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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1095/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Salvatore in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTORE - CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta il 19.04.2021, iscritto a ruolo il 28.04.2021,
ha convenuto in giudizio deducendo che: Parte_1 Controparte_1
- con sentenza penale n. 613/20, emessa il 23.09.2020 dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Penale, nel procedimento iscritto al n. 1651/18 RGT, a carico di , imputato dei Controparte_1 reati di cui agli artt. 61 n. 1 - 612, comma 2, c.p., e dall'art. 635 c.p., nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili, e , veniva dichiarato: Parte_1 Controparte_2
colpevole dei reati ascrittigli, concesse le circostanze attenuanti generiche Controparte_1 equivalenti alla contestata aggravante e ritenuto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi 9 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Letto l'art. 538 e ss cpp, condanna l'imputato al risarcimento di tutti i danni, in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano in euro 960,00, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge per Parte_1
; per , liquida la somma di euro 1.440,00 oltre Iva e Cpa ed accessori
[...] Controparte_2 come per legge”;
- detta sentenza disponeva, altresì, una condanna generica al risarcimento di tutti i danni patiti dalle persone offese dal reato, costituitesi parti civili, con rinvio per la quantificazione al giudice civile;
- l'art. 651 c.p.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato “quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno”;
- la citata sentenza è divenuta irrevocabile in data 13.10.2020; pagina 1 di 9 - stante la irrevocabilità della sentenza penale, anche nella parte in cui condanna l'imputato - odierno convenuto - al risarcimento dei danni in favore della parte civile -odierno attore - da liquidarsi in separata sede, ovvero in sede civile per ciò che concerne il quantum di tutti i danni subiti dallo stesso attore;
- in conseguenza dei fatti di reato commessi da l'attore ha subito danni Controparte_1 patrimoniali sulla fiancata sinistra del veicolo Fiat Punto, tg. BD888HP, quantificati in euro 2.641,43, come da preventivo di riparazione, oltre ad un danno morale e biologico da quantificare e liquidare nel presente giudizio;
- quanto al danno non patrimoniale, il reato di minaccia perpetrato da nei confronti del CP_1
dal seguente tenore “Vi faccio un culo così” - simulandone il gesto - “vi metto Parte_1
l'auto dinanzi al vostro cancello così non vi faccio né entrare e né uscire” e rivolgendosi al
“e tu curnutu esci fuori che ti faccio pezzi pezzi”, ha provocato un turbamento Parte_1 dell'animo e sofferenza morale tale da determinare un cambiamento dello stile di vita dell'attore;
- il in conseguenza delle minacce subite ha timore di incontrare Parte_1 CP_1
e di subire illegittimamente un male ingiusto alla propria vita, tanto da evitare di recarsi
[...] nei pressi dell'abitazione del convenuto se non accompagnato da altra persona;
- è evidente la sussistenza di un turbamento psicologico del nello svolgimento normale Parte_1 delle proprie abitudini di vita quotidiana derivante da un atto illecito di rilevanza penale quale, appunto, il reato di danneggiamento art. 635 c.p. e di minaccia art 612 c.p.;
- nell'immediatezza dei fatti di reato commessi da , ha subito Controparte_1 Parte_1 un'ingiusta sofferenza morale per aver temuto per la salute della propria madre CP_2
la quale, già affetta da gravi patologie di salute, ha accusato un improvviso malessere
[...] fisico con dolore toracico e difficoltà respiratoria, tanto da essere costretta a recarsi presso il P.O. di Rossano ove è stata curata e refertata;
- tenendo conto della effettiva sofferenza patita, della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, si riteneva, secondo un prudente apprezzamento, che il danno morale si poteva quantificare nella somma di euro 10.000,00, così per come già richiesta nelle conclusioni scritte avanzate dalla parte civile all'esito della fase dibattimentale e depositate nel procedimento penale;
- con lettera racc. a.r. n. 13647094031-6 del 04.11.2020 il ha formulato espressa Parte_1 richiesta di risarcimento danni e contestuale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del DL 132/2014 conv. in L. 162/2014, rimasta priva di riscontro;
- è interesse dell'istante ottenere ex artt. 2059, 2043 c.c. e 185 c.p. il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale e quanti altri spettanti e subiti a causa dell'illecito penale commesso da . Controparte_1
Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale di: “1) Condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di euro 2.641,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al veicolo Fiat punto targato BD 888 HP da liquidarsi in favore del Sig. o in quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale e/o biologico da liquidarsi in favore di Parte_1
o a quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse ritenersi anche secondo equità di
[...] pagina 2 di 9 ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del Giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
Con Vittoria di spese, onorari e competenze di Giudizio”. Il convenuto seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace all'udienza del 22.09.2021. Concessi i termini del 183, comma 6, c.p.c., ammesse le richieste istruttorie di parte attrice, all'esito della prova orale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.07.2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con provvedimento del 24.11.2022 al presente procedimento è stato riunito il n. 1116/2021 R.G., promosso da madre di , nei confronti del convenuto Controparte_2 Parte_1
per i medesimi fatti. Successivamente, con provvedimento del 22.6.2023 le Controparte_1 cause sono state separate in ragione del ritardo potenzialmente connesso alla loro trattazione unitaria stante l'autonomia delle domande.
2. Ragione più liquida IO rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. I rapporti tra giudizio civile e penale 3.1. Innanzitutto, appaiono opportune alcune considerazioni in merito alla questione attinente ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale. Al riguardo giova osservare che l'art. 651 c.p.p., al comma 1, statuisce “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato. L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è, invece, suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. n. 4318 del 2019). È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede pagina 3 di 9 civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
“potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Civ. Ordinanza n. 8477 del 2020; già citate Cass. Civ. n. 4318 del 2019; Cass. Civ. n. 5660 del 2018). Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza ed il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (v. già citate Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. n. 4318 del 2019). Dunque, il danneggiato dal reato, che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato. 3.2. In applicazione del generale principio di atipicità della prova che governa il giudizio civile è consentito al giudice civile di trarre il proprio libero convincimento da ogni documento o atto allegato agli atti del giudizio, ivi inclusi gli atti e documenti provenienti da altri giudizi ed anche a formazione unilaterale, con valore presuntivo ex art. 2729 c.c., da valutarsi unitamente al quadro probatorio emergente dall'istruttoria del giudizio, non essendo prevista per il giudizio civile una norma di chiusura che contenga l'elenco tassativo delle prove utilizzabili (Cfr. Cass. 18025 del 2019). D'altronde, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n. 2947/2023). 3.3. Va rammentato, poi, che la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ex art. 27 del regolamento di esecuzione c.p.p. (Cass. Civ. n. 11483 del 2004).
3.4. Nel caso di specie parte attrice ha fornito la prova della irrevocabilità della statuizione di condanna nei confronti del convenuto, in quanto, per come si evince dall'attestazione di irrevocabilità presente sulla sentenza prodotta, la sentenza penale è divenuta irrevocabile in data 13.10.2020. Ne consegue che nel caso in esame trova applicazione l'art. 651 c.p.p.. Il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di danno di cui all'art. 651 c.p.p. si estende nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale (Cass. Civ. n. 12115 del 2016).
4. Le domande proposte ed il thema decidendum L'attore ha chiesto di accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento tenuto da il quale con sentenza di condanna n. Controparte_1 613/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari (giudizio n. 3654/16 R.G.N.R. - n. 1651/18 R.G.T.), pagina 4 di 9 munita di attestazione di irrevocabilità, è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 61 n. 1- 612 comma 2 c.p. e dall'art. 635 c.p. nei confronti delle persone offese, costituitesi parti civili, Parte_1
e , con condanna, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti
[...] Controparte_2 alla contestata aggravante e ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 9 di reclusione (pena sospesa), oltre al pagamento delle spese processuali, ed è stato condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede. Nella fattispecie per cui è causa sussiste, quindi, una sentenza penale irrevocabile di condanna a carico di per i reati di minacce e danneggiamento, nonché una condanna generica Controparte_1 irrevocabile dello stesso imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile la cui liquidazione è stata demandata ad un successivo e separato giudizio civile. Ferma la ricorrenza del fatto, occorre verificare quali siano gli esiti dannosi risarcibili derivati dallo stesso. In termini concreti, ciò comporta che questo giudice non può riesaminare i fatti, ricostruendo in modo diverso la fattispecie, atteso il vincolo derivante dal giudicato penale. Oggetto di accertamento in questa sede concerne solo la sussistenza o meno di un danno e la sua quantificazione. Ed infatti, come già evidenziato in narrativa, la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera “declaratoria iuris” e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione (Tribunale di Salerno n. 3414 del 2017). Per completezza, appare opportuno rammentare che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati, tale è la domanda di risarcimento del danno, l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. Civ. n. 2357 del 2019).
5. Nel merito 5.1. Tanto premesso, alla luce del petitum e della causa petendi evocati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, la domanda esperita deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con le relative conseguenze in termini di onere della prova. 5.2. Esaminando la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice con riferimento al danno patrimoniale, si deve ritenere tale danno sufficientemente provato, in quanto il fatto materiale descritto in citazione trova riscontro nell'istruttoria compiuta nel presente giudizio ed emerge negli atti del giudizio penale. Nella fattispecie parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento della propria auto (Fiat Punto tg. BD888HP) sulla base di un preventivo di riparazione (n. 133 del 12.09.2018) rilasciato dall'Autocarrozzeria Alessandro, in atti. È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso (Cass. Civ. n. 26693 del 2013); pur tuttavia la stessa giurisprudenza ha ammesso che in caso di mancata contestazione specifica, sia del danno patito dall'automobilista e sia del preventivo depositato in giudizio, il preventivo può concorrere a fissare l'ammontare del risarcimento (Cass. Civ. n. 27624 del 2020). Il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e se offre una stima dettagliata dei costi necessari per ripristinare il veicolo allo stato precedente all'evento lesivo e se viene corroborato da altre prove può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito (Cass. Civ. Ordinanza n. 17670 del 2024). pagina 5 di 9 Inoltre, il preventivo di spesa depositato in originale e completo di ogni elemento identificativo è un documento che dev'essere contrastato adeguatamente dalla controparte. Ed ancora, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti possono qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta ed immediata del fatto dannoso per cui è causa (Cass. Civ. Ordinanza n. 17670 del 2024). Ciò detto, si rileva come nella fattispecie per cui è causa è stato prodotto un preventivo dettagliato di spesa dei danni subiti dal veicolo, Fiat Punto, targato BD888HP, di proprietà del , in Parte_1 cui sono stati indicati tutte i componenti oggetto di intervento riparativo, quantificati i costi con riferimento al listino ricambi per auto aggiornato al 2018, offrendo, così, una stima dettagliata della spesa necessaria per ripristinare il veicolo danneggiato. Sono state, altresì, prodotte in giudizio le fotografie del veicolo danneggiato che hanno consentito di documentare visivamente l'entità del danno e di verificare la corrispondenza tra i danni lamentati e le voci indicate nel preventivo, nonché con la dinamica del fatto reato (danneggiamento) descritta nella sentenza penale di condanna a carico di . Controparte_1 A ciò aggiungasi che, in sede di escussione, il teste , titolare della carrozzeria che Testimone_1 ha redatto il preventivo di spesa, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 4 e 5 della memoria 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. [ 4) “Vero è il contenuto del preventivo n. 133 del 12.09.2018 di Euro 2.641,43 per intervento di riparazione danni al veicolo Fiat Punto targato BD 888 HP redatto da
[...] ; 5) “Vero è che le foto che si esibiscono (allegate al fascicolo telematico di parte Controparte_3 attrice) sono rappresentative dei danni al veicolo Fiat Punto targato BD 888 HP] dichiarando
“confermo, previa visione del documento, il cap.
4. Il preventivo è stato da me redatto. Confermo il cap. 5 previa visione delle fotografie che confermo”. A nulla rileva ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento il solo fatto che non sia stata fornita prova dell'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo atteso che sulla base delle risultanze istruttorie (sia del giudizio penale in relazione al reato di danneggiamento sia di quello civile) i danni lamentati dal al proprio veicolo possono ritenersi effettivamente causati dal convenuto Parte_1
. CP_1
Tanto basta a ritenere provato il danno patrimoniale lamentato dal consistito nel Parte_1 danneggiamento del veicolo di sua proprietà, Fiat Punto, targata BD888HP, quantificato in euro 2.641,43, somma comprensiva di iva. Va precisato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali”. Ciò comporta, nel caso di liquidazione di un danno ad un veicolo sulla base di un preventivo di riparazione, che il risarcimento deve comprendere anche l'iva “pur se la riparazione non è ancora avvenuta” e fatta salva la sola ipotesi che “il danneggiato per l'attività svolta abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata” (Cass. Civ. n. 14535 del 2013). Pertanto, deve essere condannato alla rifusione a favore del della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 2.641,43, espressa in valori sostanzialmente coevi al tempo del preventivo e che, rivalutato alla attualità, ascende ad attuali € 3.132,74, già comprensivi di IVA. 5.3. Trattandosi di debito di valore, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto,
o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad pagina 6 di 9 un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'evento lesivo e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). 5.4. Per quanto attiene al danno non patrimoniale, la domanda non può essere accolta. Nel caso di specie, invero, parte attrice ha genericamente allegato la ricorrenza di un danno morale e di un danno biologico. Partendo da tale ultima voce di danno e ricordato che la stessa presuppone una lesione della integrità psico-fisica comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche temporanee o permanenti, è evidente nella specie la mancata dimostrazione di alcun danno di tipo fisico ricollegabile alla condotta oggetto di accertamento in sede penale. Non risulta, infatti, neppure allegata da parte attrice la ricorrenza di una lesione all'integrità fisica. Quanto all'integrità psichica, oggetto di analisi stante l'allegazione nei termini suesposti, si evidenzia che parte attrice ha dedotto un “turbamento dell'animo” e della “sofferenza morale” tale da determinare un cambiamento delle proprie abitudini di vita. Si tratta di una allegazione generica e non tendente ad evidenziare alcuna alterazione o soppressione delle facoltà mentali, quanto piuttosto un turbamento conseguente alla commissione dei fatti di reato. Sotto il punto di vista del danno morale, invece, preme evidenziare come l'attuale e ormai consolidato orientamento (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: si vada segnatamente, Cass. Civ. n. 26972 del 2008, sino a Cass. Civ., Sez. Un., n. 15350 del 2015) esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass. Civ. n. 8421 del 2011), sia che venga contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. Civ. n. 22100 del 2013; Cass. Civ. n. 16133 del 2014; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass. Civ. n. 12242 del 2009), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. Civ. n. 30461 del 2024; Cass. Civ. n. 20643 del 2016; Cass. Civ. n. 24474 del 2014). Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. n. 16133 del 2014). Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (Cass. Civ., Sez. Un., n. 26972 del 2008). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova. Come più volte ribadito in giurisprudenza, infatti, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. Civ., Sez. n. 10527 del 2011; in senso conforme, pagina 7 di 9 si vedano anche Cass. Civ. n. 13614 del 2011; Cass. Civ. n. 7471 del 2012; Cass. Civ. Ordinanza n. 21865 del 2013), posto che gli elementi strutturali dell'illecito aquiliano (tutti ricavabili dall'art. 2043 c.c.) devono sempre contemporaneamente sussistere, non facendo evidentemente eccezione la prova del danno (conseguenza) la cui risarcibilità rinvenga il proprio fondamento (anche, ma non solo) nell'art. 2059 c.c.. Partendo dal presupposto che la commissione del reato di minaccia, pur ledendo un bene giuridico come la libertà morale, non comporta un risarcimento automatico, la vittima deve sempre fornire la prova concreta delle conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali, subite a causa dell'illecito. Ne deriva che per ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza di un “danno- conseguenza”, ossia un effettivo pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (come uno stato d'ansia, un cambiamento delle abitudini di vita, etc.) causalmente riconducibile alla minaccia subita (Cass. Ord. n. 21858 del 2025). Chiarito che gravava sull'istante l'onere di provare, se del caso anche mediante presunzioni, il danno subito, va nella specie escluso che parte attrice abbia fornito la dimostrazione del pregiudizio di tipo non patrimoniale di cui ha chiesto il ristoro. Ed infatti, entro i termini delle preclusioni assertive, parte attrice ha dedotto solo di aver subito un turbamento dell'animo ed una sofferenza morale tale da determinare un cambiamento del proprio stile di vita. A tal fine, in particolare, ha genericamente dedotto di avere timore di incontrare il convenuto nel recarsi alla propria abitazione, evitando così di recarsi nei pressi dell'abitazione del convenuto o facendosi accompagnare da altra persona. Dal punto di vista probatorio, poi, tale generica allegazione non ha trovato sufficiente riscontro. Ed infatti, dalle dichiarazioni del teste è emerso che il nell'estate del 2016 Testimone_2 Parte_1 continuava ad abitare con la madre, , e che la casa dell' si “trova di fronte Controparte_2 CP_1 all'abitazione della ” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023). Pt_2 È evidente, dunque, che non trova riscontro l'allegazione circa la dedotta alterazione del comportamento consistente nell'evitare di recarsi nei pressi dell'abitazione del convenuto. Quanto, poi, alla circostanza relativa all'assistenza fornita da altra persona nel farsi accompagnare a casa, le dichiarazioni del teste sono generiche e, comunque, non evidenziano che l'attore uscisse da casa solo accompagnato. Invero, il teste ha riferito che in un limitato periodo dell'estate del 2016 di “circa un mese ed a settimane alterne” seguiva con la sua macchina il mentre lo stesso, alla guida della propria vettura, tornava Parte_1 a casa, assumendo che l'attore avrebbe avuto timore di incontrare l' . CP_1 Tali dichiarazioni sono del tutto generiche, perché non risulta specificato quando l'attore avrebbe iniziato a farsi accompagnare, atteso che il teste non ricordava il periodo, avendo solo riferito che ciò avveniva nell'estate del 2016 e dopo il danneggiamento dell'auto dell'attore. Neppure dalle stesse emergono circostanze dalle quali è possibile desumere con ragionevole certezza la produzione del danno genericamente allegato. In effetti, la limitata assistenza - a settimane alterne in un mese - per il solo rientro a casa riferita dal teste non è di consistenza tale da far presumere il dedotto mutamento dell'abitudini di vita prodotto dal turbamento allegato. D'altronde, neppure risulta allegato che l'attore uscisse da casa a settimane alterne o che il riferito timore impedisse (solo) il sereno rientro a casa. A tutto voler concedere, non è chiarito il motivo per il quale tale turbamento si manifestasse solo nel rientro verso casa e non nell'uscita dalla stessa, considerando che non risulta che il teste abbia anche prelevato l'attore dall'abitazione materna, sempre posta nelle vicinane di quella del convenuto. In definitiva, non è stato dedotto in modo specifico il pregiudizio non patrimoniale sofferto e non è stata offerta prova a sostegno del ristoro richiesto. Pertanto, non è possibile liquidare alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale. pagina 8 di 9 È pur vero che il danno non patrimoniale (sub specie di danno morale soggettivo) può costituire oggetto di prova per presunzioni, che è data attraverso la deduzione (e concreta dimostrazione) di fatti noti dai quali sia possibile desumere quello ignoto (nella specie, una sofferenza tale da assurgere al rango di danno risarcibile). Sennonché, il relativo onere - che grava evidentemente sulla parte che intende giovarsi delle presunzioni - non può ritenersi adempiuto attraverso l'allegazione della sofferenza, occorrendo almeno la prova, se del caso da dare mediante testimoni, della effettiva verificazione o almeno della verosimiglianza di esiti lesivi;
prova che, nel caso in esame, non è stata raggiunta.
5. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto:
- dell'applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- del valore della causa;
- degli aumenti e delle diminuzioni applicabili in virtù dell'art. 4 del citato D.M.;
- nonché dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 essendo la parte attrice provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 3.132,74, oltre interessi decorrenti Parte_1 dal momento del fatto illecito (9.6.16) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisato in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
- CONDANNA parte convenuta, , al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore di che si liquidano in complessivi euro € 2.550,00, oltre I.V.A. e C.P.A. Parte_1 se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, e DISPONE che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso il giorno 2.12.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1095/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Salvatore in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTORE - CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta il 19.04.2021, iscritto a ruolo il 28.04.2021,
ha convenuto in giudizio deducendo che: Parte_1 Controparte_1
- con sentenza penale n. 613/20, emessa il 23.09.2020 dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Penale, nel procedimento iscritto al n. 1651/18 RGT, a carico di , imputato dei Controparte_1 reati di cui agli artt. 61 n. 1 - 612, comma 2, c.p., e dall'art. 635 c.p., nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili, e , veniva dichiarato: Parte_1 Controparte_2
colpevole dei reati ascrittigli, concesse le circostanze attenuanti generiche Controparte_1 equivalenti alla contestata aggravante e ritenuto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi 9 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Letto l'art. 538 e ss cpp, condanna l'imputato al risarcimento di tutti i danni, in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano in euro 960,00, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge per Parte_1
; per , liquida la somma di euro 1.440,00 oltre Iva e Cpa ed accessori
[...] Controparte_2 come per legge”;
- detta sentenza disponeva, altresì, una condanna generica al risarcimento di tutti i danni patiti dalle persone offese dal reato, costituitesi parti civili, con rinvio per la quantificazione al giudice civile;
- l'art. 651 c.p.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato “quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno”;
- la citata sentenza è divenuta irrevocabile in data 13.10.2020; pagina 1 di 9 - stante la irrevocabilità della sentenza penale, anche nella parte in cui condanna l'imputato - odierno convenuto - al risarcimento dei danni in favore della parte civile -odierno attore - da liquidarsi in separata sede, ovvero in sede civile per ciò che concerne il quantum di tutti i danni subiti dallo stesso attore;
- in conseguenza dei fatti di reato commessi da l'attore ha subito danni Controparte_1 patrimoniali sulla fiancata sinistra del veicolo Fiat Punto, tg. BD888HP, quantificati in euro 2.641,43, come da preventivo di riparazione, oltre ad un danno morale e biologico da quantificare e liquidare nel presente giudizio;
- quanto al danno non patrimoniale, il reato di minaccia perpetrato da nei confronti del CP_1
dal seguente tenore “Vi faccio un culo così” - simulandone il gesto - “vi metto Parte_1
l'auto dinanzi al vostro cancello così non vi faccio né entrare e né uscire” e rivolgendosi al
“e tu curnutu esci fuori che ti faccio pezzi pezzi”, ha provocato un turbamento Parte_1 dell'animo e sofferenza morale tale da determinare un cambiamento dello stile di vita dell'attore;
- il in conseguenza delle minacce subite ha timore di incontrare Parte_1 CP_1
e di subire illegittimamente un male ingiusto alla propria vita, tanto da evitare di recarsi
[...] nei pressi dell'abitazione del convenuto se non accompagnato da altra persona;
- è evidente la sussistenza di un turbamento psicologico del nello svolgimento normale Parte_1 delle proprie abitudini di vita quotidiana derivante da un atto illecito di rilevanza penale quale, appunto, il reato di danneggiamento art. 635 c.p. e di minaccia art 612 c.p.;
- nell'immediatezza dei fatti di reato commessi da , ha subito Controparte_1 Parte_1 un'ingiusta sofferenza morale per aver temuto per la salute della propria madre CP_2
la quale, già affetta da gravi patologie di salute, ha accusato un improvviso malessere
[...] fisico con dolore toracico e difficoltà respiratoria, tanto da essere costretta a recarsi presso il P.O. di Rossano ove è stata curata e refertata;
- tenendo conto della effettiva sofferenza patita, della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, si riteneva, secondo un prudente apprezzamento, che il danno morale si poteva quantificare nella somma di euro 10.000,00, così per come già richiesta nelle conclusioni scritte avanzate dalla parte civile all'esito della fase dibattimentale e depositate nel procedimento penale;
- con lettera racc. a.r. n. 13647094031-6 del 04.11.2020 il ha formulato espressa Parte_1 richiesta di risarcimento danni e contestuale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del DL 132/2014 conv. in L. 162/2014, rimasta priva di riscontro;
- è interesse dell'istante ottenere ex artt. 2059, 2043 c.c. e 185 c.p. il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale e quanti altri spettanti e subiti a causa dell'illecito penale commesso da . Controparte_1
Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale di: “1) Condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di euro 2.641,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al veicolo Fiat punto targato BD 888 HP da liquidarsi in favore del Sig. o in quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale e/o biologico da liquidarsi in favore di Parte_1
o a quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse ritenersi anche secondo equità di
[...] pagina 2 di 9 ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del Giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
Con Vittoria di spese, onorari e competenze di Giudizio”. Il convenuto seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace all'udienza del 22.09.2021. Concessi i termini del 183, comma 6, c.p.c., ammesse le richieste istruttorie di parte attrice, all'esito della prova orale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.07.2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con provvedimento del 24.11.2022 al presente procedimento è stato riunito il n. 1116/2021 R.G., promosso da madre di , nei confronti del convenuto Controparte_2 Parte_1
per i medesimi fatti. Successivamente, con provvedimento del 22.6.2023 le Controparte_1 cause sono state separate in ragione del ritardo potenzialmente connesso alla loro trattazione unitaria stante l'autonomia delle domande.
2. Ragione più liquida IO rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. I rapporti tra giudizio civile e penale 3.1. Innanzitutto, appaiono opportune alcune considerazioni in merito alla questione attinente ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale. Al riguardo giova osservare che l'art. 651 c.p.p., al comma 1, statuisce “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato. L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è, invece, suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. n. 4318 del 2019). È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede pagina 3 di 9 civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
“potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Civ. Ordinanza n. 8477 del 2020; già citate Cass. Civ. n. 4318 del 2019; Cass. Civ. n. 5660 del 2018). Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza ed il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (v. già citate Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. n. 4318 del 2019). Dunque, il danneggiato dal reato, che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato. 3.2. In applicazione del generale principio di atipicità della prova che governa il giudizio civile è consentito al giudice civile di trarre il proprio libero convincimento da ogni documento o atto allegato agli atti del giudizio, ivi inclusi gli atti e documenti provenienti da altri giudizi ed anche a formazione unilaterale, con valore presuntivo ex art. 2729 c.c., da valutarsi unitamente al quadro probatorio emergente dall'istruttoria del giudizio, non essendo prevista per il giudizio civile una norma di chiusura che contenga l'elenco tassativo delle prove utilizzabili (Cfr. Cass. 18025 del 2019). D'altronde, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n. 2947/2023). 3.3. Va rammentato, poi, che la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ex art. 27 del regolamento di esecuzione c.p.p. (Cass. Civ. n. 11483 del 2004).
3.4. Nel caso di specie parte attrice ha fornito la prova della irrevocabilità della statuizione di condanna nei confronti del convenuto, in quanto, per come si evince dall'attestazione di irrevocabilità presente sulla sentenza prodotta, la sentenza penale è divenuta irrevocabile in data 13.10.2020. Ne consegue che nel caso in esame trova applicazione l'art. 651 c.p.p.. Il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di danno di cui all'art. 651 c.p.p. si estende nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale (Cass. Civ. n. 12115 del 2016).
4. Le domande proposte ed il thema decidendum L'attore ha chiesto di accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento tenuto da il quale con sentenza di condanna n. Controparte_1 613/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari (giudizio n. 3654/16 R.G.N.R. - n. 1651/18 R.G.T.), pagina 4 di 9 munita di attestazione di irrevocabilità, è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 61 n. 1- 612 comma 2 c.p. e dall'art. 635 c.p. nei confronti delle persone offese, costituitesi parti civili, Parte_1
e , con condanna, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti
[...] Controparte_2 alla contestata aggravante e ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 9 di reclusione (pena sospesa), oltre al pagamento delle spese processuali, ed è stato condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede. Nella fattispecie per cui è causa sussiste, quindi, una sentenza penale irrevocabile di condanna a carico di per i reati di minacce e danneggiamento, nonché una condanna generica Controparte_1 irrevocabile dello stesso imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile la cui liquidazione è stata demandata ad un successivo e separato giudizio civile. Ferma la ricorrenza del fatto, occorre verificare quali siano gli esiti dannosi risarcibili derivati dallo stesso. In termini concreti, ciò comporta che questo giudice non può riesaminare i fatti, ricostruendo in modo diverso la fattispecie, atteso il vincolo derivante dal giudicato penale. Oggetto di accertamento in questa sede concerne solo la sussistenza o meno di un danno e la sua quantificazione. Ed infatti, come già evidenziato in narrativa, la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera “declaratoria iuris” e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione (Tribunale di Salerno n. 3414 del 2017). Per completezza, appare opportuno rammentare che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati, tale è la domanda di risarcimento del danno, l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. Civ. n. 2357 del 2019).
5. Nel merito 5.1. Tanto premesso, alla luce del petitum e della causa petendi evocati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, la domanda esperita deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con le relative conseguenze in termini di onere della prova. 5.2. Esaminando la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice con riferimento al danno patrimoniale, si deve ritenere tale danno sufficientemente provato, in quanto il fatto materiale descritto in citazione trova riscontro nell'istruttoria compiuta nel presente giudizio ed emerge negli atti del giudizio penale. Nella fattispecie parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento della propria auto (Fiat Punto tg. BD888HP) sulla base di un preventivo di riparazione (n. 133 del 12.09.2018) rilasciato dall'Autocarrozzeria Alessandro, in atti. È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso (Cass. Civ. n. 26693 del 2013); pur tuttavia la stessa giurisprudenza ha ammesso che in caso di mancata contestazione specifica, sia del danno patito dall'automobilista e sia del preventivo depositato in giudizio, il preventivo può concorrere a fissare l'ammontare del risarcimento (Cass. Civ. n. 27624 del 2020). Il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e se offre una stima dettagliata dei costi necessari per ripristinare il veicolo allo stato precedente all'evento lesivo e se viene corroborato da altre prove può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito (Cass. Civ. Ordinanza n. 17670 del 2024). pagina 5 di 9 Inoltre, il preventivo di spesa depositato in originale e completo di ogni elemento identificativo è un documento che dev'essere contrastato adeguatamente dalla controparte. Ed ancora, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti possono qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta ed immediata del fatto dannoso per cui è causa (Cass. Civ. Ordinanza n. 17670 del 2024). Ciò detto, si rileva come nella fattispecie per cui è causa è stato prodotto un preventivo dettagliato di spesa dei danni subiti dal veicolo, Fiat Punto, targato BD888HP, di proprietà del , in Parte_1 cui sono stati indicati tutte i componenti oggetto di intervento riparativo, quantificati i costi con riferimento al listino ricambi per auto aggiornato al 2018, offrendo, così, una stima dettagliata della spesa necessaria per ripristinare il veicolo danneggiato. Sono state, altresì, prodotte in giudizio le fotografie del veicolo danneggiato che hanno consentito di documentare visivamente l'entità del danno e di verificare la corrispondenza tra i danni lamentati e le voci indicate nel preventivo, nonché con la dinamica del fatto reato (danneggiamento) descritta nella sentenza penale di condanna a carico di . Controparte_1 A ciò aggiungasi che, in sede di escussione, il teste , titolare della carrozzeria che Testimone_1 ha redatto il preventivo di spesa, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 4 e 5 della memoria 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. [ 4) “Vero è il contenuto del preventivo n. 133 del 12.09.2018 di Euro 2.641,43 per intervento di riparazione danni al veicolo Fiat Punto targato BD 888 HP redatto da
[...] ; 5) “Vero è che le foto che si esibiscono (allegate al fascicolo telematico di parte Controparte_3 attrice) sono rappresentative dei danni al veicolo Fiat Punto targato BD 888 HP] dichiarando
“confermo, previa visione del documento, il cap.
4. Il preventivo è stato da me redatto. Confermo il cap. 5 previa visione delle fotografie che confermo”. A nulla rileva ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento il solo fatto che non sia stata fornita prova dell'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo atteso che sulla base delle risultanze istruttorie (sia del giudizio penale in relazione al reato di danneggiamento sia di quello civile) i danni lamentati dal al proprio veicolo possono ritenersi effettivamente causati dal convenuto Parte_1
. CP_1
Tanto basta a ritenere provato il danno patrimoniale lamentato dal consistito nel Parte_1 danneggiamento del veicolo di sua proprietà, Fiat Punto, targata BD888HP, quantificato in euro 2.641,43, somma comprensiva di iva. Va precisato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali”. Ciò comporta, nel caso di liquidazione di un danno ad un veicolo sulla base di un preventivo di riparazione, che il risarcimento deve comprendere anche l'iva “pur se la riparazione non è ancora avvenuta” e fatta salva la sola ipotesi che “il danneggiato per l'attività svolta abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata” (Cass. Civ. n. 14535 del 2013). Pertanto, deve essere condannato alla rifusione a favore del della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 2.641,43, espressa in valori sostanzialmente coevi al tempo del preventivo e che, rivalutato alla attualità, ascende ad attuali € 3.132,74, già comprensivi di IVA. 5.3. Trattandosi di debito di valore, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto,
o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad pagina 6 di 9 un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'evento lesivo e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). 5.4. Per quanto attiene al danno non patrimoniale, la domanda non può essere accolta. Nel caso di specie, invero, parte attrice ha genericamente allegato la ricorrenza di un danno morale e di un danno biologico. Partendo da tale ultima voce di danno e ricordato che la stessa presuppone una lesione della integrità psico-fisica comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche temporanee o permanenti, è evidente nella specie la mancata dimostrazione di alcun danno di tipo fisico ricollegabile alla condotta oggetto di accertamento in sede penale. Non risulta, infatti, neppure allegata da parte attrice la ricorrenza di una lesione all'integrità fisica. Quanto all'integrità psichica, oggetto di analisi stante l'allegazione nei termini suesposti, si evidenzia che parte attrice ha dedotto un “turbamento dell'animo” e della “sofferenza morale” tale da determinare un cambiamento delle proprie abitudini di vita. Si tratta di una allegazione generica e non tendente ad evidenziare alcuna alterazione o soppressione delle facoltà mentali, quanto piuttosto un turbamento conseguente alla commissione dei fatti di reato. Sotto il punto di vista del danno morale, invece, preme evidenziare come l'attuale e ormai consolidato orientamento (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: si vada segnatamente, Cass. Civ. n. 26972 del 2008, sino a Cass. Civ., Sez. Un., n. 15350 del 2015) esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass. Civ. n. 8421 del 2011), sia che venga contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. Civ. n. 22100 del 2013; Cass. Civ. n. 16133 del 2014; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass. Civ. n. 12242 del 2009), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. Civ. n. 30461 del 2024; Cass. Civ. n. 20643 del 2016; Cass. Civ. n. 24474 del 2014). Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. n. 16133 del 2014). Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (Cass. Civ., Sez. Un., n. 26972 del 2008). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova. Come più volte ribadito in giurisprudenza, infatti, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. Civ., Sez. n. 10527 del 2011; in senso conforme, pagina 7 di 9 si vedano anche Cass. Civ. n. 13614 del 2011; Cass. Civ. n. 7471 del 2012; Cass. Civ. Ordinanza n. 21865 del 2013), posto che gli elementi strutturali dell'illecito aquiliano (tutti ricavabili dall'art. 2043 c.c.) devono sempre contemporaneamente sussistere, non facendo evidentemente eccezione la prova del danno (conseguenza) la cui risarcibilità rinvenga il proprio fondamento (anche, ma non solo) nell'art. 2059 c.c.. Partendo dal presupposto che la commissione del reato di minaccia, pur ledendo un bene giuridico come la libertà morale, non comporta un risarcimento automatico, la vittima deve sempre fornire la prova concreta delle conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali, subite a causa dell'illecito. Ne deriva che per ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza di un “danno- conseguenza”, ossia un effettivo pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (come uno stato d'ansia, un cambiamento delle abitudini di vita, etc.) causalmente riconducibile alla minaccia subita (Cass. Ord. n. 21858 del 2025). Chiarito che gravava sull'istante l'onere di provare, se del caso anche mediante presunzioni, il danno subito, va nella specie escluso che parte attrice abbia fornito la dimostrazione del pregiudizio di tipo non patrimoniale di cui ha chiesto il ristoro. Ed infatti, entro i termini delle preclusioni assertive, parte attrice ha dedotto solo di aver subito un turbamento dell'animo ed una sofferenza morale tale da determinare un cambiamento del proprio stile di vita. A tal fine, in particolare, ha genericamente dedotto di avere timore di incontrare il convenuto nel recarsi alla propria abitazione, evitando così di recarsi nei pressi dell'abitazione del convenuto o facendosi accompagnare da altra persona. Dal punto di vista probatorio, poi, tale generica allegazione non ha trovato sufficiente riscontro. Ed infatti, dalle dichiarazioni del teste è emerso che il nell'estate del 2016 Testimone_2 Parte_1 continuava ad abitare con la madre, , e che la casa dell' si “trova di fronte Controparte_2 CP_1 all'abitazione della ” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023). Pt_2 È evidente, dunque, che non trova riscontro l'allegazione circa la dedotta alterazione del comportamento consistente nell'evitare di recarsi nei pressi dell'abitazione del convenuto. Quanto, poi, alla circostanza relativa all'assistenza fornita da altra persona nel farsi accompagnare a casa, le dichiarazioni del teste sono generiche e, comunque, non evidenziano che l'attore uscisse da casa solo accompagnato. Invero, il teste ha riferito che in un limitato periodo dell'estate del 2016 di “circa un mese ed a settimane alterne” seguiva con la sua macchina il mentre lo stesso, alla guida della propria vettura, tornava Parte_1 a casa, assumendo che l'attore avrebbe avuto timore di incontrare l' . CP_1 Tali dichiarazioni sono del tutto generiche, perché non risulta specificato quando l'attore avrebbe iniziato a farsi accompagnare, atteso che il teste non ricordava il periodo, avendo solo riferito che ciò avveniva nell'estate del 2016 e dopo il danneggiamento dell'auto dell'attore. Neppure dalle stesse emergono circostanze dalle quali è possibile desumere con ragionevole certezza la produzione del danno genericamente allegato. In effetti, la limitata assistenza - a settimane alterne in un mese - per il solo rientro a casa riferita dal teste non è di consistenza tale da far presumere il dedotto mutamento dell'abitudini di vita prodotto dal turbamento allegato. D'altronde, neppure risulta allegato che l'attore uscisse da casa a settimane alterne o che il riferito timore impedisse (solo) il sereno rientro a casa. A tutto voler concedere, non è chiarito il motivo per il quale tale turbamento si manifestasse solo nel rientro verso casa e non nell'uscita dalla stessa, considerando che non risulta che il teste abbia anche prelevato l'attore dall'abitazione materna, sempre posta nelle vicinane di quella del convenuto. In definitiva, non è stato dedotto in modo specifico il pregiudizio non patrimoniale sofferto e non è stata offerta prova a sostegno del ristoro richiesto. Pertanto, non è possibile liquidare alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale. pagina 8 di 9 È pur vero che il danno non patrimoniale (sub specie di danno morale soggettivo) può costituire oggetto di prova per presunzioni, che è data attraverso la deduzione (e concreta dimostrazione) di fatti noti dai quali sia possibile desumere quello ignoto (nella specie, una sofferenza tale da assurgere al rango di danno risarcibile). Sennonché, il relativo onere - che grava evidentemente sulla parte che intende giovarsi delle presunzioni - non può ritenersi adempiuto attraverso l'allegazione della sofferenza, occorrendo almeno la prova, se del caso da dare mediante testimoni, della effettiva verificazione o almeno della verosimiglianza di esiti lesivi;
prova che, nel caso in esame, non è stata raggiunta.
5. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto:
- dell'applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- del valore della causa;
- degli aumenti e delle diminuzioni applicabili in virtù dell'art. 4 del citato D.M.;
- nonché dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 essendo la parte attrice provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 3.132,74, oltre interessi decorrenti Parte_1 dal momento del fatto illecito (9.6.16) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisato in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
- CONDANNA parte convenuta, , al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore di che si liquidano in complessivi euro € 2.550,00, oltre I.V.A. e C.P.A. Parte_1 se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, e DISPONE che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso il giorno 2.12.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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