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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2272/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
2272/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CIAVOLELLA LAURA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.08.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della malattia professionale, denunciata in data 5 novembre
2020, presenta un grado di inabilità pari almeno al 12 %, o una percentuale maggiore
o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione; - Per l'effetto condannare l' alla liquidazione delle prestazioni CP_1 previste dal d.lvo n. 38/2000 nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di lavorare come coltivatore diretto dal 1973 e di avere riportato quale malattia una “lombosciatalgia bilaterale con protrusioni discali L3-L4-L5 ED L5-S1 con compressione delle relative radici”, riconosciuta dall'Ente nella misura del 6%; valutazione ritenuta incongrua.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto CP_2 della domanda, deducendo che la patologia era stata correttamente valutata dall'ente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dott. il quale ha depositato l'elaborato peritale definitivo in data Per_1
03.09.2025; all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza odierna è stata decisa.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni CP_1
e che sono tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (malattie tabellate); il citato articolo è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179/88 dalla Corte Costituzionale laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie tabellate” ne escludeva quelle ad origine CP_1 multifattoriale e “non tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle
“malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato;
nel caso poi di più infortuni o malattie professionali si procede con l'unificazione ex art 80 TU 1124/65.
Poiché la malattia denunciata dal ricorrente è già stata riconosciuta dall' CP_1 quale malattia professionale, oggetto del giudizio è unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio. Il C.T.U. esaminati i documenti e sottoposto a visita il ricorrente, ha così concluso
“Sulla base di quanto sopra esposto posso così rispondere al quesito posto dal Signor
Giudice. 1) risulta che il Sig. sia affetto da spondilodiscoartrosi con Parte_1 protrusioni discali multiple in sede lombare e lombo sacrale e sofferenza neurogena cronica a carico delle radici di L4, L5 ed S1, strumentalmente accertata;
2) è proponibile una valutazione nell'ordine del 10% come danno biologico con CP_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025.”
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese, parzialmente compensate considerata la decorrenza successiva al deposito del ricorso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico del 10% a far data febbraio 2025 e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento del risarcimento /rendita corrispondente al 10 % a far data da febbraio
2025 sottratte le somme già versate;
Condanna al pagamento delle spese di lite che, compensate al 50%, liquida CP_1 in €. 1.200,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 10.11.2025
Il Giudice Onorario
LE NA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2272/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
2272/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CIAVOLELLA LAURA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.08.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della malattia professionale, denunciata in data 5 novembre
2020, presenta un grado di inabilità pari almeno al 12 %, o una percentuale maggiore
o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione; - Per l'effetto condannare l' alla liquidazione delle prestazioni CP_1 previste dal d.lvo n. 38/2000 nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di lavorare come coltivatore diretto dal 1973 e di avere riportato quale malattia una “lombosciatalgia bilaterale con protrusioni discali L3-L4-L5 ED L5-S1 con compressione delle relative radici”, riconosciuta dall'Ente nella misura del 6%; valutazione ritenuta incongrua.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto CP_2 della domanda, deducendo che la patologia era stata correttamente valutata dall'ente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dott. il quale ha depositato l'elaborato peritale definitivo in data Per_1
03.09.2025; all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza odierna è stata decisa.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni CP_1
e che sono tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (malattie tabellate); il citato articolo è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179/88 dalla Corte Costituzionale laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie tabellate” ne escludeva quelle ad origine CP_1 multifattoriale e “non tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle
“malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato;
nel caso poi di più infortuni o malattie professionali si procede con l'unificazione ex art 80 TU 1124/65.
Poiché la malattia denunciata dal ricorrente è già stata riconosciuta dall' CP_1 quale malattia professionale, oggetto del giudizio è unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio. Il C.T.U. esaminati i documenti e sottoposto a visita il ricorrente, ha così concluso
“Sulla base di quanto sopra esposto posso così rispondere al quesito posto dal Signor
Giudice. 1) risulta che il Sig. sia affetto da spondilodiscoartrosi con Parte_1 protrusioni discali multiple in sede lombare e lombo sacrale e sofferenza neurogena cronica a carico delle radici di L4, L5 ed S1, strumentalmente accertata;
2) è proponibile una valutazione nell'ordine del 10% come danno biologico con CP_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025.”
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese, parzialmente compensate considerata la decorrenza successiva al deposito del ricorso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico del 10% a far data febbraio 2025 e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento del risarcimento /rendita corrispondente al 10 % a far data da febbraio
2025 sottratte le somme già versate;
Condanna al pagamento delle spese di lite che, compensate al 50%, liquida CP_1 in €. 1.200,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 10.11.2025
Il Giudice Onorario
LE NA