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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 9902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9902 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20424/2020 R.G. proposto da: COMUNE VILLASIMIUS, domiciliato presso lo studio in Lecce alla via Cavour 56 rappresentato e difeso dall'avvocato VILLANI MAURIZIO ([...]) ricorrente- contro AR DI VILLASIMIUS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI ROBERTO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANI CO ([...]) controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 9902 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 13/04/2023 2 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 157/2020 depositata il 12/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Il Comune di Villasimius (CA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 12 maggio 2019, n. 157/05/2020 e notificata il 29.05.2020, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento diniego di rimborso per la TARSU/TIA relativa all'anno 2012, per un importo di euro 242.156,24, in relazione alla concessione demaniale per la gestione del porto turistico del medesimo Comune, ha accolto l'appello proposto dalla "Marina di Villasimius S.r.l." nei confronti del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 736/2018. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il porto turistico in gestione della contribuente sorgesse — su area demaniale in regime concessorio - all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità Marittima di Cagliari, per cui tale area era esente da tassazione e la raccolta dei rifiuti era affidata in appalto ad un'impresa specializzata. La "Marina di Villasimius S.r.l." si è costituita con controricorso e ha depositato memorie difensive. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 2.In via preliminare va disattesa l’istanza di riunione presentata dal Comune con altri giudizi pendenti presso questa Corte di cui non risultano identificati i numeri di ruolo generale. 3.Con un unico motivo, l’ente comunale addebita alla Regionale di aver violato il disposto dell’art. 2697 cod.civ., nonché dell’art. 115 cod. proc.civ, in relazione 3 all’art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ.; per avere il decidente omesso di verificare se la società Villasimius avesse prodotto in giudizio il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti in vigore per l’anno di imposta oggetto di accertamento. Piano che la contribuente non ha prodotto in giudizio, omettendo di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ovvero l’esistenza del Piano di raccolta per l’annualità citata. 4.Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 4.1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, «per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass., del 12.102.2023, n. 6394; sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16598). Va, dunque, ritenuta insussistente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché esula dall'ambito applicativo della predetta disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati dal giudice di merito gli elementi acquisiti, come pure il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., considerato, peraltro, che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una 4 decisione diversa (Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756; Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812). Nel caso in esame, sotto l’egida della violazione di legge, l’ente ricorrente lamenta l’omesso esame in ordine all’omesso assolvimento dell’onere probatorio della società di produrre in giudizio il Piano di raccolta dei rifiuti. 5.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., essa, com’è noto, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 6^-1, 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535). In realtà, con le denunciate violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 115 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., il ricorrente intende ottenere -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa in quella astratta recata da una norma di legge- una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando l’omesso esame delle prove prodotte in giudizio dalla controparte. Nella specie, tuttavia, il giudice di appello non si è discostato dai canoni di ripartizione dell'onere probatorio e di disponibilità delle fonti probatorie, avendo ritenuto che l'area portuale fosse esente da TARSU/TIA sulla base di un'analisi della disciplina normativa in materia di Autorità Portuali, ritenendo che nell’area demaniale il potere impositivo spettasse all’autorità marittima di Cagliari. La ratio decidendi su cui si fonda la sentenza gravata non verte dunque sulla sussistenza o meno del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, ma sull’attribuzione del potere impositivo all’autorità marittima. Peraltro, l'elaborazione del Piano di raccolta da parte dell'Autorità Portuale o, in mancanza, dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182, che, secondo l'ente impositore, la contribuente non avrebbe documentato nei giudizi di merito, attiene al diverso servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali (estraneo all'ambito del presente giudizio), per la quale, comunque, i Comuni non hanno alcuna potestà 5 impositiva a norma dell'art. 9 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182.( v., ex plurimus Cass. 6141 dell’1.03.2023; nn. 5695 e 5691 del 23.02.2023). 6.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale della Sezione Tributaria della Corte di
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale della Sezione Tributaria della Corte di