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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4068 dell'anno 2015 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: acquisto della proprietà per usucapione ed altro,
P R O M O S S A da
(c.f. ), n. Roma il 23.04.1936, ivi res.te Parte_1 C.F._1 in via E. Savelli, 6, con il patrocinio dell'avv. CARONE FABIANI ACHILLE, con studio in via Enrico Accinni n.63 – 00195 Roma, fax 06. 39754702 pec:
, Email_1
ATTORE
C O N T R O
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Ardea (RM), via Diomede, 55 C.F. , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Angelo Cianni del Foro di Velletri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valmontone, via Casilina, 58 giusta separata procura alle liti, fax 069596399 e pec con il patrocinio dell'avv. CIANNI ANGELO e dell'avv. Email_2
CIANNI LIVIO, pec c.s.,
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. , contumaci Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto cost.to: come in atti
FATTO
*************************************************************
Con decreto del 18/08/2023 notificato il 21/08/2023 l'ill.mo G.I adito dr.ssa Carlotta Bruno così disponeva: “ l'udienza del giorno 09/10/2023 segua il rito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. “ L'avv. Achille Carone Fabiani, nell'interesse dell'attrice, riportando alle già dedotte osservazioni di cui chiede integrale accoglimento, così deduce: “una volta emersa, in esito ad opportune indagini preliminari, a cura di parte attrice, la circostanza storica ed oggettiva del decesso della persona fisica evocanda, l'adempimento del Persona_1 provvedimento del Giudice (ad oggetto l'integrazione del contradditorio giudiziale in atto) non poteva più ritenersi “adempimento obbligato”; ed invero, evocare la persona fisica deceduta, giusta documentazione prodotta, prima della introduzione del giudizio, significava per l'attrice porre in essere un atto nullo per simulazione assoluta (di atto processuale) ,comunque illecito per carenza di causa e/o comunque inefficace, vale a dire improduttivo di effetti, e pertanto il G.I. non poteva sancire il mancato adempimento dell'onere processuale prefissato a carico dell'attrice, ma prendere atto della circostanza del decesso del soggetto evocando, prima della introduzione del giudizio de quo.
Ed ancora, anche in ipotesi, del tutto teorica, di una evocazione in giudizio della che Persona_1 si rammenta essere deceduta PRIMA dell'introduzione del giudizio, quest'ultima non essendo una litisconsorte necessaria ben avrebbe potuto eccepire tale circostanza con apposita domanda riconvenzionale e certamente esporre l'odierna attrice a fondati profili di inammissibilità della domanda introdotta per carenza di legittimazione passiva con conseguente probabilità di soccombenza e relativo obbligo al pagamento delle spese processuali. Ciò posto, si rilevano evidenti profili di errores in iudicando ed errores in procedendo nel percorso ricognitivo della fattispecie operato dall'ill.mo GI e per l'effetto si chiede che quest'ultimo voglia revocare il provvedimento del 19/06/2023 reso a seguito di scambio e deposito di note scritte e fissare una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni. In estremo subordine, qualora le suddette deduzioni non fossero accolte dall'ill.mo GI si chiede concedersi nuovo termine per la notificazione previo accertamento degli stessi. Nel richiamare i precedenti scritti difensivi, in particolare la sua comparsa conclusionale, si contestava e impugnava dal costituito convenuto l'avversa comparsa conclusionale, per quanto “ex adverso” argomentato, rilevato e richiesto.
Al riguardo rilevava quanto segue: Sulla domanda di usucapione.
Le pronunce giurisprudenziali richiamate da controparte non si attagliano al nostro caso e non spostano le questioni rilevanti ai fini del decidere.
La domanda merita totale rigetto per essere infondata e, comunque, non provata.
Sulle altre domande svolte in subordine. Anche per tali aspetti, nel contestare quanto “ex adverso” dedotto e rilevato, con particolare riferimento alle argomentazioni svolte ex art. 2932 c.c. e sul profilo del quantum, rileviamo e ribadiamo come le domande di controparte debbano essere rigettate perché prescritte, comunque assolutamente infondate in fatto e in diritto e non provate, sia nello “an” sia nel “quantum”.
Nessuna responsabilità e/o inadempimento possono essere imputati al e, comunque CP_1 ai convenuti.
Veniva, dopo remissione in termini di parte attrice per notificazione dell'atto introduttivo ad uno dei convenuti, ammessa la prova per testi su alcune delle circostanze dedotte da parte attrice, con il seguente esito: viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
“sono e mi chiamo nato a [...] il [...]” (Pat. ); Tes_1 C.F._5 indifferente. Interrogato sul cap. 18, atto di citazione, così risponde:
“è vero, ne sono a conoscenza in quanto ero amministratore del Condominio e conoscevo la famiglia. Dal 1989 ho acquistato due appartamenti nello stesso stabile e, quindi, vedevo personalmente la situazione. I box erano distinti e l'attrice aveva “scambiato” il box n° 7 con quello n°8 accorpandoli e facendone un box unico”.
-ed il procedimento a tal punto dopo remissione sul ruolo per chiamata in causa di altro soggetto, in realtà non piu' legittimato (in quanto nelle more deceduto, come documentato, ed i cui figli ed eredi essendo gli altri convenuti originari), veniva finalmente trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024, con concessione di ridotti termini ex art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che la situazione detentiva del promissario acquirente a seguito di contratto preliminare non è contrassegnabile quale possesso utile “ad usucapionem”, ma è solo detenzione, peraltro intercorsa tra il 16 giugno 1983 allorchè veniva redatto il contratto preliminare (con c.d. “anticipato possesso”) integrativo avente ad oggetto il box lettera “H” (non già di quello lett. “G” di cui si ignora provenienza ed origine, enunziata da altro preliminare della attrice con tale ) del fabbricato di via Persona_2
Litoranea, 108 km.21,200 in Ardea (RM), ed il 18.02.2005 allorchè i venditori, quali eredi del fu eseguivano Persona_3 sfratto nei confronti di tale , conduttore del cespite, evidentemente Controparte_4 con contratto locativo che aveva attribuito da tempo la disponibilità del godimento del cespite, evidentemente non piu' esercitata dalla attrice, per cui anche sulla durata della detenzione non vi è certezza e non puo' certo essere ricondotta al ventennio utile a fini di usucapione, laddove ne ricorrano anche i requisiti dello “animus” che qui, come detto, certamente sono carenti;
sul resto: A) EX ART. 2932 C.C.; si osservava che la mancata conclusione del contratto definitivo è Pt_2 imputabile allo inadempimento doloso della parte convenuta, promittente – venditrice;
la sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo per contratto non concluso è pienamente ammissibile, nella fattispecie. Infatti, la documentazione prodotta dalla attrice (contratti preliminari ed atti integrativi) deve ritenersi sufficiente per una corretta identificazione delle unità immobiliari de quibus, ai fini di un riscontro della correttezza delle indicazioni catastali (cfr. atti di rettifica) , della intestazione, della cosiddetta provenienza – punto n. 7 citazione – della insussistenza di irregolarità urbanistiche tutti elementi sotto il controllo che il Giudice svolge prima di emettere la sentenza, e, riguardo il caso di specie, certamente non risultano anomalie e/o irregolarità; B) il profilo del “quantum”, in ipotesi gradata di accoglimento della domanda risolutiva, si osserva che la richiesta risarcitoria per la mancata acquisizione del bene promesso appare fondata. Ed Invero: “ Infatti in tema di risarcimento danni, derivante dal mancato utilizzo di un bene immobile può ritenersi che il danno sia in re ipsa senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso;
in tal caso l'ammontare del risarcimento del danno può essere correttamente determinato facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e quindi al valore locativo del cespite (Cass. Sez II Civ. n. 1294/2003). C) TRASMISSIONE DI POSSESSO PREVIO VERSAMENTO DEL PREZZO CONCORDATO (solo in parte avvenuto nella specie per lire 6 milioni, residuando saldo di lire allora 10 milioni), Pare evidente, nella fattispecie, che le predette circostanze, di fatto e di diritto, fossero pare all'epoca del conseguimento, e siano, ad oggi, determinanti per una pronuncia di intervenuta usucapione. In ipotesi di non riconoscimento di esso istituto giuridico, si invocano gli altri aspetti della ampia domanda giudiziale. Si confermano le prefate conclusioni. Sia consentito altresì rappresentare all'attenzione del G.I. la giurisprudenza di Cassazione, Sezioni unite, siccome segue. (sent. n. 7930 del 27/03/2008) : “… omissis… Vi si evidenzia, quindi, che ciò spiega la ragione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale "per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia un possesso idoneo alla usucapione o una mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o un contratto ad effetti obbligatori, dato che solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare nel predetto soggetto l'animus possidendi (sent. n. 4819 del 1981; sent. n. 4698 del 1987; sent. n. 741 del 1983)"; che, tuttavia, proprio la ragione del principio di diritto ora enunciato ne fissa anche il limite, escludendone l'applicazione alle convenzioni con le quali, per quanto con effetti solo obbligatori, le parti tendano a realizzare il trasferimento della proprietà del bene o di un diritto reale su di esso quando ad esse si aggiunga un patto accessorio d'immediato effetto traslativo del possesso, sostanzialmente anticipatore degli effetti traslativi del diritto che, con la convenzione, le parti stesse si sono ripromesse di realizzare. Vi si perviene, così, alla conclusione per cui nelle ipotesi predette, tra le quali rientra quella più diffusa del contratto preliminare di compravendita, la convenzione non tende solo ad attribuire il godimento del bene (che si realizza, appunto, attraverso il trasferimento della mera detenzione, caratterizzando coerentemente la consegna della cosa) ma è in funzione di un comune proposito di trasferimento della proprietà o di un diritto reale, alla quale è coerente il passaggio immediato del possesso, che costituisce solo un'anticipazione dell'effetto giuridico finale perseguito;
onde il patto di immediato trasferimento del possesso che eventualmente acceda a queste convenzioni, con le quali è perfettamente compatibile, caratterizza, dunque, anche la consegna che ad esso faccia seguito, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria e non della mera detenzione, anche in mancanza dell'immediato effetto reale del contratto cui il patto accede, tenuto anche conto che la consegna, essendo il possesso un fenomeno che prescinde dal fondamento giustificativo, è atto neutro, o negozio astratto, per il quale non si richiede affatto il requisito del fondamento causale. Tali essendo le ragioni giustificative delle esaminate decisioni, devesi considerare che, sfrondate dei superflui richiami ai principi generali, che si dichiarano condivisi, esse si riducono, in buona sostanza, alla sola affermazione per cui, nonostante la natura esclusivamente obbligatoria del preliminare, con il prevedervi anche l'immediata consegna del bene verso la contestuale corresponsione, in tutto od in parte, del prezzo, i contraenti intendono anticipare "l'effetto traslativo del diritto" proprio del definitivo.
Ma resta da valutare la eccezione di prescrizione (DECENNALE ED IN ASSENZA DI ATTI INTERRUTTIVI, SOLO ENUNZIATI E NON CERTO DOCUMENTATI, quanto al preteso telegramma del 24 gennaio 1992, sia in ordine ad una forse precedente? lettera di tale avvocato Prato, di sollecito alla Testimone_2 stipulazione del definitivo atto di cessione del box auto in esame, neppure risultanti dal foliario allegato all'atto di citazione in forma cartacea, e comunque non ridepositati in formato telematico, quindi in ogni caso non valutabili laddove pure esistenti), certamente configurabile (sia in relazione alla azione ex art.2932 c.c., peraltro pare non attuabile, in quanto non verificato l'adempimento della condizione di estinzione del mutuo con relativa ipoteca gravante sui cespiti) anche in relazione alle domande risolutorie/di indebito arricchimento, in ORDINE AD UN RAPPORTO CONTRATTUALE del 16 giugno 1983, in ordine al quale ogni domanda APPARE DA GRAN TEMPO IRREMEDIABILMENTE PRESCRITTA (ed in ordine a cui comunque i 6 milioni di lire versati paiono avere garantito per circa un ventennio alla parte attrice la disponibilità di un cespite su cui non poteva vantare alcun diritto sostanzialmente conferito, ma solo una mera aspettativa alla stipulazione mai richiesta e certamente da tempo non piu' realizzabile oggettivamente) La domanda, pertanto, va disattesa, con compensazione delle spese di lite attesa la natura della domanda e la INUTILE DURATA PROTRATTASI DEL PRESENTE GIUDIZIO,
P.Q.M.
-rigetta le domande,
-compensa/dichiara irripetibili fra le parti le spese di lite, Velletri, 07/02/2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4068 dell'anno 2015 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: acquisto della proprietà per usucapione ed altro,
P R O M O S S A da
(c.f. ), n. Roma il 23.04.1936, ivi res.te Parte_1 C.F._1 in via E. Savelli, 6, con il patrocinio dell'avv. CARONE FABIANI ACHILLE, con studio in via Enrico Accinni n.63 – 00195 Roma, fax 06. 39754702 pec:
, Email_1
ATTORE
C O N T R O
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Ardea (RM), via Diomede, 55 C.F. , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Angelo Cianni del Foro di Velletri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valmontone, via Casilina, 58 giusta separata procura alle liti, fax 069596399 e pec con il patrocinio dell'avv. CIANNI ANGELO e dell'avv. Email_2
CIANNI LIVIO, pec c.s.,
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. , contumaci Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto cost.to: come in atti
FATTO
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Con decreto del 18/08/2023 notificato il 21/08/2023 l'ill.mo G.I adito dr.ssa Carlotta Bruno così disponeva: “ l'udienza del giorno 09/10/2023 segua il rito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. “ L'avv. Achille Carone Fabiani, nell'interesse dell'attrice, riportando alle già dedotte osservazioni di cui chiede integrale accoglimento, così deduce: “una volta emersa, in esito ad opportune indagini preliminari, a cura di parte attrice, la circostanza storica ed oggettiva del decesso della persona fisica evocanda, l'adempimento del Persona_1 provvedimento del Giudice (ad oggetto l'integrazione del contradditorio giudiziale in atto) non poteva più ritenersi “adempimento obbligato”; ed invero, evocare la persona fisica deceduta, giusta documentazione prodotta, prima della introduzione del giudizio, significava per l'attrice porre in essere un atto nullo per simulazione assoluta (di atto processuale) ,comunque illecito per carenza di causa e/o comunque inefficace, vale a dire improduttivo di effetti, e pertanto il G.I. non poteva sancire il mancato adempimento dell'onere processuale prefissato a carico dell'attrice, ma prendere atto della circostanza del decesso del soggetto evocando, prima della introduzione del giudizio de quo.
Ed ancora, anche in ipotesi, del tutto teorica, di una evocazione in giudizio della che Persona_1 si rammenta essere deceduta PRIMA dell'introduzione del giudizio, quest'ultima non essendo una litisconsorte necessaria ben avrebbe potuto eccepire tale circostanza con apposita domanda riconvenzionale e certamente esporre l'odierna attrice a fondati profili di inammissibilità della domanda introdotta per carenza di legittimazione passiva con conseguente probabilità di soccombenza e relativo obbligo al pagamento delle spese processuali. Ciò posto, si rilevano evidenti profili di errores in iudicando ed errores in procedendo nel percorso ricognitivo della fattispecie operato dall'ill.mo GI e per l'effetto si chiede che quest'ultimo voglia revocare il provvedimento del 19/06/2023 reso a seguito di scambio e deposito di note scritte e fissare una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni. In estremo subordine, qualora le suddette deduzioni non fossero accolte dall'ill.mo GI si chiede concedersi nuovo termine per la notificazione previo accertamento degli stessi. Nel richiamare i precedenti scritti difensivi, in particolare la sua comparsa conclusionale, si contestava e impugnava dal costituito convenuto l'avversa comparsa conclusionale, per quanto “ex adverso” argomentato, rilevato e richiesto.
Al riguardo rilevava quanto segue: Sulla domanda di usucapione.
Le pronunce giurisprudenziali richiamate da controparte non si attagliano al nostro caso e non spostano le questioni rilevanti ai fini del decidere.
La domanda merita totale rigetto per essere infondata e, comunque, non provata.
Sulle altre domande svolte in subordine. Anche per tali aspetti, nel contestare quanto “ex adverso” dedotto e rilevato, con particolare riferimento alle argomentazioni svolte ex art. 2932 c.c. e sul profilo del quantum, rileviamo e ribadiamo come le domande di controparte debbano essere rigettate perché prescritte, comunque assolutamente infondate in fatto e in diritto e non provate, sia nello “an” sia nel “quantum”.
Nessuna responsabilità e/o inadempimento possono essere imputati al e, comunque CP_1 ai convenuti.
Veniva, dopo remissione in termini di parte attrice per notificazione dell'atto introduttivo ad uno dei convenuti, ammessa la prova per testi su alcune delle circostanze dedotte da parte attrice, con il seguente esito: viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
“sono e mi chiamo nato a [...] il [...]” (Pat. ); Tes_1 C.F._5 indifferente. Interrogato sul cap. 18, atto di citazione, così risponde:
“è vero, ne sono a conoscenza in quanto ero amministratore del Condominio e conoscevo la famiglia. Dal 1989 ho acquistato due appartamenti nello stesso stabile e, quindi, vedevo personalmente la situazione. I box erano distinti e l'attrice aveva “scambiato” il box n° 7 con quello n°8 accorpandoli e facendone un box unico”.
-ed il procedimento a tal punto dopo remissione sul ruolo per chiamata in causa di altro soggetto, in realtà non piu' legittimato (in quanto nelle more deceduto, come documentato, ed i cui figli ed eredi essendo gli altri convenuti originari), veniva finalmente trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024, con concessione di ridotti termini ex art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che la situazione detentiva del promissario acquirente a seguito di contratto preliminare non è contrassegnabile quale possesso utile “ad usucapionem”, ma è solo detenzione, peraltro intercorsa tra il 16 giugno 1983 allorchè veniva redatto il contratto preliminare (con c.d. “anticipato possesso”) integrativo avente ad oggetto il box lettera “H” (non già di quello lett. “G” di cui si ignora provenienza ed origine, enunziata da altro preliminare della attrice con tale ) del fabbricato di via Persona_2
Litoranea, 108 km.21,200 in Ardea (RM), ed il 18.02.2005 allorchè i venditori, quali eredi del fu eseguivano Persona_3 sfratto nei confronti di tale , conduttore del cespite, evidentemente Controparte_4 con contratto locativo che aveva attribuito da tempo la disponibilità del godimento del cespite, evidentemente non piu' esercitata dalla attrice, per cui anche sulla durata della detenzione non vi è certezza e non puo' certo essere ricondotta al ventennio utile a fini di usucapione, laddove ne ricorrano anche i requisiti dello “animus” che qui, come detto, certamente sono carenti;
sul resto: A) EX ART. 2932 C.C.; si osservava che la mancata conclusione del contratto definitivo è Pt_2 imputabile allo inadempimento doloso della parte convenuta, promittente – venditrice;
la sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo per contratto non concluso è pienamente ammissibile, nella fattispecie. Infatti, la documentazione prodotta dalla attrice (contratti preliminari ed atti integrativi) deve ritenersi sufficiente per una corretta identificazione delle unità immobiliari de quibus, ai fini di un riscontro della correttezza delle indicazioni catastali (cfr. atti di rettifica) , della intestazione, della cosiddetta provenienza – punto n. 7 citazione – della insussistenza di irregolarità urbanistiche tutti elementi sotto il controllo che il Giudice svolge prima di emettere la sentenza, e, riguardo il caso di specie, certamente non risultano anomalie e/o irregolarità; B) il profilo del “quantum”, in ipotesi gradata di accoglimento della domanda risolutiva, si osserva che la richiesta risarcitoria per la mancata acquisizione del bene promesso appare fondata. Ed Invero: “ Infatti in tema di risarcimento danni, derivante dal mancato utilizzo di un bene immobile può ritenersi che il danno sia in re ipsa senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso;
in tal caso l'ammontare del risarcimento del danno può essere correttamente determinato facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e quindi al valore locativo del cespite (Cass. Sez II Civ. n. 1294/2003). C) TRASMISSIONE DI POSSESSO PREVIO VERSAMENTO DEL PREZZO CONCORDATO (solo in parte avvenuto nella specie per lire 6 milioni, residuando saldo di lire allora 10 milioni), Pare evidente, nella fattispecie, che le predette circostanze, di fatto e di diritto, fossero pare all'epoca del conseguimento, e siano, ad oggi, determinanti per una pronuncia di intervenuta usucapione. In ipotesi di non riconoscimento di esso istituto giuridico, si invocano gli altri aspetti della ampia domanda giudiziale. Si confermano le prefate conclusioni. Sia consentito altresì rappresentare all'attenzione del G.I. la giurisprudenza di Cassazione, Sezioni unite, siccome segue. (sent. n. 7930 del 27/03/2008) : “… omissis… Vi si evidenzia, quindi, che ciò spiega la ragione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale "per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia un possesso idoneo alla usucapione o una mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o un contratto ad effetti obbligatori, dato che solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare nel predetto soggetto l'animus possidendi (sent. n. 4819 del 1981; sent. n. 4698 del 1987; sent. n. 741 del 1983)"; che, tuttavia, proprio la ragione del principio di diritto ora enunciato ne fissa anche il limite, escludendone l'applicazione alle convenzioni con le quali, per quanto con effetti solo obbligatori, le parti tendano a realizzare il trasferimento della proprietà del bene o di un diritto reale su di esso quando ad esse si aggiunga un patto accessorio d'immediato effetto traslativo del possesso, sostanzialmente anticipatore degli effetti traslativi del diritto che, con la convenzione, le parti stesse si sono ripromesse di realizzare. Vi si perviene, così, alla conclusione per cui nelle ipotesi predette, tra le quali rientra quella più diffusa del contratto preliminare di compravendita, la convenzione non tende solo ad attribuire il godimento del bene (che si realizza, appunto, attraverso il trasferimento della mera detenzione, caratterizzando coerentemente la consegna della cosa) ma è in funzione di un comune proposito di trasferimento della proprietà o di un diritto reale, alla quale è coerente il passaggio immediato del possesso, che costituisce solo un'anticipazione dell'effetto giuridico finale perseguito;
onde il patto di immediato trasferimento del possesso che eventualmente acceda a queste convenzioni, con le quali è perfettamente compatibile, caratterizza, dunque, anche la consegna che ad esso faccia seguito, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria e non della mera detenzione, anche in mancanza dell'immediato effetto reale del contratto cui il patto accede, tenuto anche conto che la consegna, essendo il possesso un fenomeno che prescinde dal fondamento giustificativo, è atto neutro, o negozio astratto, per il quale non si richiede affatto il requisito del fondamento causale. Tali essendo le ragioni giustificative delle esaminate decisioni, devesi considerare che, sfrondate dei superflui richiami ai principi generali, che si dichiarano condivisi, esse si riducono, in buona sostanza, alla sola affermazione per cui, nonostante la natura esclusivamente obbligatoria del preliminare, con il prevedervi anche l'immediata consegna del bene verso la contestuale corresponsione, in tutto od in parte, del prezzo, i contraenti intendono anticipare "l'effetto traslativo del diritto" proprio del definitivo.
Ma resta da valutare la eccezione di prescrizione (DECENNALE ED IN ASSENZA DI ATTI INTERRUTTIVI, SOLO ENUNZIATI E NON CERTO DOCUMENTATI, quanto al preteso telegramma del 24 gennaio 1992, sia in ordine ad una forse precedente? lettera di tale avvocato Prato, di sollecito alla Testimone_2 stipulazione del definitivo atto di cessione del box auto in esame, neppure risultanti dal foliario allegato all'atto di citazione in forma cartacea, e comunque non ridepositati in formato telematico, quindi in ogni caso non valutabili laddove pure esistenti), certamente configurabile (sia in relazione alla azione ex art.2932 c.c., peraltro pare non attuabile, in quanto non verificato l'adempimento della condizione di estinzione del mutuo con relativa ipoteca gravante sui cespiti) anche in relazione alle domande risolutorie/di indebito arricchimento, in ORDINE AD UN RAPPORTO CONTRATTUALE del 16 giugno 1983, in ordine al quale ogni domanda APPARE DA GRAN TEMPO IRREMEDIABILMENTE PRESCRITTA (ed in ordine a cui comunque i 6 milioni di lire versati paiono avere garantito per circa un ventennio alla parte attrice la disponibilità di un cespite su cui non poteva vantare alcun diritto sostanzialmente conferito, ma solo una mera aspettativa alla stipulazione mai richiesta e certamente da tempo non piu' realizzabile oggettivamente) La domanda, pertanto, va disattesa, con compensazione delle spese di lite attesa la natura della domanda e la INUTILE DURATA PROTRATTASI DEL PRESENTE GIUDIZIO,
P.Q.M.
-rigetta le domande,
-compensa/dichiara irripetibili fra le parti le spese di lite, Velletri, 07/02/2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)