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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello n. 420/2021 R.G. avverso la sentenza n. 326/2021 emessa dal
Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento n. 449/2014 R.G., avente ad oggetto : esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata alla citazione in appello dall'avv. Francesco Giannini - pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._3 citazione introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Sandro de Paola -pec:
Email_2
APPELLATE
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come di seguito sintetizzato: avv. Giannini per l'appellante in riferimento alla querela di falso incidentale proposta, insiste perché venga disposta perizia grafologica al fine di accertare la difformità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento prodotto da controparte rispetto allo specimen di firma dell'appellante, e qualora la Corte ritenga la causa matura per la decisione, si chiede che la stessa venga trattenuta in decisione avv. De Paola per le appellate insta affinchè l'istanza di querela di falso avanzata dalla controparte venga dichiarata inammissibile, atteso che la stessa non è stata avanzata personalmente dall'appellante e che, inoltre, manca un'idonea procura speciale in capo all'avv. Francesco Giannini per poter promuovere il suddetto procedimento di querela di falso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 326 del 31/08/2021 il Tribunale di Isernia in composizione monocratica ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da e CP_1 CP_2
con citazione notificata il 15/04/2014, nei confronti di -
[...] Parte_1 rimasto contumace-, disponendo il trasferimento in proprietà del convenuto dell'immobile di cui al preliminare di vendita del 26/10/2006 concluso con le promittenti subordinando l'esecuzione del contratto al versamento del saldo del prezzo da CP_1 parte del convenuto e condannando lo stesso al rimborso di oneri fiscali e spese giudiziali e di ctu sostenute dalle attrici.
Avverso tale decisione ha proposto appello con citazione del Parte_1
21/12/2021, sostenendo di avere appreso dello svolgimento del giudizio di primo grado solo dopo avere ricevuto la notificazione della sentenza in data 22/11/2021: a dire dell'appellante, la notificazione della citazione dinanzi al tribunale non gli era mai pervenuta in quanto affetta da nullità, come evidenziato dalla relata in calce alla stessa, contenente l'indicazione del suo recapito (via Maria Pia di Savoia n. 71 in Venafro),
2 incompleta perché mancante della precisazione del numero interno (il n. 2) della stessa abitazione;
l'appellante invoca pertanto la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Le appellate, opponendosi all'impugnazione, hanno allegato copia della ricevuta di ritorno della racc.ta spedita dall'ufficiale giudiziario per la notificazione della citazione a mezzo posta, già allegata in primo grado, sottoscritta dal destinatario Parte_1 il 15/04/2014 [recapitata in Venafro alla via Maria Pia di Savoia n. 71, al quale stesso indirizzo l'appellante ha documentato essergli stata inviata la notifica della sentenza di primo grado, ricevuta in data 22/11/2021].
In seguito a tanto, il difensore dell'appellante ha dichiarato con nota a propria firma del 25/03/2022 di intendere proporre querela di falso incidentale avverso la firma apposta sull'avviso di ricevimento in questione, querela dichiarata inizialmente ammissibile da questa corte con ordinanza successivamente revocata, in considerazione della mancata proposizione della querela da parte di procuratore speciale.
La Corte, disattesa l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, si è quindi riservata per la decisione con ordinanza del 17/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
2.-- Si richiama, confermandola, l'ordinanza appena citata con la quale è stata dichiarata inammissibile la querela di falso incidentale proposta dal difensore dell'appellante, privo di idonea procura speciale, ai sensi dell'art. 221, co.2, c.p.c.: tale norma prevede la necessità che la querela di falso sia proposta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, non sanabile dalla eventuale conferma della querela ex art. 99 disp. att. c.p.c. (Cass. 1999/n. 6959; Cass. 2005/n.
5040).
Secondo l'indirizzo della S.C., la procura conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della querela di falso in via principale non necessita di specificazione del documento impugnato, perché, essendo la citazione diretta esclusivamente alla proposizione della querela stessa, il collegamento con l'atto su cui è
3 apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto della stessa (v. Cass. n. 2773/1997; Cass. n.
21941/2013; Cass. n. 16919/2015).
Diversamente, come specificato da Cass. 21/01/2021 n. 1058 (citata dalla difesa dell'appellante), ove la querela di falso sia proposta in corso di causa, la procura conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è ritenuta idonea ai fini dell'art. 221 c.p.c. solo ove il suo contenuto riporti l'espressa indicazione dell'attività da svolgere, dimostrando la consapevolezza e volontà della parte di presentare la querela di falso -nel caso esaminato dalla S.C., che ha ritenuto l'idoneità della procura speciale, il difensore era "munito di procura alle liti in seno alla quale gli è stato, altresì, esteso il mandato alla proposizione della querela di falso in ordine alla relata in questione con riferimento all'attestazione di aver trovato chiuso alle ore 13.00": cfr. pag. 7 della motivazione-.
La procura conferita per il presente appello da all'avv. Francesco Parte_1
Giannini concerne la rappresentanza e difesa nel giudizio di appello “in ogni fase, stato e grado, ed atti inerenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva e il giudizio di opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di conciliare, transigere, rinunziare agli atti, farsi sostituire, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, deferire giuramenti, proporre impugnazioni, fare ogni necessaria ed opportuna dichiarazione anche connessa a querela di falso”.
La querela di falso (incidentale) non è stata peraltro proposta nel caso con l'atto di citazione in appello, ma con successiva nota depositata il 25/03/2022, a firma digitale del solo difensore: risulta pertanto evidente la carenza di specialità della procura in questione.
Non può portare a diversa conclusione la circostanza, documentata dalla difesa del in occasione della comparsa conclusionale, della morte dell'appellante in data Parte_1
21/12/2021 (prima della costituzione in giudizio delle appellate, avvenuta il 17/02/2022, con la quale sarebbe stato reso noto l'avviso di ricevimento della citazione in giudizio recante la sottoscrizione oggetto di querela): le appellate hanno osservato al riguardo che l'avviso di ricevimento era già presente agli atti del fascicolo di primo grado del quale la difesa dell'appellante aveva ottenuto la visibilità sin dal 17/12/2021, onde la procura
4 speciale ai fini della querela di falso era conferibile dal sin dall'epoca della Parte_1 citazione introduttiva.
Anche a prescindere da tale rilievo, va sottolineato che:
- la morte della parte non comporta necessariamente l'interruzione del processo: la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ha infatti carattere negoziale e presuppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, che, pertanto, non si realizza allorquando la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire interruttivo previsto dal legislatore, quanto a diversi fini (come nella specie, essendo stata addotta per sostenere la non rilasciabilità da parte dell'appellante della procura speciale ai fini della querela con l'atto di citazione: cfr.
Cass. 2024 n. 3345);
- secondo il principio consolidato in giurisprudenza dell'ultrattività del mandato alla lite, nel caso suddetto il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato (v. fra le altre Cass. 2024 n. 23961);
- l'ultrattività del mandato già conferito non comporta tuttavia la possibilità per il difensore di svolgere in nome e per conto della parte attività non ricomprese nella procura originaria: si vedano gli arresti della S.C. secondo cui, ove il difensore sia originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, lo stesso è legittimato a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione per cui è richiesta la procura speciale, in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace a meno che il procuratore della stessa non dichiari l'intervenuta causa di interruzione: Cass. Sez. Un.
04/07/2014 n. 15295; Cass. 21/11/2018 n. 20840; Cass. 2020/n.1633: Cass. 23/03/2021 n.
8037; Cass. 2021 n. 12878; Cass. 2024/nn. 2439 e 13777-.
All'inammissibilità della querela di falso nel corso del presente grado di giudizio consegue il rigetto dell'appello, essendo risultata priva di fondamento l'asserzione della nullità della notificazione della citazione introduttiva, da ritenere regolarmente ricevuta dal . Parte_1
5 3.-- Le spese del presente grado sono a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modif. dal D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per l'attività espletata;
sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater del
DPR 115/2002 nei confronti della parte appellante.
La Corte ravvisa inoltre i presupposti per la condanna della stessa parte appellante (che risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. dell'operato del difensore incaricato: cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20732 del 14/10/2016) al pagamento di una somma ulteriore in favore delle appellate ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., pronuncia invocata dalle e CP_1 comunque possibile anche d'ufficio, emergendo la situazione soggettiva di colpa grave nella proposizione del gravame, fondato su elementi palesemente contrastanti con le risultanze in atti e con le stesse produzioni della parte appellante, come rilevato a proposito della notificazione della sentenza impugnata al -sulla necessità del Parte_1 riscontro del suddetto elemento soggettivo, v. Cass. Sez.
3 - ordinanza n. 7901 del 30/03/2018-.
Ai fini della determinazione equitativa del danno appare congruo determinare la somma dovuta dalla parte appellante per la responsabilità in questione in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate per il presente grado -v. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
30/11/2012, n. 21570-.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione del 21/12/2021 da nei confronti di e avverso Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 la sentenza n. 326/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica;
lette le conclusioni delle parti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare alle appellate le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 4.358,00 per compensi al difensore, oltre rimborso
6 forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv. Sandro de
Paola, antistatario, nonchè al pagamento in favore delle appellate della somma di €
2.179,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
3. dà atto della pronuncia di inammissibilità dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello n. 420/2021 R.G. avverso la sentenza n. 326/2021 emessa dal
Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento n. 449/2014 R.G., avente ad oggetto : esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata alla citazione in appello dall'avv. Francesco Giannini - pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._3 citazione introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Sandro de Paola -pec:
Email_2
APPELLATE
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come di seguito sintetizzato: avv. Giannini per l'appellante in riferimento alla querela di falso incidentale proposta, insiste perché venga disposta perizia grafologica al fine di accertare la difformità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento prodotto da controparte rispetto allo specimen di firma dell'appellante, e qualora la Corte ritenga la causa matura per la decisione, si chiede che la stessa venga trattenuta in decisione avv. De Paola per le appellate insta affinchè l'istanza di querela di falso avanzata dalla controparte venga dichiarata inammissibile, atteso che la stessa non è stata avanzata personalmente dall'appellante e che, inoltre, manca un'idonea procura speciale in capo all'avv. Francesco Giannini per poter promuovere il suddetto procedimento di querela di falso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 326 del 31/08/2021 il Tribunale di Isernia in composizione monocratica ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da e CP_1 CP_2
con citazione notificata il 15/04/2014, nei confronti di -
[...] Parte_1 rimasto contumace-, disponendo il trasferimento in proprietà del convenuto dell'immobile di cui al preliminare di vendita del 26/10/2006 concluso con le promittenti subordinando l'esecuzione del contratto al versamento del saldo del prezzo da CP_1 parte del convenuto e condannando lo stesso al rimborso di oneri fiscali e spese giudiziali e di ctu sostenute dalle attrici.
Avverso tale decisione ha proposto appello con citazione del Parte_1
21/12/2021, sostenendo di avere appreso dello svolgimento del giudizio di primo grado solo dopo avere ricevuto la notificazione della sentenza in data 22/11/2021: a dire dell'appellante, la notificazione della citazione dinanzi al tribunale non gli era mai pervenuta in quanto affetta da nullità, come evidenziato dalla relata in calce alla stessa, contenente l'indicazione del suo recapito (via Maria Pia di Savoia n. 71 in Venafro),
2 incompleta perché mancante della precisazione del numero interno (il n. 2) della stessa abitazione;
l'appellante invoca pertanto la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Le appellate, opponendosi all'impugnazione, hanno allegato copia della ricevuta di ritorno della racc.ta spedita dall'ufficiale giudiziario per la notificazione della citazione a mezzo posta, già allegata in primo grado, sottoscritta dal destinatario Parte_1 il 15/04/2014 [recapitata in Venafro alla via Maria Pia di Savoia n. 71, al quale stesso indirizzo l'appellante ha documentato essergli stata inviata la notifica della sentenza di primo grado, ricevuta in data 22/11/2021].
In seguito a tanto, il difensore dell'appellante ha dichiarato con nota a propria firma del 25/03/2022 di intendere proporre querela di falso incidentale avverso la firma apposta sull'avviso di ricevimento in questione, querela dichiarata inizialmente ammissibile da questa corte con ordinanza successivamente revocata, in considerazione della mancata proposizione della querela da parte di procuratore speciale.
La Corte, disattesa l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, si è quindi riservata per la decisione con ordinanza del 17/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
2.-- Si richiama, confermandola, l'ordinanza appena citata con la quale è stata dichiarata inammissibile la querela di falso incidentale proposta dal difensore dell'appellante, privo di idonea procura speciale, ai sensi dell'art. 221, co.2, c.p.c.: tale norma prevede la necessità che la querela di falso sia proposta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, non sanabile dalla eventuale conferma della querela ex art. 99 disp. att. c.p.c. (Cass. 1999/n. 6959; Cass. 2005/n.
5040).
Secondo l'indirizzo della S.C., la procura conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della querela di falso in via principale non necessita di specificazione del documento impugnato, perché, essendo la citazione diretta esclusivamente alla proposizione della querela stessa, il collegamento con l'atto su cui è
3 apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto della stessa (v. Cass. n. 2773/1997; Cass. n.
21941/2013; Cass. n. 16919/2015).
Diversamente, come specificato da Cass. 21/01/2021 n. 1058 (citata dalla difesa dell'appellante), ove la querela di falso sia proposta in corso di causa, la procura conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è ritenuta idonea ai fini dell'art. 221 c.p.c. solo ove il suo contenuto riporti l'espressa indicazione dell'attività da svolgere, dimostrando la consapevolezza e volontà della parte di presentare la querela di falso -nel caso esaminato dalla S.C., che ha ritenuto l'idoneità della procura speciale, il difensore era "munito di procura alle liti in seno alla quale gli è stato, altresì, esteso il mandato alla proposizione della querela di falso in ordine alla relata in questione con riferimento all'attestazione di aver trovato chiuso alle ore 13.00": cfr. pag. 7 della motivazione-.
La procura conferita per il presente appello da all'avv. Francesco Parte_1
Giannini concerne la rappresentanza e difesa nel giudizio di appello “in ogni fase, stato e grado, ed atti inerenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva e il giudizio di opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di conciliare, transigere, rinunziare agli atti, farsi sostituire, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, deferire giuramenti, proporre impugnazioni, fare ogni necessaria ed opportuna dichiarazione anche connessa a querela di falso”.
La querela di falso (incidentale) non è stata peraltro proposta nel caso con l'atto di citazione in appello, ma con successiva nota depositata il 25/03/2022, a firma digitale del solo difensore: risulta pertanto evidente la carenza di specialità della procura in questione.
Non può portare a diversa conclusione la circostanza, documentata dalla difesa del in occasione della comparsa conclusionale, della morte dell'appellante in data Parte_1
21/12/2021 (prima della costituzione in giudizio delle appellate, avvenuta il 17/02/2022, con la quale sarebbe stato reso noto l'avviso di ricevimento della citazione in giudizio recante la sottoscrizione oggetto di querela): le appellate hanno osservato al riguardo che l'avviso di ricevimento era già presente agli atti del fascicolo di primo grado del quale la difesa dell'appellante aveva ottenuto la visibilità sin dal 17/12/2021, onde la procura
4 speciale ai fini della querela di falso era conferibile dal sin dall'epoca della Parte_1 citazione introduttiva.
Anche a prescindere da tale rilievo, va sottolineato che:
- la morte della parte non comporta necessariamente l'interruzione del processo: la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ha infatti carattere negoziale e presuppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, che, pertanto, non si realizza allorquando la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire interruttivo previsto dal legislatore, quanto a diversi fini (come nella specie, essendo stata addotta per sostenere la non rilasciabilità da parte dell'appellante della procura speciale ai fini della querela con l'atto di citazione: cfr.
Cass. 2024 n. 3345);
- secondo il principio consolidato in giurisprudenza dell'ultrattività del mandato alla lite, nel caso suddetto il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato (v. fra le altre Cass. 2024 n. 23961);
- l'ultrattività del mandato già conferito non comporta tuttavia la possibilità per il difensore di svolgere in nome e per conto della parte attività non ricomprese nella procura originaria: si vedano gli arresti della S.C. secondo cui, ove il difensore sia originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, lo stesso è legittimato a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione per cui è richiesta la procura speciale, in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace a meno che il procuratore della stessa non dichiari l'intervenuta causa di interruzione: Cass. Sez. Un.
04/07/2014 n. 15295; Cass. 21/11/2018 n. 20840; Cass. 2020/n.1633: Cass. 23/03/2021 n.
8037; Cass. 2021 n. 12878; Cass. 2024/nn. 2439 e 13777-.
All'inammissibilità della querela di falso nel corso del presente grado di giudizio consegue il rigetto dell'appello, essendo risultata priva di fondamento l'asserzione della nullità della notificazione della citazione introduttiva, da ritenere regolarmente ricevuta dal . Parte_1
5 3.-- Le spese del presente grado sono a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modif. dal D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per l'attività espletata;
sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater del
DPR 115/2002 nei confronti della parte appellante.
La Corte ravvisa inoltre i presupposti per la condanna della stessa parte appellante (che risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. dell'operato del difensore incaricato: cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20732 del 14/10/2016) al pagamento di una somma ulteriore in favore delle appellate ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., pronuncia invocata dalle e CP_1 comunque possibile anche d'ufficio, emergendo la situazione soggettiva di colpa grave nella proposizione del gravame, fondato su elementi palesemente contrastanti con le risultanze in atti e con le stesse produzioni della parte appellante, come rilevato a proposito della notificazione della sentenza impugnata al -sulla necessità del Parte_1 riscontro del suddetto elemento soggettivo, v. Cass. Sez.
3 - ordinanza n. 7901 del 30/03/2018-.
Ai fini della determinazione equitativa del danno appare congruo determinare la somma dovuta dalla parte appellante per la responsabilità in questione in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate per il presente grado -v. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
30/11/2012, n. 21570-.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione del 21/12/2021 da nei confronti di e avverso Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 la sentenza n. 326/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica;
lette le conclusioni delle parti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare alle appellate le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 4.358,00 per compensi al difensore, oltre rimborso
6 forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv. Sandro de
Paola, antistatario, nonchè al pagamento in favore delle appellate della somma di €
2.179,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
3. dà atto della pronuncia di inammissibilità dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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