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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del G.O.P. dott.ssa Carmela Caranna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16294/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del
6 marzo 2025, e vertente tra
, nata a [...], il [...], C.F. , nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...], il 16 Persona_1 gennaio 2013, C.F. , elettivamente domiciliata in Villabate, Corso Vittorio CodiceFiscale_2
Emanuele, n. 560, presso lo studio dell'Avv. Rizzo Giovanni, che la rappresenta e difende in giudizio per procura in atti;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Claudio Trovato ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Palermo, Via
Leopardi n.23 resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30 dicembre 2024, quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha esposto che il figlio, affetto da Persona_1 disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/2992 (debitamente accertata in sede amministrativa, cfr. doc. 4), ha visto riconoscersi, in sede di Piano Educativo Individualizzato, il diritto al “servizio educativo domiciliare, per attività interne ed esterne: dieci ore settimanali” (doc.
1). La ricorrente ha esposto che, nonostante quanto disposto nel PEI, il Comune non CP_1 predisponeva il servizio, condotta, questa, ritenuta dalla ricorrente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti del minore, in quanto illegittima e discriminatoria.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse ordinata all'Amministrazione resistente la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata in danno del minore con esecuzione di quanto previsto dal PEI;
la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale in CP_1 favore del minore da parametrarsi alle caratteristiche della fattispecie in esame (“effettiva durata dell'omissione del servizio…età del minore…gravità della disabilità (gravissima), natura del disagio”), con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In data 5 marzo 2025, si è costituito il , il quale, pur considerando “la rilevanza Controparte_1 dell'assistenza ai soggetti affetti da disabilità”, evidenziava come dovesse tenersi conto delle risorse disponibili da parte dell'ente pubblico, già dichiarato in stato di dissesto “con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 30.09.2024, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs
267/2000 (TUEL)”. Rilevava, inoltre, come le previsioni del PEI non fossero vincolanti per il
Comune e come non fossero conosciute le condizioni economiche e reddituali del nucleo familiare del minore.
In ragione di quanto sopra, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'inesistenza giuridica del ricorso.
In caso di accoglimento dello stesso, chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento delle minori somme, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6 marzo 2025, le parti chiedevano la decisione del procedimento.
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
Dall'esame della documentazione prodotta, e non contestata dalla parte resistente, si desume che
è portatore di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, come Persona_1 attestato dai verbali della Commissione medica I.N.P.S. di Palermo del 9 gennaio 2020 (doc. 3 e 4 di parte ricorrente). In considerazione di tale handicap, è stato redatto, un Piano Educativo
Individualizzato, che ha riconosciuto a il diritto al servizio educativo domiciliare, per Persona_1 attività esterne ed interne per dieci ore settimanali, onde “migliorare le qualità prestazionali adattive, con acquisizione di minimi patterns comunicativi e relazionali, sviluppando e consolidando le autonomie personali e sociali”, Inoltre, dal momento che il minore era frequentante
“la prima classe della scuola secondaria di primo grado”, prevedeva il Piano la figura dell'insegnante di sostegno (cfr. PEI doc 1).
Malgrado le conclusioni contenute in tale provvedimento, nulla veniva attuato dal CP_1
.
[...]
La necessità di assicurare a ciascun alunno affetto da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno, è il necessario precipitato delle disposizioni sovranazionali e nazionali che disciplinano la materia. L'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l n. 18/2009) impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell'Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 TUE) garantisce il diritto all'istruzione (art. 14), vietando all'art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sulla disabilità; riconosce all'art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità. Gli artt. 2 e 3 della
Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona, la legge 104/92 attribuisce, all'art. 12, al portatore di disabilità il diritto soggettivo all'educazione di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche. La legge 1 marzo 2006,
n. 67, definisce quale discriminazione, vietata dall'ordinamento, ogni un atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.
Le decisioni della Suprema Corte (sent. n. 25011/2014) hanno confermato il necessario rispetto di tali principi proprio con riferimento al riconoscimento dei diritti dell'alunno disabile, affermando:
“il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità” e statuendo “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.”
La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;
che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale;
e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati;
la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta
l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.” E' pertanto consentito all'amministrazione scolastica di assumere insegnati di sostegno in deroga, ai sensi degli artt. 40, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo vigente, al fine di garantire le specifiche esigenze degli alunni disabili.
Tenuto conto di ciò, è pur vero che è necessario tener conto del dettato normativo di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328, ovvero la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale, all'art. 14, intitolato “Progetti individuali per le persone disabili”, che, al comma 2, così recita: “Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico- funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche,
i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.
Ed ancora, articolo 19. Piano di zona: “I comuni associati…a tutela dei diritti della popolazione,
d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona…”.
Ricordati i principi legislativi testè riportati, va detto che le indicazioni contenute nel P.E.I., con riferimento alle ore di assistenza scolastica, rappresentano delle “proposte”, che devono essere valutate dagli enti locali alla luce delle risorse finanziarie disponibili: a tal riguardo, val la pena richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, del 12 agosto 2024, n. 1798, secondo cui “il
P.E.I., pur rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per la programmazione educativa degli alunni con disabilità, non vincola gli enti locali nella definizione delle risorse da destinare all'assistenza scolastica”. Il Consiglio di Stato ha, dunque, confermato che gli enti locali hanno la possibilità di modulare le ore di assistenza scolastica in base alle loro capacità finanziarie: tale principio, a parere di chi scrive, non deev'essere utilizzato solo in relazione ad alunni disabili, ovvero, solo in relazione alla vita scolastica dei minori disabili, ma dev'essere considerato in ogni atteggiamento della vita di costoro, nel rispetto delle esigenze educative tout court intese.
Il punto che, a parere di chi scrive, mette in accordo le esigenze del disabile con quelle economiche del Comune, allora, è il principio dell'“accomodamento ragionevole”, introdotto dalla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità e recepito dalla normativa italiana. Il principio dell'accomodamento ragionevole impone infatti che le modifiche e gli adattamenti necessari per garantire il diritto all'inclusione scolastica ed educativa non devono costituire un onere sproporzionato per le risorse pubbliche. La stessa sentenza su citata chiarisce: “l'accomodamento ragionevole non impone agli enti locali
l'obbligo di garantire misure di inclusione scolastica che superino le loro capacità finanziarie, ma richiede un bilanciamento tra le esigenze educative dell'alunno e le risorse disponibili”.
Così agendo, la decisione del può essere adottata nel rispetto dei principi CP_1 dell'accomodamento ragionevole e della sostenibilità finanziaria.
Vale la pena ricordare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016, ha chiarito che “il diritto allo studio e all'educazione degli alunni con disabilità non può essere finanziariamente condizionato, ossia il rispetto di tale diritto non può essere subordinato alla disponibilità economica degli enti, ma va posto sopra qualsiasi esigenza contabile di bilancio”.
D'altra parte, la primazia della persona nell'ambito dell'ordinamento ed il diritto del "singolo" (art. 2 Cost.) alla tutela dei diritti inviolabili, quale certamente sono quello alla salute (art. 32 Cost.) ed all'inderogabile assistenza di base in condizioni coerenti con il proprio stato psico-fisico (ancora, art. 2 Cost., ultima parte) impongono palesemente che, a fronte di situazioni necessitate per l'interessato, gli enti preposti a salvaguardare quegli interessi vi provvedano senz'altro; l'art. 1, co. 1, L. 328/1990 stabilisce in effetti che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali» e ciò «in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione» (art. 1, co.
1).
Orbene, anche in relazione alla deduzione del Comune resistente, circa la mancata prova in giudizio delle condizioni economiche del nucleo familiare del minore e dell'eventuale intervento dei familiari nell'attuazione degli interventi previsti dal P.E.I., appare necessario sottolineare come “a fronte di una persona in stato di handicap gravissimo, le cui condizioni di non autosufficienza rendessero necessaria, come è pacifico che fosse, l'assistenza in sede residenziale, non vi è alcuna esigenza di altre specificazioni, ricorrendo de plano l'ipotesi di cui all'art. 22 lett. g) L. 328/2000 e ciò a prescindere dalle ragioni (ad es. assenza, incapacità o impossibilità del nucleo familiare ad assisterlo) o da eventuali responsabilità di chi sia tenuto ma non presti l'assistenza; l'intervento pubblico, sul piano sanitario ed assistenziale, è in tali casi dovuto da parte degli enti a ciò preposti
e pertanto, nella specie, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 328/2000 e della legislazione regionale all'epoca vigente (art. 7 L.R. 72/1997), da parte del stesso” (Corte di Cassazione - Ordinanza CP_1
29 ottobre 2020, n. 23932).
In ragione di quanto sopra, l'amministrazione resistente, avendo negato il diritto del minore a fruire del sostegno nella misura indicata dal P.E.I., dovrà rimodulare il proprio intervento secondo il principio su ricordato dell'”accomodamento ragionevole” e farsi parte attiva, nell'adeguare le previsioni del Piano alle possibilità economico-finanziarie, piuttosto che soggiacere ad un'inerzia assoluta. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso in esame non può trovare accoglimento, essendo provato lo stato di dissesto economico del resistente, che non CP_1 avrebbe comunque consentito un pronto intervento nell'attuazione dei servizi previsti dal P.E.I..
La complessità giuridica della questione e l'esito della presente fattispecie, moderato alla luce del principio di accomodamento richiamato, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
ordina all'Amministrazione convenuta - secondo le proprie disponibilità economiche - di predisporre per il minore , gli interventi previsti dal P.E.I. predisposto in data 26 Persona_1 settembre 2024, con attribuzione delle risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi disponibili;
rigetta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Palermo, il 31 marzo 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del G.O.P. dott.ssa Carmela Caranna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16294/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del
6 marzo 2025, e vertente tra
, nata a [...], il [...], C.F. , nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...], il 16 Persona_1 gennaio 2013, C.F. , elettivamente domiciliata in Villabate, Corso Vittorio CodiceFiscale_2
Emanuele, n. 560, presso lo studio dell'Avv. Rizzo Giovanni, che la rappresenta e difende in giudizio per procura in atti;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Claudio Trovato ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Palermo, Via
Leopardi n.23 resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30 dicembre 2024, quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha esposto che il figlio, affetto da Persona_1 disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/2992 (debitamente accertata in sede amministrativa, cfr. doc. 4), ha visto riconoscersi, in sede di Piano Educativo Individualizzato, il diritto al “servizio educativo domiciliare, per attività interne ed esterne: dieci ore settimanali” (doc.
1). La ricorrente ha esposto che, nonostante quanto disposto nel PEI, il Comune non CP_1 predisponeva il servizio, condotta, questa, ritenuta dalla ricorrente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti del minore, in quanto illegittima e discriminatoria.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse ordinata all'Amministrazione resistente la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata in danno del minore con esecuzione di quanto previsto dal PEI;
la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale in CP_1 favore del minore da parametrarsi alle caratteristiche della fattispecie in esame (“effettiva durata dell'omissione del servizio…età del minore…gravità della disabilità (gravissima), natura del disagio”), con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In data 5 marzo 2025, si è costituito il , il quale, pur considerando “la rilevanza Controparte_1 dell'assistenza ai soggetti affetti da disabilità”, evidenziava come dovesse tenersi conto delle risorse disponibili da parte dell'ente pubblico, già dichiarato in stato di dissesto “con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 30.09.2024, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs
267/2000 (TUEL)”. Rilevava, inoltre, come le previsioni del PEI non fossero vincolanti per il
Comune e come non fossero conosciute le condizioni economiche e reddituali del nucleo familiare del minore.
In ragione di quanto sopra, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'inesistenza giuridica del ricorso.
In caso di accoglimento dello stesso, chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento delle minori somme, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6 marzo 2025, le parti chiedevano la decisione del procedimento.
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
Dall'esame della documentazione prodotta, e non contestata dalla parte resistente, si desume che
è portatore di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, come Persona_1 attestato dai verbali della Commissione medica I.N.P.S. di Palermo del 9 gennaio 2020 (doc. 3 e 4 di parte ricorrente). In considerazione di tale handicap, è stato redatto, un Piano Educativo
Individualizzato, che ha riconosciuto a il diritto al servizio educativo domiciliare, per Persona_1 attività esterne ed interne per dieci ore settimanali, onde “migliorare le qualità prestazionali adattive, con acquisizione di minimi patterns comunicativi e relazionali, sviluppando e consolidando le autonomie personali e sociali”, Inoltre, dal momento che il minore era frequentante
“la prima classe della scuola secondaria di primo grado”, prevedeva il Piano la figura dell'insegnante di sostegno (cfr. PEI doc 1).
Malgrado le conclusioni contenute in tale provvedimento, nulla veniva attuato dal CP_1
.
[...]
La necessità di assicurare a ciascun alunno affetto da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno, è il necessario precipitato delle disposizioni sovranazionali e nazionali che disciplinano la materia. L'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l n. 18/2009) impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell'Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 TUE) garantisce il diritto all'istruzione (art. 14), vietando all'art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sulla disabilità; riconosce all'art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità. Gli artt. 2 e 3 della
Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona, la legge 104/92 attribuisce, all'art. 12, al portatore di disabilità il diritto soggettivo all'educazione di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche. La legge 1 marzo 2006,
n. 67, definisce quale discriminazione, vietata dall'ordinamento, ogni un atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.
Le decisioni della Suprema Corte (sent. n. 25011/2014) hanno confermato il necessario rispetto di tali principi proprio con riferimento al riconoscimento dei diritti dell'alunno disabile, affermando:
“il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità” e statuendo “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.”
La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;
che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale;
e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati;
la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta
l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.” E' pertanto consentito all'amministrazione scolastica di assumere insegnati di sostegno in deroga, ai sensi degli artt. 40, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo vigente, al fine di garantire le specifiche esigenze degli alunni disabili.
Tenuto conto di ciò, è pur vero che è necessario tener conto del dettato normativo di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328, ovvero la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale, all'art. 14, intitolato “Progetti individuali per le persone disabili”, che, al comma 2, così recita: “Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico- funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche,
i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.
Ed ancora, articolo 19. Piano di zona: “I comuni associati…a tutela dei diritti della popolazione,
d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona…”.
Ricordati i principi legislativi testè riportati, va detto che le indicazioni contenute nel P.E.I., con riferimento alle ore di assistenza scolastica, rappresentano delle “proposte”, che devono essere valutate dagli enti locali alla luce delle risorse finanziarie disponibili: a tal riguardo, val la pena richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, del 12 agosto 2024, n. 1798, secondo cui “il
P.E.I., pur rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per la programmazione educativa degli alunni con disabilità, non vincola gli enti locali nella definizione delle risorse da destinare all'assistenza scolastica”. Il Consiglio di Stato ha, dunque, confermato che gli enti locali hanno la possibilità di modulare le ore di assistenza scolastica in base alle loro capacità finanziarie: tale principio, a parere di chi scrive, non deev'essere utilizzato solo in relazione ad alunni disabili, ovvero, solo in relazione alla vita scolastica dei minori disabili, ma dev'essere considerato in ogni atteggiamento della vita di costoro, nel rispetto delle esigenze educative tout court intese.
Il punto che, a parere di chi scrive, mette in accordo le esigenze del disabile con quelle economiche del Comune, allora, è il principio dell'“accomodamento ragionevole”, introdotto dalla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità e recepito dalla normativa italiana. Il principio dell'accomodamento ragionevole impone infatti che le modifiche e gli adattamenti necessari per garantire il diritto all'inclusione scolastica ed educativa non devono costituire un onere sproporzionato per le risorse pubbliche. La stessa sentenza su citata chiarisce: “l'accomodamento ragionevole non impone agli enti locali
l'obbligo di garantire misure di inclusione scolastica che superino le loro capacità finanziarie, ma richiede un bilanciamento tra le esigenze educative dell'alunno e le risorse disponibili”.
Così agendo, la decisione del può essere adottata nel rispetto dei principi CP_1 dell'accomodamento ragionevole e della sostenibilità finanziaria.
Vale la pena ricordare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016, ha chiarito che “il diritto allo studio e all'educazione degli alunni con disabilità non può essere finanziariamente condizionato, ossia il rispetto di tale diritto non può essere subordinato alla disponibilità economica degli enti, ma va posto sopra qualsiasi esigenza contabile di bilancio”.
D'altra parte, la primazia della persona nell'ambito dell'ordinamento ed il diritto del "singolo" (art. 2 Cost.) alla tutela dei diritti inviolabili, quale certamente sono quello alla salute (art. 32 Cost.) ed all'inderogabile assistenza di base in condizioni coerenti con il proprio stato psico-fisico (ancora, art. 2 Cost., ultima parte) impongono palesemente che, a fronte di situazioni necessitate per l'interessato, gli enti preposti a salvaguardare quegli interessi vi provvedano senz'altro; l'art. 1, co. 1, L. 328/1990 stabilisce in effetti che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali» e ciò «in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione» (art. 1, co.
1).
Orbene, anche in relazione alla deduzione del Comune resistente, circa la mancata prova in giudizio delle condizioni economiche del nucleo familiare del minore e dell'eventuale intervento dei familiari nell'attuazione degli interventi previsti dal P.E.I., appare necessario sottolineare come “a fronte di una persona in stato di handicap gravissimo, le cui condizioni di non autosufficienza rendessero necessaria, come è pacifico che fosse, l'assistenza in sede residenziale, non vi è alcuna esigenza di altre specificazioni, ricorrendo de plano l'ipotesi di cui all'art. 22 lett. g) L. 328/2000 e ciò a prescindere dalle ragioni (ad es. assenza, incapacità o impossibilità del nucleo familiare ad assisterlo) o da eventuali responsabilità di chi sia tenuto ma non presti l'assistenza; l'intervento pubblico, sul piano sanitario ed assistenziale, è in tali casi dovuto da parte degli enti a ciò preposti
e pertanto, nella specie, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 328/2000 e della legislazione regionale all'epoca vigente (art. 7 L.R. 72/1997), da parte del stesso” (Corte di Cassazione - Ordinanza CP_1
29 ottobre 2020, n. 23932).
In ragione di quanto sopra, l'amministrazione resistente, avendo negato il diritto del minore a fruire del sostegno nella misura indicata dal P.E.I., dovrà rimodulare il proprio intervento secondo il principio su ricordato dell'”accomodamento ragionevole” e farsi parte attiva, nell'adeguare le previsioni del Piano alle possibilità economico-finanziarie, piuttosto che soggiacere ad un'inerzia assoluta. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso in esame non può trovare accoglimento, essendo provato lo stato di dissesto economico del resistente, che non CP_1 avrebbe comunque consentito un pronto intervento nell'attuazione dei servizi previsti dal P.E.I..
La complessità giuridica della questione e l'esito della presente fattispecie, moderato alla luce del principio di accomodamento richiamato, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
ordina all'Amministrazione convenuta - secondo le proprie disponibilità economiche - di predisporre per il minore , gli interventi previsti dal P.E.I. predisposto in data 26 Persona_1 settembre 2024, con attribuzione delle risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi disponibili;
rigetta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Palermo, il 31 marzo 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna