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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 286/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Deri e dall'Avv. Matteo Baldacci, presso il cui studio sito in
Bientina (PI), al Viale Vittorio Veneto 5, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Massimiliano P.IVA_1
Minicucci, elettivamente domiciliato presso la sede dell' nte, sito in Pisa, alla Controparte_2
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.3.2022, Parte_1
ha chiesto al Giudice del Lavoro di questo Tribunale di “In via preliminare: disporre la sospensione della pretesa pari ad € 17.313,51=(Euro diciassettemilatrecentotredici/51=) da parte dell' nei P_
confronti della SI.ra , per i motivi esposti nel punto Parte_1
apposito del ricorso;
In via preliminare e nel rito: accertare la mancata notifica del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza alla SI.ra . Per Parte_1
l'effetto dichiarare nulla la revoca del reddito di cittadinanza, nonché la pretesa di restituzione della somma di cui sopra;
Nel merito, accertare e dichiarare che la SI.ra Parte_1
ha, ed ha avuto al momento della richiesta di reddito di cittadinanza, tutti i requisiti
[...]
relativi alla residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019), ed in particolare che la ricorrente ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo ed ha risieduto in Italia per almeno dieci anni;
Per tale effetto dichiarare che nulla sia dovuto all' a titolo di somme indebitamente percepite dalla P_
SI.ra ; Per ulteriore effetto accertare e condannare l' Parte_1 P_
a versare le somme mensili, a titolo di reddito di cittadinanza spettante alla SI.ra
[...]
fino alla naturale cessazione dello stesso;
Con vittoria delle spese, Parte_1 competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con comunicazione inviata via pec del 16.02.2022 dell' era stato richiesto il rimborso delle P_
somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, e corrisposte da novembre 2019 ad aprile 2021, per una somma complessiva pari ad € 17.313,51;
b) la richiesta era stata inviata in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza, per mancanza del requisito della residenza nel territorio dello stato;
c) la ricorrente non aveva ricevuto alcuna precedente comunicazione circa la revoca;
d) in realtà soggiornava e risiedeva regolarmente sul territorio italiano fin dal 8.12.2005.
1.2. Con memoria depositata il 12.9.2022 si è costituita la Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo di
[...]
respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata e comunque non provata.
Più in particolare, ha eccepito che:
a) in seguito alla prima domanda n. 1987466 del 31.10.2019, il reddito di cittadinanza veniva pagato per i diciotto mesi da novembre 2019 ad aprile 2021;
b) tale riconoscimento veniva revocato a gennaio 2022 per difetto del requisito della residenza, come segnalato dal Comune di residenza, ovvero Pontedera, tramite la piattaforma telematica GEPI
(piattaforma istituzionale di colloquio per il RDC tra , Comuni e Centri per l'Impiego); P_
c) il provvedimento di revoca era stato spedito all'indirizzo dell'interessata il 20.1.2022;
d) una seconda domanda n. 4483380 del 07/05/2021, pagata da giugno 2021 a dicembre 2021, era stata poi respinta in quanto presentata prima dello spirare del termine dilatorio di sei mesi dalla data di revoca della precedente domanda;
e) avrebbe dovuto essere a carico alla ricorrente, secondo le regole generali, l'onere di provare, quali fatti costitutivi del diritto da essa invocato, i suddetti requisiti richiesti per la prestazione del reddito di cittadinanza.
2. Con provvedimento del 14.4.2022, il Tribunale sospendeva l'esecuzione del provvedimento opposto, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in considerazione delle ragioni dell'opposizione.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto. In via preliminare, deve rilevarsi come l'ente previdenziale non abbia dato dimostrazione della notifica del provvedimento 20.01.2022 di revoca del beneficio per cui è causa.
Inoltre, non appare superfluo evidenziare, come con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza. L'art. 2 del decreto legge citato ne stabilisce i requisiti, fra i quali rientra l'aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
L'Ente previdenziale ha revocato il beneficio in esame adducendo l'insussistenza del requisito della residenza, tuttavia tale conclusione non può essere condivisa.
Orbene, anzitutto la parte resistente non ha fornito prova dell'allontanamento della ricorrente dal territorio italiano nel periodo di riferimento. Difatti, non ha dimostrato il trasferimento all'estero della richiedente, né ha prodotto alcun certificato attestante la cancellazione dall'anagrafe comunale per irreperibilità accertata, né ha fornito la prova di avere eseguito la comunicazione che riferisce di aver ricevuto dal Comune di Pontedera.
Per converso, le risultanze istruttorie attestano che ha fatto Parte_1 ingresso nel territorio italiano l'8.12.2005, come rappresentato dalla carta di soggiorno per stranieri
(doc. 2 ricorrente), dalla quale risultava residente in [...].
Con certificato di residenza storica (doc. 3 ricorrente) è stato poi dimostrato che dal 16.6.2008 la ricorrente ha risieduto in Calcinaia, per poi trasferirsi in Pontedera il 28.1.2011. Inoltre, lo stato di bisogno e le cure a cui sono sottoposti i figli della medesima e Persona_1 CP_3
(doc. da 5 a 10 ricorrente) , si pongono quali fatti incompatibili con la circostanza che ella abbia
[...]
lasciato il territorio nazionale.
Da questi atti si può dedurre dunque che la richiedente al momento della domanda aveva risieduto per più di tredici anni sul territorio nazionale in modo continuativo.
Oltretutto, la ricorrente ha documentato di aver stipulato due contratti di locazione tra il 2019 e il
2020 (doc. 8 ricorrente), riguardanti l'immobile in cui risulta attualmente residente, dimostrando di aver continuato a soggiornare in Italia, anche nel periodo di percezione del reddito di cittadinanza.
A fronte del suddetto quadro probatorio, convergente e univoco, non smentito da evidenze di segno contrario, deve ritenersi soddisfatto il requisito della residenza stabile e continuativa in Italia.
In considerazione di ciò, appare illegittimo il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza erogato in seguito alla domanda del 31.10.2019 (Protocollo n. e, dunque, Controparte_4
non risulta fondata nemmeno la richiesta di restituzione delle relative somme erogate in favore della ricorrente, formulata con pec del 16.02.2022. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza recante Protocollo n. Controparte_4
dichiara irripetibili le somme percepite da CONCEICAO Parte_1
a tale titolo;
condanna l a Controparte_1
corrispondere quanto ulteriormente dovuto a Parte_1
, a titolo di reddito di cittadinanza di cui al ricorso introduttivo sino alla cessazione
[...]
dello stesso beneficio;
condanna l al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da , Parte_1 che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 286/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Deri e dall'Avv. Matteo Baldacci, presso il cui studio sito in
Bientina (PI), al Viale Vittorio Veneto 5, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Massimiliano P.IVA_1
Minicucci, elettivamente domiciliato presso la sede dell' nte, sito in Pisa, alla Controparte_2
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.3.2022, Parte_1
ha chiesto al Giudice del Lavoro di questo Tribunale di “In via preliminare: disporre la sospensione della pretesa pari ad € 17.313,51=(Euro diciassettemilatrecentotredici/51=) da parte dell' nei P_
confronti della SI.ra , per i motivi esposti nel punto Parte_1
apposito del ricorso;
In via preliminare e nel rito: accertare la mancata notifica del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza alla SI.ra . Per Parte_1
l'effetto dichiarare nulla la revoca del reddito di cittadinanza, nonché la pretesa di restituzione della somma di cui sopra;
Nel merito, accertare e dichiarare che la SI.ra Parte_1
ha, ed ha avuto al momento della richiesta di reddito di cittadinanza, tutti i requisiti
[...]
relativi alla residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019), ed in particolare che la ricorrente ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo ed ha risieduto in Italia per almeno dieci anni;
Per tale effetto dichiarare che nulla sia dovuto all' a titolo di somme indebitamente percepite dalla P_
SI.ra ; Per ulteriore effetto accertare e condannare l' Parte_1 P_
a versare le somme mensili, a titolo di reddito di cittadinanza spettante alla SI.ra
[...]
fino alla naturale cessazione dello stesso;
Con vittoria delle spese, Parte_1 competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con comunicazione inviata via pec del 16.02.2022 dell' era stato richiesto il rimborso delle P_
somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, e corrisposte da novembre 2019 ad aprile 2021, per una somma complessiva pari ad € 17.313,51;
b) la richiesta era stata inviata in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza, per mancanza del requisito della residenza nel territorio dello stato;
c) la ricorrente non aveva ricevuto alcuna precedente comunicazione circa la revoca;
d) in realtà soggiornava e risiedeva regolarmente sul territorio italiano fin dal 8.12.2005.
1.2. Con memoria depositata il 12.9.2022 si è costituita la Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo di
[...]
respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata e comunque non provata.
Più in particolare, ha eccepito che:
a) in seguito alla prima domanda n. 1987466 del 31.10.2019, il reddito di cittadinanza veniva pagato per i diciotto mesi da novembre 2019 ad aprile 2021;
b) tale riconoscimento veniva revocato a gennaio 2022 per difetto del requisito della residenza, come segnalato dal Comune di residenza, ovvero Pontedera, tramite la piattaforma telematica GEPI
(piattaforma istituzionale di colloquio per il RDC tra , Comuni e Centri per l'Impiego); P_
c) il provvedimento di revoca era stato spedito all'indirizzo dell'interessata il 20.1.2022;
d) una seconda domanda n. 4483380 del 07/05/2021, pagata da giugno 2021 a dicembre 2021, era stata poi respinta in quanto presentata prima dello spirare del termine dilatorio di sei mesi dalla data di revoca della precedente domanda;
e) avrebbe dovuto essere a carico alla ricorrente, secondo le regole generali, l'onere di provare, quali fatti costitutivi del diritto da essa invocato, i suddetti requisiti richiesti per la prestazione del reddito di cittadinanza.
2. Con provvedimento del 14.4.2022, il Tribunale sospendeva l'esecuzione del provvedimento opposto, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in considerazione delle ragioni dell'opposizione.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto. In via preliminare, deve rilevarsi come l'ente previdenziale non abbia dato dimostrazione della notifica del provvedimento 20.01.2022 di revoca del beneficio per cui è causa.
Inoltre, non appare superfluo evidenziare, come con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza. L'art. 2 del decreto legge citato ne stabilisce i requisiti, fra i quali rientra l'aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
L'Ente previdenziale ha revocato il beneficio in esame adducendo l'insussistenza del requisito della residenza, tuttavia tale conclusione non può essere condivisa.
Orbene, anzitutto la parte resistente non ha fornito prova dell'allontanamento della ricorrente dal territorio italiano nel periodo di riferimento. Difatti, non ha dimostrato il trasferimento all'estero della richiedente, né ha prodotto alcun certificato attestante la cancellazione dall'anagrafe comunale per irreperibilità accertata, né ha fornito la prova di avere eseguito la comunicazione che riferisce di aver ricevuto dal Comune di Pontedera.
Per converso, le risultanze istruttorie attestano che ha fatto Parte_1 ingresso nel territorio italiano l'8.12.2005, come rappresentato dalla carta di soggiorno per stranieri
(doc. 2 ricorrente), dalla quale risultava residente in [...].
Con certificato di residenza storica (doc. 3 ricorrente) è stato poi dimostrato che dal 16.6.2008 la ricorrente ha risieduto in Calcinaia, per poi trasferirsi in Pontedera il 28.1.2011. Inoltre, lo stato di bisogno e le cure a cui sono sottoposti i figli della medesima e Persona_1 CP_3
(doc. da 5 a 10 ricorrente) , si pongono quali fatti incompatibili con la circostanza che ella abbia
[...]
lasciato il territorio nazionale.
Da questi atti si può dedurre dunque che la richiedente al momento della domanda aveva risieduto per più di tredici anni sul territorio nazionale in modo continuativo.
Oltretutto, la ricorrente ha documentato di aver stipulato due contratti di locazione tra il 2019 e il
2020 (doc. 8 ricorrente), riguardanti l'immobile in cui risulta attualmente residente, dimostrando di aver continuato a soggiornare in Italia, anche nel periodo di percezione del reddito di cittadinanza.
A fronte del suddetto quadro probatorio, convergente e univoco, non smentito da evidenze di segno contrario, deve ritenersi soddisfatto il requisito della residenza stabile e continuativa in Italia.
In considerazione di ciò, appare illegittimo il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza erogato in seguito alla domanda del 31.10.2019 (Protocollo n. e, dunque, Controparte_4
non risulta fondata nemmeno la richiesta di restituzione delle relative somme erogate in favore della ricorrente, formulata con pec del 16.02.2022. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza recante Protocollo n. Controparte_4
dichiara irripetibili le somme percepite da CONCEICAO Parte_1
a tale titolo;
condanna l a Controparte_1
corrispondere quanto ulteriormente dovuto a Parte_1
, a titolo di reddito di cittadinanza di cui al ricorso introduttivo sino alla cessazione
[...]
dello stesso beneficio;
condanna l al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da , Parte_1 che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli