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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/12/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione lavoro nella persona del dott.ssa Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1747/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
1746/2023)
TRA
n. a Sala Consilina (SA) il 22.04.1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Di Genio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/11/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Lagonegro contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
In data 30.09.2025, parte opponente depositava verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L.
104/1992, con revisione nel dicembre 2027.
E' stata disposta integrazione C.T.U., depositata in data 09.11.2025.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 1746/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
In sede di integrazione, il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:“Esiti intervento di resezione retto, trattato in precedenza con CHT e
2 RDT in fallow-up Adenocarcinoma della prostata in fallow –up ed osservazione Carcinoma basocellulare del volto trattato con terapia locale, ipertensione arteriosa obesità BMI= 30.6 1° grado Cardiomiopatia ipertensiva con esiti di angioplastica. Adenocaecinoma gastrico IV° stadio , operato e in CHT e fallow-up”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“In considerazione della evoluzione e decorso della ulteriore patologia neoplastica in trattamento CHT in concorrenza con la cardiomiopatia si conclude che , tali condizioni sanitarie determinano la SUSSISTENZA per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire da maggio
2025 e con revisione a dicembre 2026”
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute idonee a fondare un quadro patologico utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 in corso di giudizio comporta la parziale cessazione della materiale del contendere, con riguardo al predetto requisito.
Le conclusioni del C.T.U., coerenti e logiche, sono condivise dal giudicante.
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione merita parziale accoglimento e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal maggio 2025 al dicembre 2026, in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa.
Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione
3 delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
4 SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, con riguardo al riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992;
2. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che Pt_1
ha il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento dal maggio 2025 al dicembre 2026;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., già CP_1 liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per A.T.P.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione lavoro nella persona del dott.ssa Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1747/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
1746/2023)
TRA
n. a Sala Consilina (SA) il 22.04.1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Di Genio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/11/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Lagonegro contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
In data 30.09.2025, parte opponente depositava verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L.
104/1992, con revisione nel dicembre 2027.
E' stata disposta integrazione C.T.U., depositata in data 09.11.2025.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 1746/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
In sede di integrazione, il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:“Esiti intervento di resezione retto, trattato in precedenza con CHT e
2 RDT in fallow-up Adenocarcinoma della prostata in fallow –up ed osservazione Carcinoma basocellulare del volto trattato con terapia locale, ipertensione arteriosa obesità BMI= 30.6 1° grado Cardiomiopatia ipertensiva con esiti di angioplastica. Adenocaecinoma gastrico IV° stadio , operato e in CHT e fallow-up”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“In considerazione della evoluzione e decorso della ulteriore patologia neoplastica in trattamento CHT in concorrenza con la cardiomiopatia si conclude che , tali condizioni sanitarie determinano la SUSSISTENZA per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire da maggio
2025 e con revisione a dicembre 2026”
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute idonee a fondare un quadro patologico utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 in corso di giudizio comporta la parziale cessazione della materiale del contendere, con riguardo al predetto requisito.
Le conclusioni del C.T.U., coerenti e logiche, sono condivise dal giudicante.
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione merita parziale accoglimento e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal maggio 2025 al dicembre 2026, in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa.
Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione
3 delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
4 SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, con riguardo al riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992;
2. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che Pt_1
ha il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento dal maggio 2025 al dicembre 2026;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., già CP_1 liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per A.T.P.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
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