Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1578/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] l'[...] Parte_1
dall' Avv. Anna Maria Anselmi;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Anselmi;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in PESCOROCCHIANO (RI) in data 2.06.2013, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di PESCOROCCHIANO, dell'anno 2013, al N. 1, Parte I, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• Dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
• Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, senza avanzare richieste di assegno divorzile, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
• La casa coniugale sita in Fiumicino (RM), in Via del Portico Placidiano, n. 79, di proprietà del SI.
resterà assegnata allo stesso la SI.ra se ne è già allontanata. Parte_2 Pt_1
• La figlia minore nello spirito e nel significato della riforma sull'affidamento Persona_1 condiviso, in attua a bigenitorialità, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella di Lei abitazione sita in Fiumicino (RM),
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno nel periodo di spettanza;
• il padre vedrà e terrà con sé la figlia nel rispetto delle esigenze lavorative dei coniugi, oltre a quelle della minore, quando vorrà previo avviso telefonico alla madre, e indicativamente, a) a fine settimana alternate, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica alle ore 21.00 o in alternativa dal sabato mattina al lunedì con accompagno della bambina a scuola;
b) due pomeriggi a settimana, prelevandola dall'uscita della scuola e riaccompagnandola a casa alle ore 20,00 nel week-end di spettanza della madre;
c) un pomeriggio a settimana, prelevandola dall'uscita della scuola e riaccompagnandola a casa alle ore 20,00 nel week-end di spettanza del padre;
d) per 3 giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando Natale e Capodanno, e nel periodo pasquale, alternando annualmente, il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
e) per 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno con la madre. La minore trascorrerà con i genitori le festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, Santo Patrono, 15 agosto se non ricompreso nel periodo di vacanze estive dell'uno o dell'altro genitore, ecc…) secondo il principio dell'alternanza, la festa della mamma ed il compleanno della stessa con la mamma e la festa del papà con il compleanno dello stesso con il papà;
• per il contributo al mantenimento della figlia il SI. attesa la rispettiva capacità Per_1 Parte_2 reddituale, il regime di affidamento condivi relati ne degli spazi genitoriali, corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00), oltre il 50% Pt_1 delle spese mediche non te dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche, purché preventivamente concordate e documentate e nel rispetto di quanto statuito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Civitavecchia e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT;
• l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i coniugi;
• I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 25.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso