritto al n. 11930/2020 R.G.;
- Condanna la al pagamento, in favore di CO.FI.ED. Italia delle spese legali Controparte_1 liquidate in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A. come per legge.
pagina 9 di 10 Così deciso in Catania, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Presidente DO. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 674/2021 riun. al n. 994/2021 R.G. promoSA da:
, in persona del Parte_1 proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Piazza San Parte_2 Pietro in Vincoli n. 10, Roma, codice fiscale elettivamente domiciliata in viale Cadorna P.IVA_1 n. 14 (Piazza S. Barbara), Messina, presso lo studio dell'Avv. Paolo Zampaglione (codice fiscale
) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento separato C.F._1 da considerarsi in calce all'atto di citazione in opposizione;
Opponente
contro
:
in persona dell'Amministratore Unico Avv. con sede in via Etnea Controparte_1 Controparte_2 n. 205, Catania, codice fiscale e P. IVA ivi elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. (codice fiscale ) che la rappresenta e difende giusta Controparte_2 C.F._2 procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta e nei confronti di:
nata il [...] a [...], ivi domiciliata in via Napoli n. 90, Parte_3 Catania, codice fiscale , elettivamente domiciliata in via Xifonia n. 129, Augusta C.F._3 (SR) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sarcià ( ) che la rappresenta e difende C.F._4 giusta procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
Opponente COCLUSIONI All'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione.
COCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente depositato, adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 esponendo:
- di aver stipulato con apposita Convenzione di prestazioni di servizi, in data Parte_1 28 ottobre 2019;
- che, in adempimento degli obblighi assunti in forza del suddetto accordo “la Parte_1 ha promosso alla DO.SA , i servizi offerti dalla atteso Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 10 che la seconda “doveva essere assistita e difesa in un procedimento giudiziario per responsabilità professionale, incoato nei suoi confronti” e, conseguentemente, “chiedeva, alla Controparte_1 la prestazione del servizio di ricerca e coordinamento dei professionisti incaricati della gestione della pratica, nonché di tutti gli altri servizi connessi alla summenzionata controversia;
- che, “pertanto, la CO.FI.ED Italia e la DO.SA conferivano Parte_3
l'incarico relativo alla prestazione di servizi di assistenza legale” ai due professionisti scelti e individuati dalla e la dott.SA sottoscriveva procura alle liti in favore Controparte_1 Parte_3 dei legali che, tempestivamente, si costituivano in giudizio;
- che “nella proposta economica inviata, in data 4.3.2020, dalla alla Controparte_1
, il costo complessivo per le attività relativa al giudizio de quo, ammontava Parte_1 ad… € 36.600,00”;
- che, sebbene “la non ha mai proceduto ad inviare alla la copia Parte_1 CP_1 sottoscritta della proposta economica, la steSA n.d.r.… ha proceduto al pagamento, seppure parziale, di talune fatture, riconoscendo in tal modo il proprio debito”;
- che “la pertanto, sulla base dell'attività svolta sino a tale momento, in data Controparte_1
13.12.2019, emetteva nei confronti della CO.FI.ED. Italia, con riferimento alla prima tranche, la fattura PR 59/2019 per l'importo di € 14.640,00”, pagata in parte dalla CO.FI.ED. Italia (€ 7.000,00 con due distinti bonifici depositati in atti);
- a seguito del pagamento del superiore acconto, nulla veniva più versato, nonostante i diversi solleciti inviati alla e l'emissione delle relative fatture. Parte_1 Tanto premesso, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, “ è obbligata Parte_1 solidalmente con la DO.SA , al pagamento delle predette fatture, in forza Parte_3 della Convenzione di servizi stipulata in data 28.10.2019 con la . Controparte_1 In data 14 dicembre 2020, il Giudice emetteva il decreto ingiuntivo n. 4710/2020, tempestivamente notificato ai presunti condebitori.
Giudizio di opposizione n. 674/2021 R.G. Trib. Catania (promosso da CO.FI.ED. Italia).
Con atto di citazione del 20 gennaio 2021, proponeva opposizione avverso il Parte_4 suddetto decreto monitorio, eccependo l'infondatezza delle domande ex adverso formulate ed evidenziando che:
- “la è un ente di natura associativa che riunisce imprese, enti, lavoratori Parte_1 autonomi e persone fisiche operanti nel mondo del lavoro, al fine di fornire a tali categorie la rappresentanza istituzionale e di servizio, incentivarne lo sviluppo e garantire alle stesse assistenza ad ampio spettro, il tutto come risulta dall'allegato Statuto”;
- “nei precipui scopi della rientrano, pertanto, l'assistenza e la consulenza relativa Parte_1 ad ogni ambito dell'attività dei propri aderenti, tra i quali, i profili contabili, legali e fiscali”;
- “al fine di implementare il proprio ruolo, in data 28.10.2019, la deducente ha stipulato con la
[...] una apposita Convenzione, affidando a quest'ultima l'incarico della attività di CP_1 assistenza e consulenza legale, in materia civile, fiscale, tributaria, societaria e bancaria in favore della Confederazione, dei propri associati e delle imprese clienti e ciò al fine di garantire ai propri associati l'applicazione di tariffe convenzionate”;
- “a fronte della detta agevolata assistenza, con tale convenzione la CO.FI.ED. Italia si è obbligata, nell'interesse dei propri associati, a promuovere i servizi offerti dalla CP_1 ;
[...]
pagina 2 di 10 - le parti avevano vicendevolmente escluso qualsiasi forma di corrispettivo in virtù della ridetta collaborazione, esclusivamente “finalizzata alla promozione delle rispettive attività e dei relativi servizi”;
- che fosse stata la steSA a chiedere la prestazione del servizio di ricerca e Parte_3 coordinamento dei professionisti incaricati della gestione della pratica, nonché di tutti gli altri servizi connessi alla summenzionata controversia (incarico poi accettato dalla;
Controparte_1
- “di conseguenza, nel caso de quo, la deducente si è limitata unicamente – in Parte_1 osservanza agli accordi contenuti nella Convenzione – a svolgere, in favore della CP_1
quella attività promozionale convenuta con il citato accordo datato 28.10.2019”;
[...]
- “al riguardo, si esclude radicalmente che la abbia mai conferito a controparte Parte_1 alcuno specifico incarico di sorta – trattandosi di attività estranea agli scopi istituzionali dell'ente e difettando qualsiasi interesse a tal fine – rappresentandosi nuovamente come l'unica attività posta in essere dalla medesima sia stata quella di promuovere i servizi professionali proposti dalla
. Controparte_1 Relativamente all'acconto versato, la CO.FI.ED. chiariva di aver adempiuto “non in virtù di un mandato professionale da quest'ultima conferito, bensì di diverso accordo ben noto alla società creditrice”, atteso che, “le contingenti condizioni economiche della dott.SA impedivano Parte_3 alla steSA di far fronte agli impegni economici legati al costo della difesa nel giudizio” promosso nei suoi confronti. Difatti, “l'intesa in oggetto venne raggiunta unicamente tra la esponente e la dott.SA , non Parte_3 coinvolgendo in alcun modo la nei confronti della quale la Confederazione non ha Controparte_1 mai assunto alcun impegno al riguardo”. L'opponente contestava, altresì, la quantificazione operata dalla controparte in quanto in aperto contrasto con quanto pattuito in seno alla Convenzione che prevedeva l'applicazione dei valori minimi tabellari, ulteriormente diminuiti (del 15/20 %, a seconda dell'esito del giudizio), in favore degli associati aderenti alla CO.FI.ED (tra cui, per l'appunto, la dott.SA ). Parte_3 Si costituiva in giudizio chiedendo al Giudice adito, preliminarmente, di voler Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto monitorio opposto e rilevando l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita tra avvocati ex art. 3, D.L. n. 132/2014. Nel merito, l'opponente insisteva nelle domande già formulate ritenendo che “tanto la CO.FI.ED. Italia quanto la DO.SA , conferivano l'incarico relativo alla prestazione di Parte_3 servizi di assistenza legale nel giudizio” promosso nei confronti di quest'ultima e che, pertanto, “la
è obbligata solidalmente con la DO.SA , al pagamento Parte_1 Parte_3 delle predette fatture, in forza della Convenzione di servizi stipulata in data 28.10.2019”. In particolare, “il contratto inviato dalla alla in data 04.03.2020, Controparte_1 Parte_1 è validamente concluso, sebbene la non lo abbia mai firmato”, atteso che “il nostro Parte_1 ordinamento giuridico conosce l'istituto dell'accettazione del contratto per c.d. facta concludentia” e che, in ogni caso, può trovare applicazione, “l'istituto del riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 del codice civile”, come evincibile anche dal pagamento dell'acconto da parte dell'opponente e dalla mancata contestazione delle fatture regolarmente emesse e inoltrate dalla creditrice. Conseguentemente, ribadiva la sussistenza di un'obbligazione solidale in capo alla CO.FI.ED. derivante “tanto dagli obblighi assunti con la summenzionata Convenzione, quanto dall'incarico che la ha, congiuntamente alla DO.SA , conferito alla Parte_1 Parte_3 CP_1
, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180
[...] c.c., stante che “ non è qualificabile come 'terzo' estraneo rispetto al rapporto Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 10 creditore-debitore, ma è eSA steSA debitrice solidale con la DO.SA nei Parte_3 confronti della . Controparte_1 Del resto, argomentando “diversamente non si comprenderebbero le ragioni per cui, la Parte_1
, ha proceduto al pagamento, seppure parziale, delle predette fatture in favore della
[...] CP_1
.
[...] In ogni caso, l'opposta rilevava che “le motivazioni che hanno spinto la Confederazione al pagamento parziale delle suddette fatture sono del tutto irrilevanti ed inopponibili alla Controparte_1 trattandosi di accordi interni tra la CO.FI.ED. e la DO.SA ”. Parte_3 In ordine al quantum richiesto, chiariva che “gli importi sono stati calcolati sulla base delle statuizioni contenute nella proposta economica inviata, dalla alla , in data Controparte_1 Parte_1 04.03.2020”, nella quale si evidenziava che “il costo complessivo per le attività relativa al giudizio, ammontava ad € 36.600,00” e che, pertanto, “la non ha mai preteso somme diverse Controparte_1 rispetto a quelle previste ed analiticamente indicata nella proposta economica. Il fatto che la proposta economica non sia stata sottoscritta dalla non è motivo per sottrarsi al Parte_1 pagamento di quanto dovuto alla . Controparte_1 Infine, chiedeva al Giudice adito di voler condannare la controparte “al risarcimento del danno ex art. 96, 1 comma, c.p.c., nella misura che il giudice adito riterrà più congrua e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle perdite subite per il dispendio di tempo e di energie, sia come danno emergente che come lucro ceSAnte” e, in ogni caso, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Giudizio di opposizione n. 994/2021 R.G. Trib. Catania (promosso da ) Parte_3
Con atto di citazione del 22 gennaio 2021, anche la dott.SA proponeva autonoma Parte_3 opposizione avverso il decreto monitorio de quo, riconoscendo chiaramente l'esistenza del debito e chiarendo che:
- “dovendosi difendere nel giudizio di responsabilità professionale promosso nei suoi confronti… ed essendo associata CO.FI.ED. Italia ha chiesto di potersi avvalere della convenzione stipulata con , ritenendo che dovesse essere economicamente conveniente”; CP_1
- “versando in un periodo di scarsa liquidità, anche a causa dell'emergenza COVID, ha chiesto ed ottenuto che CO.FI.ED. Italia le anticipasse i pagamenti che poi avrebbe rimborsato restando, tuttavia, la steSA opponente, titolare del rapporto contrattuale con oltreché CP_1 beneficiaria del mandato difensivo conferito da al legale incaricato”; CP_1
- “successivamente, pertanto, ha inoltrato la documentazione contabile direttamente CP_1 alla CO.FI.ED. Italia, in quanto anticipataria delle somme, sicché l'odierna opponente non è stata destinataria né delle fatture né della proposta economica, mai firmata da nessuna parte, né di alcun sollecito di pagamento”. Pertanto, escludeva qualsivoglia vincolo di solidarietà con la CO.FI.ED. Italia, stante che:
- “il rapporto contrattuale inerente le difese per il giudizio di responsabilità professionale promosso nei confronti dell'opponente… è stato instaurato esclusivamente fra la DO.SA e la Parte_3 ; Controparte_1
- “la CO.FI.ED. Italia si è limitata ad anticipare dei pagamenti ai quali, tuttavia, non è tenuta in forza di alcun vincolo contrattuale e che l'opponente avrebbe restituito appena le fosse stato possibile”;
pagina 4 di 10 - “né la convenzione, né alcun altro atto contrattuale, infatti, prevede che la CO.FI.ED. Italia sia tenuta ai pagamenti nei confronti della per i rapporti contrattuali che Controparte_1 quest'ultima assuma con soggetti associati riguardanti servizi offerti a questi ultimi”. L'opponente contestava, altresì, l'esigibilità delle somme richieste in sede monitoria, in quanto le stesse
“si palesano ictu oculi né certe, né liquide, né esigibili”, rilevando che “l'accordo del 28.10.2019 fra
e CO.FI.ED. Italia, non prevede il pagamento di anticipazioni o acconti”. CP_1 Infatti, il chiaro riferimento all'applicazione dei minimi previsti dai parametri forensi vigenti ridotti del 15% in caso di esito negativo e del 20% in caso di esito positivo, farebbe “dipendere l'entità del compenso dall'esito del giudizio”, rimandando evidentemente il pagamento degli onorari dovuti alla conclusione del procedimento stesso. In ogni caso, dichiarava che “nessun preventivo è stato prodotto dalla e la DO.SA Controparte_1
non ricorda di aver mai sottoscritto alcun preventivo sicché l'emissione delle fatture ed il Parte_3 loro importo risulta del tutto arbitrario”. Contestava, infine, l'erronea quantificazione delle somme presuntivamente dovute, stante che il credito ingiunto è calcolato in eccesso e in contrasto con le pattuizioni di cui alla convenzione del 28 ottobre 2019, l'unica ritenuta applicabile nella regolamentazione dei rapporti tra le parti, con conseguente rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto (tenuto conto anche dell'acconto già versato dalla CO.FI.ED. per € 7.000,00).
Riunione dei due procedimenti e svolgimento del processo. Con istanza del 29 marzo 2021, poi accolta, la atteso che i superiori procedimenti, Controparte_1 entrambi pendenti innanzi al medesimo Tribunale, “presentano una connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., trattandosi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo”, ne chiedeva la riunione. Nei termini all'uopo concessi, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale) e l'opposta chiedeva al Decidente di voler “ordinare alla Parte_1 la produzione dell'estratto del libro giornale, tenuto a norma dell'art. 2220 c.c., nella parte in cui sono annotate le fatture oggetto del presente giudizio, emesse dalla e di tutta la CP_1 CP_1 documentazione relativa alla pratica, con specifico riferimento al contratto ed ai solleciti di pagamento”. Con provvedimento del 28 ottobre 2021, il Giudice confermava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ( ) sugli articolati 2.1, 2.2 e 2.3 e Parte_1 Controparte_3 della dott.SA sugli articolati 2.6 e 2.7 indicati dall'opposta in Parte_3 Controparte_1 seno alla memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c. e la prova per testi sugli articolati indicati dalla nella memoria ex art.183, comma 6, n. 2, c.p.c.; rigettava la richiesta di esibizione Parte_1 documentale. Nel corso dell'udienza del 20 gennaio 2022, veniva escuSA la dott.SA , la Parte_3 quale dichiarava, difformemente da quanto ritenuto dall'opposta, di essere associata CO.FI.ED. già dal 2018 (come, peraltro, evincibile dalla richiesta di adesione del 22 agosto 2017, presente in atti); l'opponente, in relazione al capitolo 2.7 (Vero o no che la si era obbligata a Parte_1 pagare gli emolumenti richiesti dalla ed oggetto del preventivo per cui è in corso Controparte_1 l'odierno giudizio di opposizione a D.I.) confermava l'impegno assunto dalla CO.FI.ED. nei suoi confronti;
a precisazione di quanto già dichiarato, specificava che “la CO.FI.ED. si è obbligata a corrispondere la somma nei confronti della ”. Controparte_4 Seguivano alcuni rinvii giustificati dall'impossibilità dei testi di presenziare all'udienza.
pagina 5 di 10 Il successivo 5 maggio 2022, veniva assunto l'interrogatorio formale del sig. , Parte_2 rappresentante legale della CO.FI.ED. Italia, il quale negava tutte le circostanze formulate dall'opposta e, partitamente: “2.1 Vero o no che la in data 13.12.2019, ha dato Pt_1 Parte_1 incarico alla di individuare dei difensori per far assistere la dott. Controparte_1 [...] ; 2.2 Vero o no che la steSA ha richiesto il relativo preventivo e che lo ha approvato; 2.3 Parte_3 Vero o no che la steSA si è obbligata a pagare il corrispettivo dell'incarico”. Veniva poi sentito il sig. , il quale, premesso di essere stato all'epoca dei fatti (fino Controparte_5 al mese di giugno 2020), direttore generale di CO.FI.ED. Italia affermava che “la dott.SA
, nella qualità di associata, si è rivolta alla CO.FI.ED. chiedendo che le Parte_3 venisse indicato uno studio legale convenzionato con la nostra confederazione al fine di essere difesa in un procedimento giudiziario civile” e che “il legale rappresentante della ha Controparte_1 acconsentito a fornire assistenza tecnica e consulenza legale alla dott.SA , applicando alla Parte_3 medesima i termini e le condizioni di cui alla Convenzione di prestazione di servizi conclusa con la
in data 28.10.2019”; precisava di aver personalmente “accompagnato la signora Parte_1
presso lo studio dell'avv. attivando quindi la convenzione e il tariffario previsto Parte_3 CP_2 che risultava più vantaggioso per gli associati”. Chiariva, altresì, che “in quella occasione la CO.FI.ED. ha chiesto al legale rappresentante della
l'applicazione della convenzione stipulata tra la confederazione e la società” e che, in tale CP_1 occasione, era presente anche il Presidente della CO.FI.ED., dott. . Parte_2 Ed ancora, il teste spiegava che, a fronte delle perplessità manifestate dalla , in ordine alla Parte_3
“possibilità di mantenere fede ai relativi impegni economici a causa della propria contingente condizione economica”, il dott. si premurava di “tranquillizzare la steSA, dichiarandosi Pt_2 disponibile ad una eventuale e parziale anticipazione delle somme neceSArie per sostenere i costi della difesa”. Espletata la superiore attività istruttoria, gli atti venivano rimessi al Giudice titolare della causa, il quale rinviava all'udienza dell'11 marzo 2024 (poi differita d'ufficio all'8 luglio) per la precisazione delle conclusioni. Medio tempore, la dott.SA , avendo trovando un accordo con la (non Parte_3 Controparte_1 presente in atti), depositava, tramite il suo legale munito di apposita procura speciale, dichiarazione di rinuncia agli atti dei superiori giudizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., ritualmente notificata alle controparti. Contestualmente, l'opposta depositava atto di accettazione della rinuncia. Per l'effetto, la e la dott.SA chiedevano al Giudice adito di voler dichiarare CP_1 Parte_3 l'estinzione del giudizio n. 994/21 R.G. Trib. Catania, con integrale compensazione delle spese di lite;
in relazione al procedimento iscritto al n. 674/2021 R.G. Trib. Catania, le parti invece insistevano nei propri scritti difensivi. L'udienza veniva rinviata al 3 marzo 2025 (differita d'ufficio al 6 marzo) per la precisazione delle conclusioni. Indi, le parti si riportavano ai precedenti atti e verbali di causa;
il Decidente, sciogliendo la riserva assunta, rimetteva la causa al Presidente di Sezione per le opportune determinazioni, ritenendo che la steSA eccedesse la propria competenza. All'udienza del 9 giugno 2025, la insisteva nella domanda di estinzione del Controparte_1 procedimento n. 994/2021 R.G. Trib. Catania, con integrale compensazione delle spese (l'opponente si associava a tale richiesta); con riferimento alla causa n. 674/2021 R.G., nell'ammissione dei mezzi istruttori già rigettati con ordinanza del 28 ottobre 2021; in subordine, precisava le proprie conclusioni chiedendo la decisione della causa.
pagina 6 di 10 CO.FI.ED. Italia si opponeva alla nuova richiesta di ammissione dei mezzi istruttori avanzata da controparte (già rigettata) e insisteva in tutto quanto precedentemente dedotto ed eccepito, chiedendo la decisione della causa con assegnazione dei termini di legge. Il Giudice poneva la causa in decisione, concedendo i relativi termini ex art. 190 c.p.c.
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Procedimento n. 994/2021 R.G. Trib. Catania ). Controparte_6 Come già ampiamente chiarito in narrativa, la dott.SA ha notificato alla controparte, che Parte_3 ha accettato, dichiarazione di rinuncia agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., chiedendo, pertanto, l'estromissione dal relativo giudizio. Conseguentemente, in udienza, le parti, rilevato il raggiungimento di un accordo (non depositato agli atti) hanno chiesto congiuntamente l'estinzione del relativo giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
Procedimento n. 674/2021 R.G. Trib. Catania . Controparte_7 Parte_4 Nonostante la transazione intervenuta tra la dott.SA e la nel parallelo Parte_3 Controparte_1 giudizio di opposizione iscritto al n. 674/21 R.G. Trib. Catania, le parti hanno insistito nei propri scritti difensivi, chiedendo al Giudice di decidere la causa. Pertanto, entrando nel merito della relativa domanda, si ritiene l'opposizione fondata. Come ben noto, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale, con conseguente operatività dei principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. (così come interpretati, per tutte, da Cass. Civile S.U. n. 13533/2001). Pertanto, incombe sul convenuto opposto (creditore) l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. Civile, sez. III, 27 giugno 2022, n. 20597; Tribunale Venezia, 3 ottobre 2024, n. 3441). Nel caso di specie, l'opposta non ha provato la legittimazione passiva della CO.FI.ED. Italia, asseritamente ritenuta obbligata in solido con la dott.SA . Parte_3 In particolare, secondo la ricostruzione fornita dalla ricorrente in sede monitoria, “la CO.FI.ED. Italia e la DO.SA , conferivano l'incarico relativo alla prestazione di servizi Parte_3 di assistenza legale nel giudizio” incoato contro la seconda. Tale affermazione è meramente labiale, non trova alcun riscontro nella documentazione depositata in atti e risulta, altresì, contraddetta sia dalle dichiarazioni della che del teste escusso (su cui Parte_3 si tornerà a breve). In primo luogo, si evidenzia che la procura alle liti è stata sottoscritta esclusivamente dalla dott.SA
in favore dei professionisti scelti e indicati dalla mancando qualsivoglia Parte_3 Controparte_1 collegamento diretto tra questi e la CO.FI.ED. Inoltre, la reale natura dell'accordo concluso tra le parti, ovverosia di mera promozione dei servizi rispettivamente offerti, emerge chiaramente dal testo della Convenzione, in cui si legge che:
- “la ha quale oggetto sociale la prestazione di servizi alle imprese… di seguito Controparte_1 esemplificativamente e non taSAtivamente indicati: a) la gestione e l'organizzazione di servizi legali, anche giudiziari avvalendosi a tal fine di professionisti iscritti nell'albo degli Avvocati”;
- “la CO.FI.ED. è una confederazione nazionale di imprese e titolari di impresa, rappresenta ed associa i lavoratori autonomi… le persone fisiche… che ne condividono i principi ispiratori”;
pagina 7 di 10 - “la si obbliga a prestare a tariffe convenzionate, i servizi di assistenza e CP_1 CP_1 consulenza fiscale, tributaria e societaria, in fase amministrativa e contenziosa, giudiziale o stragiudiziale… in favore della CO.FI.ED., degli Associati e delle imprese clienti”;
- “tra le attività offerte dalla ed oggetto della convenzione rientrano, a titolo Controparte_1 esemplificativo: a) prestazione del servizio di ricerca e coordinamento di un professionista esperto che istruisca la pratica… f) la scelta e la selezione delle figure professionali da sottoporre all'approvazione degli associati-clienti, al fine di verificare se le stesse siano di gradimento ed abbiano la fiducia professionale degli stessi”;
- “la CO.FI.ED. si obbliga, nell'interesse dei propri associati, a promuovere i servizi offerti dalla e ad organizzare convegni, incontri finalizzati alla promozione dei suddetti CP_1 CP_1 servizi nei confronti delle imprese clienti”;
- “tra le attività offerte dalla CO.FI.ED. ed oggetto della convenzione rientrano, a titolo esemplificativo: a) promozione dei servizi offerti dalla nei confronti degli Controparte_1 Associati”;
- “nel caso in cui nell'assolvimento dell'incarico, sia previsto lo svolgimento di attività che la legge riserva agli iscritti agli albi professionali, la farà affidamento a professionisti di Controparte_1 propria fiducia… i cui nominativi le saranno sottoposti per le norme in materia di rapporto fiduciario fra cliente e professionista. Con riferimento allo svolgimento delle attività che richiedono l'iscrizione all'Albo degli Avvocati… la società selezionerà le figure fra quelle appartenenti allo Studio dell'Avv. ; Controparte_2
- “nessun corrispettivo è previsto per la reciproca collaborazione tra le parti, finalizzata alla promozione delle rispettive attività e dei relativi servizi”. Ebbene, come chiarito proprio dalla dott.SA (sia nei propri atti difensivi che in sede di Parte_3 interrogatorio formale) “dovendosi difendere nel giudizio di responsabilità professionale promosso nei suoi confronti… ed essendo associata CO.FI.ED. ITALIA ha chiesto di potersi avvalere della convenzione stipulata con , ritenendo che dovesse essere economicamente conveniente. CP_1 Versando in un periodo di scarsa liquidità, anche a causa dell'emergenza COVID, ha chiesto ed ottenuto che CO.FI.ED. Italia le anticipasse i pagamenti che poi avrebbe rimborsato restando, tuttavia, la steSA opponente, titolare del rapporto contrattuale con oltreché beneficiaria CP_1 del mandato difensivo conferito da al legale incaricato”. CP_1 La steSA opposta ha confermato che “la ha promosso alla DO.SA Pt_1 Parte_1 [...]
, i servizi offerti dalla , in adempimento di quanto previsto nella Parte_3 Controparte_1 Convenzione del 28 ottobre 2019 dalle medesime sottoscritta (negli stessi termini, anche più avanti: l'opponente “chiedeva, alla la prestazione del servizio di ricerca e coordinamento Controparte_1 dei professionisti incaricati della gestione della pratica, nonché di tutti gli altri servizi connessi alla summenzionata controversia), con ciò ribadendo la natura promozionale degli accordi tra le medesime conclusi. I rapporti tra le parti in conflitto, pertanto, non potranno che essere regolati dalla Convenzione, che espreSAmente esclude qualsiasi obbligazione economica a carico della CO.FI.ED. Di contro, alcun valore probatorio potrà essere riconosciuto al contenuto della comunicazione del 4 marzo 2020, con cui l'opposta chiedeva alla e alla CO.FI.ED. di , dopo Parte_3 Parte_5 averli debitamente sottoscritti, i documenti all'uopo inoltrati, ovverosia, per la parte di interesse:
“Contratto intestato a (da firmare per accettazione); Lettera di incarico (da firmare Parte_1 per accettazione, e da far firmare anche alla DO.SA ); Risposta alla lettera di Parte_3 incarico ( reimpostare con la Vostra carta intestata e far firmare, anche dalla DO.SA Parte_3
pagina 8 di 10 )”, atteso che alla steSA, come confermato più volte dalla steSA non è Parte_3 Controparte_1 mai stato dato alcun riscontro e i documenti ivi indicati non sono stati sottoscritti. Le superiori circostanze, assolutamente in linea con quanto indicato nella richiamata Convenzione, trovano, altresì, adeguato riscontro nelle dichiarazioni del teste escusso, (direttore Controparte_5 generale di CO.FI.ED. Italia al momento dei fatti), il quale ha chiarito di aver provveduto egli stesso ad accompagnare l'associata all'incontro con l'Avv. (rappresentante legale della CP_2 [...]
, chiedendo che alla steSA venisse applicato il tariffario (più vantaggioso) risultante CP_1 dall'accordo. In quell'occasione, proprio a causa delle denunciate difficoltà economiche della , note alla Parte_3 controparte, la CO.FI.ED. si offriva di anticipare una parte del saldo dovuto dalla propria associata (salvo il diritto al rimborso), come poi in effetti avvenuto. Ebbene, difformemente da quanto affermato dall'opposta, si ritiene che il versamento di un acconto sull'importo complessivamente dovuto dalla (a prescindere dalla questione relativa al Parte_3 quantum debeatur, che non verrà approfondita) sia del tutto inidoneo a scalfire tali conclusioni. Sia la che il teste escusso hanno infatti esplicitato le ragioni del superiore adempimento, Parte_3 chiarendo che la CO.FI.ED. si premurava di garantire tale supporto economico alla propria associata, a fronte delle perplessità dalla medesima avanzate in ordine alla possibilità di ottemperare tempestivamente a quanto richiesto per i servizi offerti dai legali. In ogni caso, le parti stabilivano che la Confederazione avrebbe avuto diritto al rimborso di quanto anticipato in favore della . Parte_3 Peraltro, anche qualora non si ritenesse di condividere le superiori motivazioni – e, in realtà, a prescindere dalle stesse – si ribadisce che il mero spontaneo pagamento in favore della non CP_1 è di per sé idoneo a creare un vincolo di solidarietà tra la CO.FI.ED. e la , anche alla Parte_3 luce della documentazione prodotta dalle parti e delle ulteriori considerazioni già svolte. Tanto premesso, potendosi ravvisare le più disparate e numerose ragioni alla base dell'assunzione dell'obbligazione da parte dell'opponente, senza che nessuna di esse poSA comunque giustificare la creazione di un vincolo di solidarietà con la , si ritiene che l'opposta non abbia assolto Parte_3 l'onere probatorio sulla steSA gravante. Pertanto, difettando la prova della legittimazione passiva della CO.FI.ED. Italia, il decreto ingiuntivo opposto non potrà che essere revocato. Tutte le ulteriori connesse questioni restano assorbite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del procedimento di opposizione iscritto al n. 994/2021, con integrale compensazione delle spese di lite tra la e la dott.SA ; Controparte_1 Parte_3
- Accoglie l'opposizione iscritta al n. 674/2021 promoSA da CO.FI.ED. Italia e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4710/2020 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 14 dicembre 2020, all'esito del procedimento iscritto al n. 11930/2020 R.G.;
- Condanna la al pagamento, in favore di CO.FI.ED. Italia delle spese legali Controparte_1 liquidate in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A. come per legge.
pagina 9 di 10 Così deciso in Catania, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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