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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dr. Giorgio JACHIA………….………………………Presidente dr. Alessandro CENTO ………...…………………....Giudice rel. dr. ssa Cristina LIVERANI ...………………………..Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 48904/2024, posta in decisione alla data del 6.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Grosseto, in P.zza Caduti Sul Lavoro n. 1, presso lo studio dell'avv.to Alessandra Paolini che la rappresenta e difende giusta procura a margine in calce al reclamo
- RECLAMANTE -
E
CP_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATO CONTUMACE -
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
1 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la – Parte_1 premesso che con ordinanza del 25.9.2024 (rectius 25.10.2024) il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva siccome non risultavano essere stati effettuati gli incombenti di cui al novellato art. 543 c.p.c., nei tempi di legge (attesa “la mancata notificazione ed il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi alla debitrice ed al terzo, a cura della creditrice procedente, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c.”); e quindi disponeva la liberazione dei terzi pignorati;
che l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva era stata dunque pronunciata a seguito del rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., per omessa (tempestiva) notificazione degli avvisi di iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo e per omesso deposito degli stessi avvisi e delle relate di notifica in data anteriore all'udienza fissata nell'atto di pignoramento;
che con ordinanza del 25.10.2024 il G.E. dichiarava, altresì, estinto il procedimento di opposizione esecutiva per cessazione della materia del contendere;
e dichiarava il “non luogo a provvedere sulla domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione” – tanto premesso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies e 630, III co., c.p.c. avverso le dette ordinanze del 25.10.2024 denunziando l'erroneità del provvedimento estintivo a fronte dell'avvenuta tempestiva notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c., ed a fronte del deposito telematico dell'avviso di iscrizione a ruolo in data anteriore alla prima udienza di comparizione fissata nell'atto di pignoramento. Per queste ragioni la reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 4.12.2024 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 4.12.2024), la parte debitrice esecutata e reclamata e il terzo pignorato non si costituivano in giudizio.
……..
Va anzitutto premesso che la reclamante, con nota depositata in data 26.11.2024, ha precisato che il reclamo è stato proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Pertanto, sarà delibato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per causa tipica e, segnatamente, per “la mancata notificazione ed il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi alla debitrice ed al terzo, a cura della creditrice procedente, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c.”.
2 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede, infatti, l'estinzione “di diritto” del processo esecutivo “nei casi espressamente previsti dalla legge”: tra questi vi rientra anche la previsione dell'art. 543, co. 5, c.p.c., che nel testo applicabile ratione temporis (prima delle modifiche introdotte con il D.L.vo. n. 164/2024), prescrive che il creditore, “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”, sia tenuto a “notificare” al debitore ed al terzo “l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura” e, quindi, a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione
La mancata notifica dell'avviso entro la suddetta data dell'avviso o il suo mancato deposito, entro la stessa data, nel fascicolo dell'esecuzione
“determina l'inefficacia del pignoramento”
Pertanto, gli avvisi di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. devono essere notificati e depositati “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”
Inoltre, la causa dell'estinzione del processo esecutivo, compresa l'inefficacia dell'atto di pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione entro “la prima udienza successiva al verificarsi della stessa” estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti.
Nella fattispecie concreta, il Giudice dell'esecuzione ha tempestivamente rilevato d'ufficio l'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c. ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c.
La reclamante ha tuttavia contestato che fosse incorsa nell'omissione rilevata dal G.E. in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, aveva tempestivamente notificato e depositato nel fascicolo dell'esecuzione (n. 2586/24 RGE), entro la data indicata nell'atto di pignoramento, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
………. L'interpretazione letterale della norma dell'art. 543, co. 5, c.p.c. e l'esame degli atti del fascicolo dell'esecuzione - acquisito agli atti del presente procedimento per reclamo - conducono a ritenere infondato il reclamo.
Queste le ragioni
Con atto di pignoramento notificato in data 22.1.2024 la
[...]
(creditrice procedente) promuoveva, ai danni di CP_3 CP_1
(debitore esecutato) e presso l' (terzo pignorato), espropriazione
[...] CP_2 di crediti per l'esazione della complessiva somma di € 86.708,86 in forza dei titoli meglio indicati nell'atto esecutivo
3 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
Il debitore esecutato proponeva, in data 9.2.2024, opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e, prima del creditore, provvedeva ad iscrivere a ruolo il «processo esecutivo» nelle forme previste dall'art. 159 ter disp. att. c.p.c., ossia depositando la nota di iscrizione a ruolo e copia dell'atto di pignoramento
Pertanto, diversamente da quanto adombrato dalla reclamante, nel caso in esame il processo esecutivo, iscritto a cura del debitore, ha assunto il n. 1902/24 RGE (ex art. 159 ter disp. att. c.p.c.)
L'art. 159 ter disp. att. c.p.c. dispone, per quanto di interesse, che “Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo” – ossia a cura di un soggetto di verso dal creditore – “il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni”
Nella specie, nel fascicolo dell'esecuzione – recante il n. 1902/24 RGE – non risultano depositate le copie conformi degli atti previsti dall'art. 543 c.p.c. e neppure gli avvisi ex art. 543 c.p.c. tempestivamente notificati al debitore ed al terzo pignorato
D'altra parte, come già evidenziato in altri precedenti della sezione (vd., ordinanza resa nel procedimento RG n. 31889/23), la creditrice esecutante ben si sarebbe potuta (rectius, dovuta) avvedere, secondo l'ordinaria diligenza, dell'iscrizione a ruolo a cura del debitore esecutato del processo esecutivo e della conseguente formazione del fascicolo dell'esecuzione (n. 1902/24 RGE) e quindi depositare gli atti richiesti dall'art. 543 c.p.c
Peraltro, la creditrice esecutante avrebbe dovuto rappresentare (tempestivamente) al G.E. di avere anch'essa iscritto analogo procedimento esecutivo (che aveva assunto il successivo n. 2586/2024 RGE ) e richiedere la riunione delle due procedure
In conclusione, stando alle deduzioni della reclamante ed alle evidenze documentali, non vi è prova agli atti che la decadenza in cui è incorsa la parte sia alla stessa non imputabile, con conseguente correttezza del provvedimento di estinzione adottato.
L'epilogo non può che essere il rigetto del reclamo
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
4 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) rigetta il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice est. (dr. Alessandro CENTO)
Il Presidente
(dr. Giorgio JACHIA)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dr. Giorgio JACHIA………….………………………Presidente dr. Alessandro CENTO ………...…………………....Giudice rel. dr. ssa Cristina LIVERANI ...………………………..Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 48904/2024, posta in decisione alla data del 6.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Grosseto, in P.zza Caduti Sul Lavoro n. 1, presso lo studio dell'avv.to Alessandra Paolini che la rappresenta e difende giusta procura a margine in calce al reclamo
- RECLAMANTE -
E
CP_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATO CONTUMACE -
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
1 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la – Parte_1 premesso che con ordinanza del 25.9.2024 (rectius 25.10.2024) il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva siccome non risultavano essere stati effettuati gli incombenti di cui al novellato art. 543 c.p.c., nei tempi di legge (attesa “la mancata notificazione ed il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi alla debitrice ed al terzo, a cura della creditrice procedente, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c.”); e quindi disponeva la liberazione dei terzi pignorati;
che l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva era stata dunque pronunciata a seguito del rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., per omessa (tempestiva) notificazione degli avvisi di iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo e per omesso deposito degli stessi avvisi e delle relate di notifica in data anteriore all'udienza fissata nell'atto di pignoramento;
che con ordinanza del 25.10.2024 il G.E. dichiarava, altresì, estinto il procedimento di opposizione esecutiva per cessazione della materia del contendere;
e dichiarava il “non luogo a provvedere sulla domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione” – tanto premesso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies e 630, III co., c.p.c. avverso le dette ordinanze del 25.10.2024 denunziando l'erroneità del provvedimento estintivo a fronte dell'avvenuta tempestiva notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c., ed a fronte del deposito telematico dell'avviso di iscrizione a ruolo in data anteriore alla prima udienza di comparizione fissata nell'atto di pignoramento. Per queste ragioni la reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 4.12.2024 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 4.12.2024), la parte debitrice esecutata e reclamata e il terzo pignorato non si costituivano in giudizio.
……..
Va anzitutto premesso che la reclamante, con nota depositata in data 26.11.2024, ha precisato che il reclamo è stato proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Pertanto, sarà delibato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per causa tipica e, segnatamente, per “la mancata notificazione ed il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi alla debitrice ed al terzo, a cura della creditrice procedente, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c.”.
2 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede, infatti, l'estinzione “di diritto” del processo esecutivo “nei casi espressamente previsti dalla legge”: tra questi vi rientra anche la previsione dell'art. 543, co. 5, c.p.c., che nel testo applicabile ratione temporis (prima delle modifiche introdotte con il D.L.vo. n. 164/2024), prescrive che il creditore, “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”, sia tenuto a “notificare” al debitore ed al terzo “l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura” e, quindi, a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione
La mancata notifica dell'avviso entro la suddetta data dell'avviso o il suo mancato deposito, entro la stessa data, nel fascicolo dell'esecuzione
“determina l'inefficacia del pignoramento”
Pertanto, gli avvisi di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. devono essere notificati e depositati “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”
Inoltre, la causa dell'estinzione del processo esecutivo, compresa l'inefficacia dell'atto di pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione entro “la prima udienza successiva al verificarsi della stessa” estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti.
Nella fattispecie concreta, il Giudice dell'esecuzione ha tempestivamente rilevato d'ufficio l'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c. ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c.
La reclamante ha tuttavia contestato che fosse incorsa nell'omissione rilevata dal G.E. in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, aveva tempestivamente notificato e depositato nel fascicolo dell'esecuzione (n. 2586/24 RGE), entro la data indicata nell'atto di pignoramento, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
………. L'interpretazione letterale della norma dell'art. 543, co. 5, c.p.c. e l'esame degli atti del fascicolo dell'esecuzione - acquisito agli atti del presente procedimento per reclamo - conducono a ritenere infondato il reclamo.
Queste le ragioni
Con atto di pignoramento notificato in data 22.1.2024 la
[...]
(creditrice procedente) promuoveva, ai danni di CP_3 CP_1
(debitore esecutato) e presso l' (terzo pignorato), espropriazione
[...] CP_2 di crediti per l'esazione della complessiva somma di € 86.708,86 in forza dei titoli meglio indicati nell'atto esecutivo
3 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
Il debitore esecutato proponeva, in data 9.2.2024, opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e, prima del creditore, provvedeva ad iscrivere a ruolo il «processo esecutivo» nelle forme previste dall'art. 159 ter disp. att. c.p.c., ossia depositando la nota di iscrizione a ruolo e copia dell'atto di pignoramento
Pertanto, diversamente da quanto adombrato dalla reclamante, nel caso in esame il processo esecutivo, iscritto a cura del debitore, ha assunto il n. 1902/24 RGE (ex art. 159 ter disp. att. c.p.c.)
L'art. 159 ter disp. att. c.p.c. dispone, per quanto di interesse, che “Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo” – ossia a cura di un soggetto di verso dal creditore – “il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni”
Nella specie, nel fascicolo dell'esecuzione – recante il n. 1902/24 RGE – non risultano depositate le copie conformi degli atti previsti dall'art. 543 c.p.c. e neppure gli avvisi ex art. 543 c.p.c. tempestivamente notificati al debitore ed al terzo pignorato
D'altra parte, come già evidenziato in altri precedenti della sezione (vd., ordinanza resa nel procedimento RG n. 31889/23), la creditrice esecutante ben si sarebbe potuta (rectius, dovuta) avvedere, secondo l'ordinaria diligenza, dell'iscrizione a ruolo a cura del debitore esecutato del processo esecutivo e della conseguente formazione del fascicolo dell'esecuzione (n. 1902/24 RGE) e quindi depositare gli atti richiesti dall'art. 543 c.p.c
Peraltro, la creditrice esecutante avrebbe dovuto rappresentare (tempestivamente) al G.E. di avere anch'essa iscritto analogo procedimento esecutivo (che aveva assunto il successivo n. 2586/2024 RGE ) e richiedere la riunione delle due procedure
In conclusione, stando alle deduzioni della reclamante ed alle evidenze documentali, non vi è prova agli atti che la decadenza in cui è incorsa la parte sia alla stessa non imputabile, con conseguente correttezza del provvedimento di estinzione adottato.
L'epilogo non può che essere il rigetto del reclamo
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
4 n. 48904/2024 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) rigetta il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice est. (dr. Alessandro CENTO)
Il Presidente
(dr. Giorgio JACHIA)
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