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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 290 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MARZIANO SALVATORE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PANNUZZO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO; convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.1.2019, , facendo seguito Parte_1
all'ordinanza emessa in data 25.11.2018 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento iscritto al n.1103/17 R.G.E. di questo Tribunale, introduceva il giudizio di merito dell'opposizione ex art.615 c.p.c., co. 2, c.p.c. proposta dinnanzi al G.E. in data 20.2.2018, chiedendo di “ritenere e dichiarare nulla la notificazione del D.I. n. 115/2016 reso nel procedimento n. 202/2016 del Tribunale di Ragusa;
conseguentemente per l'effetto dichiarare nulla la successiva fase esecutiva ed il pignoramento presso terzi opposto disponendo la liberazione delle somme vincolate o, se assegnate al creditore procedente, ordinandone la restituzione al debitore maggiorate dagli interesse di legge”.
In particolare, , debitore nella procedura n. 1103/17 R.G.E., aveva Parte_1
proposto opposizione al pignoramento presso terzi notificato dalla creditrice a lamentando la nullità della notifica del Controparte_1 Controparte_2
titolo esecutivo nonché una parziale impignorabilità delle somme vincolate siccome costituite dalla indennità di disoccupazione . Il Giudice CP_3
dell'Esecuzione denegava la chiesta sospensione dell'esecuzione, concedendo alle parti il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Il debitore ha quindi introdotto l'odierno giudizio di merito, Parte_1
assumendo anzitutto, a sostegno della propria domanda, la nullità della procedura esecutiva per essergli stato il sotteso decreto ingiuntivo n.115/2016 (reso nel procedimento n.202/2016 R.G.) erroneamente notificato in data 26.01.2016 ai sensi dell'art.143 c.p.c. perché “trasferito altrove per informazioni assunte in loco”, piuttosto che all'indirizzo della propria residenza sita in Santa Croce Camerina nella via Colomba n.25, con conseguente impossibilità di venire a conoscenza dell'ingiunzione. All'uopo, l'attore allegava apposito certificato storico di residenza, rilasciato il 17.7.2017, altresì evidenziando di avere successivamente ricevuto regolare notifica dell'atto di precetto proprio al predetto indirizzo di via
Colomba.
Eccepiva, inoltre, l'impignorabilità delle somme accantonate dal terzo
[...]
poiché provenienti da indennità di disoccupazione e relative a Controparte_2
crediti pensionistici, chiedendo la liberazione delle somme vincolate o, se assegnate al creditore procedente, la restituzione delle stesse al debitore. , costituitasi in giudizio con apposita comparsa di costituzione, Controparte_1
contestava le avverse deduzioni e, riportandosi all'ordinanza di assegnazione delle somme del G.E. emessa in data 18.2.2019 (oltre che producendo certificato storico di residenza di controparte datato 26.10.2016), chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
***
Ciò premesso, va anzitutto disattesa la censura attorea circa la nullità della notificazione del D.I. n. 115/2016.
Ed invero, emerge ex actis che è stato residente in [...] Parte_1
solamente dal 17.09.2009 al 5.10.2015 e che in data 20.06.2017 il medesimo è stato cancellato per irreperibilità (v. nn.2 certificati di residenza storici allegati unitamente alla comparsa di costituzione); inoltre, dall'allegata dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto di locazione inter partes, sottoscritta sia da sia da , risulta che l'immobile in oggetto, precedentemente Pt_1 CP_1
concesso in locazione dalla seconda al primo, è stato rilasciato già in data
5.10.2015.
Ne consegue, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in realtà, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (26.1.2016), non Parte_1
era più residente presso l'abitazione di via Colomba n.25 sicché, risultato il destinatario trasferito in luogo sconosciuto, si è correttamente proceduto ai sensi dell'art.143 c.p.c.
Per costante giurisprudenza, infatti, condizione essenziale per l'applicabilità dell'art.143 c.p.c. è la non superabilità, mediante le ricerche suggerite dalla normale diligenza, dell'ignoranza del luogo in cui può essere effettuata la notificazione (Cass., n.668/1997).
Né la successiva notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 25.5.2017, può valere a dimostrare la residenza dell'attore, tanto più che quest'ultimo non ha fornito prova alcuna sul punto, limitandosi ad una generica allegazione. A ben guardare, infatti, la relata di notifica dell'atto di precetto reca la dicitura “a mani proprie rinvenuto presso questo ufficio” ossia presso la sede dell'Ufficiale giudiziario, con ciò avendo il notificante soddisfatto le condizioni di cui all'art.138
c.p.c., a mente del quale, si rammenti, “l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario
[...] ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto”. Pertanto è irrilevante che la creditrice avesse indicato, anche ai fini della notificazione del precetto, il medesimo indirizzo, perché comunque la notificazione non è ivi avvenuta e quindi non è smentito che l'opponente non vi risiedesse più.
Passando ad esaminare la seconda censura relativa all'impignorabilità delle somme accantonate dal terzo, non può che rilevarsi come il G.E. abbia applicato i limiti di pignorabilità in sede di assegnazione, evidenziando come “…il terzo pignorato ha dichiarato che risulta intestatario di: a) libretto con importo Parte_1
disponibile euro 32,14; b) carta Evolution Retail con importo disponibile euro
3.062,15; che giusta precisazione fornita dal terzo, quest'ultimo importo riviene da:
(b1) accredito (avvenuto in data antecedente al pignoramento) per CP_3
liquidazione indennità di disoccupazione in agricoltura per l'anno 2016, pari a euro
2.764,78; (b2) accredito (avvenuto in data successiva al pignoramento) per CP_3
riesame indennità di disoccupazione in agricoltura per l'anno 2016, pari a euro
4.500,00; (c) accredito per procedura assistenza fiscale, pari a euro 876,00; CP_3
che, ai sensi dell'art.545 c.8 c.p.c., le somme di cui al punto (b1) della suddetta dichiarazione sono pignorabili nella misura di € 1.420,57; che le somme di cui al punto (b2), avendo l'indennità di disoccupazione natura di trattamento previdenziale (cfr. C. Cost. 85/2015), sono pignorabili nella misura di un quinto della parte eccedente il c.d. minimo vitale, cioè dell'importo necessario ad assicurare al beneficiario adeguati mezzi di vita;
che tale importo è stato fissato dall'art.13 del d.l. 27 giugno 2015 n.83 in euro 672,78 mensili (misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà), per un totale (per tredici mensilità ) di euro 8.746,14 annui;
che pertanto, essendo le somme pignorate, dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola, di importo inferiore a quello minimo come sopra determinato, deve essere affermata l'assoluta impignorabilità delle stesse;
che le somme di cui ai punti (a) e (b3) sono integralmente pignorabili…assegna in pagamento, salvo esazione, a CP_1
…la somma di euro 2.328,71, di cui € 1.388,48 da distrarsi in favore
[...]
dell'avv. Francesco Pannuzzo…dispone la liberazione dal vincolo delle rimanenti somme pignorate…”.
Tale ordinanza è stata immediatamente prodotta dall'opposta in questo giudizio, e l'opponente nulla ha osservato in ordine al suo contenuto: in particolare non ha dedotto che i limiti di pignorabilità fossero più stringenti.
Ne consegue che deve ritenersi pacifico che tale ordinanza abbia correttamente individuato le somme pignorabili nei limiti dell'art. 545 c.p.c. Il che significa che la parziale inefficacia del pignoramento ai sensi dell'ultimo comma di tale disposizione è già stata riscontrata in sede esecutiva con conseguente liberazione dell'eccedenza, e va quindi dichiarata cessata la materia del contendere su tale motivo di opposizione.
Considerato che il primo motivo di opposizione è risultato infondato;
e che il secondo era invece fondato, e che tuttavia, trattandosi del pignoramento di somme già accreditate a favore dell'opponente, la creditrice non poteva essere a conoscenza della loro natura e quindi degli eventuali limiti di pignorabilità; si compensa (non per l'intero, come imporrebbe la piana applicazione del principio di soccombenza) ma per la metà, perché la soccombenza della creditrice sul secondo motivo non è ad essa imputabile. Ciò esclude l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il primo motivo di opposizione;
- dichiara cessata la materia del contendere sul secondo;
- condanna a rifondere a la metà delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 850 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%, compensando l'altra metà.
Ragusa, 06/10/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 290 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MARZIANO SALVATORE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PANNUZZO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO; convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.1.2019, , facendo seguito Parte_1
all'ordinanza emessa in data 25.11.2018 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento iscritto al n.1103/17 R.G.E. di questo Tribunale, introduceva il giudizio di merito dell'opposizione ex art.615 c.p.c., co. 2, c.p.c. proposta dinnanzi al G.E. in data 20.2.2018, chiedendo di “ritenere e dichiarare nulla la notificazione del D.I. n. 115/2016 reso nel procedimento n. 202/2016 del Tribunale di Ragusa;
conseguentemente per l'effetto dichiarare nulla la successiva fase esecutiva ed il pignoramento presso terzi opposto disponendo la liberazione delle somme vincolate o, se assegnate al creditore procedente, ordinandone la restituzione al debitore maggiorate dagli interesse di legge”.
In particolare, , debitore nella procedura n. 1103/17 R.G.E., aveva Parte_1
proposto opposizione al pignoramento presso terzi notificato dalla creditrice a lamentando la nullità della notifica del Controparte_1 Controparte_2
titolo esecutivo nonché una parziale impignorabilità delle somme vincolate siccome costituite dalla indennità di disoccupazione . Il Giudice CP_3
dell'Esecuzione denegava la chiesta sospensione dell'esecuzione, concedendo alle parti il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Il debitore ha quindi introdotto l'odierno giudizio di merito, Parte_1
assumendo anzitutto, a sostegno della propria domanda, la nullità della procedura esecutiva per essergli stato il sotteso decreto ingiuntivo n.115/2016 (reso nel procedimento n.202/2016 R.G.) erroneamente notificato in data 26.01.2016 ai sensi dell'art.143 c.p.c. perché “trasferito altrove per informazioni assunte in loco”, piuttosto che all'indirizzo della propria residenza sita in Santa Croce Camerina nella via Colomba n.25, con conseguente impossibilità di venire a conoscenza dell'ingiunzione. All'uopo, l'attore allegava apposito certificato storico di residenza, rilasciato il 17.7.2017, altresì evidenziando di avere successivamente ricevuto regolare notifica dell'atto di precetto proprio al predetto indirizzo di via
Colomba.
Eccepiva, inoltre, l'impignorabilità delle somme accantonate dal terzo
[...]
poiché provenienti da indennità di disoccupazione e relative a Controparte_2
crediti pensionistici, chiedendo la liberazione delle somme vincolate o, se assegnate al creditore procedente, la restituzione delle stesse al debitore. , costituitasi in giudizio con apposita comparsa di costituzione, Controparte_1
contestava le avverse deduzioni e, riportandosi all'ordinanza di assegnazione delle somme del G.E. emessa in data 18.2.2019 (oltre che producendo certificato storico di residenza di controparte datato 26.10.2016), chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
***
Ciò premesso, va anzitutto disattesa la censura attorea circa la nullità della notificazione del D.I. n. 115/2016.
Ed invero, emerge ex actis che è stato residente in [...] Parte_1
solamente dal 17.09.2009 al 5.10.2015 e che in data 20.06.2017 il medesimo è stato cancellato per irreperibilità (v. nn.2 certificati di residenza storici allegati unitamente alla comparsa di costituzione); inoltre, dall'allegata dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto di locazione inter partes, sottoscritta sia da sia da , risulta che l'immobile in oggetto, precedentemente Pt_1 CP_1
concesso in locazione dalla seconda al primo, è stato rilasciato già in data
5.10.2015.
Ne consegue, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in realtà, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (26.1.2016), non Parte_1
era più residente presso l'abitazione di via Colomba n.25 sicché, risultato il destinatario trasferito in luogo sconosciuto, si è correttamente proceduto ai sensi dell'art.143 c.p.c.
Per costante giurisprudenza, infatti, condizione essenziale per l'applicabilità dell'art.143 c.p.c. è la non superabilità, mediante le ricerche suggerite dalla normale diligenza, dell'ignoranza del luogo in cui può essere effettuata la notificazione (Cass., n.668/1997).
Né la successiva notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 25.5.2017, può valere a dimostrare la residenza dell'attore, tanto più che quest'ultimo non ha fornito prova alcuna sul punto, limitandosi ad una generica allegazione. A ben guardare, infatti, la relata di notifica dell'atto di precetto reca la dicitura “a mani proprie rinvenuto presso questo ufficio” ossia presso la sede dell'Ufficiale giudiziario, con ciò avendo il notificante soddisfatto le condizioni di cui all'art.138
c.p.c., a mente del quale, si rammenti, “l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario
[...] ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto”. Pertanto è irrilevante che la creditrice avesse indicato, anche ai fini della notificazione del precetto, il medesimo indirizzo, perché comunque la notificazione non è ivi avvenuta e quindi non è smentito che l'opponente non vi risiedesse più.
Passando ad esaminare la seconda censura relativa all'impignorabilità delle somme accantonate dal terzo, non può che rilevarsi come il G.E. abbia applicato i limiti di pignorabilità in sede di assegnazione, evidenziando come “…il terzo pignorato ha dichiarato che risulta intestatario di: a) libretto con importo Parte_1
disponibile euro 32,14; b) carta Evolution Retail con importo disponibile euro
3.062,15; che giusta precisazione fornita dal terzo, quest'ultimo importo riviene da:
(b1) accredito (avvenuto in data antecedente al pignoramento) per CP_3
liquidazione indennità di disoccupazione in agricoltura per l'anno 2016, pari a euro
2.764,78; (b2) accredito (avvenuto in data successiva al pignoramento) per CP_3
riesame indennità di disoccupazione in agricoltura per l'anno 2016, pari a euro
4.500,00; (c) accredito per procedura assistenza fiscale, pari a euro 876,00; CP_3
che, ai sensi dell'art.545 c.8 c.p.c., le somme di cui al punto (b1) della suddetta dichiarazione sono pignorabili nella misura di € 1.420,57; che le somme di cui al punto (b2), avendo l'indennità di disoccupazione natura di trattamento previdenziale (cfr. C. Cost. 85/2015), sono pignorabili nella misura di un quinto della parte eccedente il c.d. minimo vitale, cioè dell'importo necessario ad assicurare al beneficiario adeguati mezzi di vita;
che tale importo è stato fissato dall'art.13 del d.l. 27 giugno 2015 n.83 in euro 672,78 mensili (misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà), per un totale (per tredici mensilità ) di euro 8.746,14 annui;
che pertanto, essendo le somme pignorate, dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola, di importo inferiore a quello minimo come sopra determinato, deve essere affermata l'assoluta impignorabilità delle stesse;
che le somme di cui ai punti (a) e (b3) sono integralmente pignorabili…assegna in pagamento, salvo esazione, a CP_1
…la somma di euro 2.328,71, di cui € 1.388,48 da distrarsi in favore
[...]
dell'avv. Francesco Pannuzzo…dispone la liberazione dal vincolo delle rimanenti somme pignorate…”.
Tale ordinanza è stata immediatamente prodotta dall'opposta in questo giudizio, e l'opponente nulla ha osservato in ordine al suo contenuto: in particolare non ha dedotto che i limiti di pignorabilità fossero più stringenti.
Ne consegue che deve ritenersi pacifico che tale ordinanza abbia correttamente individuato le somme pignorabili nei limiti dell'art. 545 c.p.c. Il che significa che la parziale inefficacia del pignoramento ai sensi dell'ultimo comma di tale disposizione è già stata riscontrata in sede esecutiva con conseguente liberazione dell'eccedenza, e va quindi dichiarata cessata la materia del contendere su tale motivo di opposizione.
Considerato che il primo motivo di opposizione è risultato infondato;
e che il secondo era invece fondato, e che tuttavia, trattandosi del pignoramento di somme già accreditate a favore dell'opponente, la creditrice non poteva essere a conoscenza della loro natura e quindi degli eventuali limiti di pignorabilità; si compensa (non per l'intero, come imporrebbe la piana applicazione del principio di soccombenza) ma per la metà, perché la soccombenza della creditrice sul secondo motivo non è ad essa imputabile. Ciò esclude l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il primo motivo di opposizione;
- dichiara cessata la materia del contendere sul secondo;
- condanna a rifondere a la metà delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 850 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%, compensando l'altra metà.
Ragusa, 06/10/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)