TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
lN. V.G. 17522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17522/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI MERCANTINI, 5 TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. CUNIBERTO MIRTA e dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA PEYRON, 19 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. GUZZO CLAUDIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NAPOLI il Parte_1 Controparte_1
02/06/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/06/2011 e il 13/03/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Torino, Via Venasca n. 12 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Venasca n.12, con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra
, dando atto che il marito si allontanerà entro il 31.08.24. La sig.ra si impegna a volturare CP_1 CP_1 le utenze e abbonamenti, nessuno escluso, attivi presso la casa coniugale entro il 10.09.24.
DISPONE che il sig. possa tenere con sè i figli liberamente, previo accordo con la madre;
in Pt_1 difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, nella settimana che termina con il week end di competenza paterno;
-due giorni infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza materno;
- alternanza annuale delle vacanze scolastiche di Carnevale e Pasqua: Carnevale 2025 con la madre e pagina 2 di 3 Pasqua 2025 con il padre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, con la madre dal 23 dicembre al 1 gennaio ore 12:00 e con il padre dal 1 gennaio ore 12:00 all'inizio delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé i figli il giorno della Vigilia o di Natale (24 dicembre 2024 con la madre e 25 dicembre 2024 con il padre);
- durante le vacanze scolastiche estive, fatti salvi diversi accordi tra le parti, da assumere entro il 30.04 di ogni anno, il padre terrà con sé i figli le ultime due settimane di luglio e la prima settimana di agosto e la madre le ultime tre settimane di agosto, oltre ad un'ulteriore settimana ciascuno che le parti concorderanno entro il 30,04 di ogni anno. Per l'anno 2024, il sig. terrà con sé i figli dal 15 luglio Pt_1 al 4 agosto e la sig.ra dal 5 al 31 agosto;
CP_1
- alternanza dei singoli ponti infrasettimanali.
DISPONE che il sig. dal mese di settembre 2024 compreso, o, qualora anteriore, dal momento Pt_1 in cui lascerà la casa familiare, versi a favore della sig.ra un contributo al mantenimento dei figli CP_1 pari ad euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che la sig.ra potrà percepire l'assegno unico riferito ai figli in misura integrale, CP_1
a far data dal mese di settembre 2024 compresa e, qualora anteriore, dal momento in cui il signor Pt_1 lascerà la casa familiare.
PRENDE ATTO che i gatti della famiglia saranno collocati presso il sig. il quale si occuperà del Pt_1 loro mantenimento e accudimento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17522/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI MERCANTINI, 5 TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. CUNIBERTO MIRTA e dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA PEYRON, 19 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. GUZZO CLAUDIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NAPOLI il Parte_1 Controparte_1
02/06/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/06/2011 e il 13/03/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Torino, Via Venasca n. 12 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Venasca n.12, con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra
, dando atto che il marito si allontanerà entro il 31.08.24. La sig.ra si impegna a volturare CP_1 CP_1 le utenze e abbonamenti, nessuno escluso, attivi presso la casa coniugale entro il 10.09.24.
DISPONE che il sig. possa tenere con sè i figli liberamente, previo accordo con la madre;
in Pt_1 difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, nella settimana che termina con il week end di competenza paterno;
-due giorni infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza materno;
- alternanza annuale delle vacanze scolastiche di Carnevale e Pasqua: Carnevale 2025 con la madre e pagina 2 di 3 Pasqua 2025 con il padre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, con la madre dal 23 dicembre al 1 gennaio ore 12:00 e con il padre dal 1 gennaio ore 12:00 all'inizio delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé i figli il giorno della Vigilia o di Natale (24 dicembre 2024 con la madre e 25 dicembre 2024 con il padre);
- durante le vacanze scolastiche estive, fatti salvi diversi accordi tra le parti, da assumere entro il 30.04 di ogni anno, il padre terrà con sé i figli le ultime due settimane di luglio e la prima settimana di agosto e la madre le ultime tre settimane di agosto, oltre ad un'ulteriore settimana ciascuno che le parti concorderanno entro il 30,04 di ogni anno. Per l'anno 2024, il sig. terrà con sé i figli dal 15 luglio Pt_1 al 4 agosto e la sig.ra dal 5 al 31 agosto;
CP_1
- alternanza dei singoli ponti infrasettimanali.
DISPONE che il sig. dal mese di settembre 2024 compreso, o, qualora anteriore, dal momento Pt_1 in cui lascerà la casa familiare, versi a favore della sig.ra un contributo al mantenimento dei figli CP_1 pari ad euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che la sig.ra potrà percepire l'assegno unico riferito ai figli in misura integrale, CP_1
a far data dal mese di settembre 2024 compresa e, qualora anteriore, dal momento in cui il signor Pt_1 lascerà la casa familiare.
PRENDE ATTO che i gatti della famiglia saranno collocati presso il sig. il quale si occuperà del Pt_1 loro mantenimento e accudimento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3