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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26446/2024 promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA LONGARONE 10 20121 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO come da procura n atti;
ricorrente
nei confronti di
CP_1
Nato a REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 02/03/1972
Residente VIA LONGARONE 10 20121 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. MARCHIONI GIULIA, come da procura in atti;
convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c..
pagina 1 di 6 Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di negazione del consenso del resistente all'applicazione della legge della Repubblica Popolare Cinese, dichiarare la separazione personale dei coniugi, comunque alle seguenti condizioni: affidare congiuntamente le figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
assegnare la casa coniugale ubicata in Milano via Longarone 10 alla ricorrente, al fine di potervi abitare con le figlie;
stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie previo semplice accordo con la madre e con il consenso delle figlie ordinare al padre di corrispondere alla ricorrente, a titolo di alimenti, l'importo di € 800,00 per ciascuna delle tre figlie ed € 1.800,00 a titolo di assegno divorzile per la ricorrente
Conclusioni di parte convenuta
- Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e al sig. Persona_1 Persona_2 [...]
con collocamento delle stesse presso il padre;
CP_1
- Disporre l'assegnazione della casa familiare ubicata in Milano, Via Longarone n. 10, al sig.
[...]
al fine di continuare a risiedervi insieme alle figlie;
CP_1
- Disporre che la ricorrente, sig.ra provveda, quanto prima, a trasferire, altrove, la Parte_1
propria residenza anagrafica;
- Disporre che la signora possa vedere e tenere con sé le figlie, previo semplice accordo Parte_1
con il padre e con il consenso delle figlie, nel rispetto delle esigenze di studio e/o di lavoro della prole e dei genitori stessi;
- Disporre che la signora contribuisca al mantenimento delle figlie minori e della figlia Parte_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, versando, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, al sig. la somma complessiva di € 1.500,00 (€ CP_1
500,00 per ciascuna figlia), importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat;
pagina 2 di 6 - Disporre che i genitori provvederanno, nella misura del 50%, come da Linee Guida del Tribunale di
Milano, alle spese straordinarie delle figlie, ove preventivamente concordate e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, disponendo che siano da ricomprendersi tra le spese straordinarie anche le spese per la retta degli istituti privati frequentati da e Persona_1 Per_2
;
[...]
- Disporre che, in caso di cambiamento della residenza e/o del domicilio da parte dei genitori, costoro siano onerati di comunicarlo tempestivamente all'altro nel precipuo interesse della prole;
- Rigettare, in ogni caso, la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora , Parte_1
per tutte le ragioni sopra esposte, e ogni richiesta di contribuzione economica per alimenti formulata dalla ricorrente per sé stessa e per le figlie;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/7/24 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano, applicata la legge cinese, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a coniugi sposati a Milano il 16/11/2005
(anno 2005, atto n1935, parte I); di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori , Per_1
e con collocamento delle stesse presso di sé nella casa familiare, Per_1 Persona_2
regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro 800,00 al mese per ciascuna figlia del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha, altresì, chiesto di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile la somma di Euro 1800,00 al mese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/11/24 il convenuto ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori, la regolamentazione della frequentazione materna con indicato in atti, la quantificazione in Euro 1500,00 al mese del contributo materno al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di assegno divorzile.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 25 febbraio 2025, il Giudice delegato ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Sono tornata in Italia ieri. Dal matrimonio e fino al 2020 per la maggior parte del temo sono stata in Italia. Nel 2020 sono andata in Cina con le bambine;
la figlia più grande mi ha raggiunta a fine 2020. A luglio 2023 siamo tornate tutte in Italia per le vacanze estive per un mese. Le ragazze studiavano in Cina e quindi finito il mese di vacanza siamo tornati tutti in Cina. A settembre 2023 la figlia grande è tornata in Italia a vivere con il padre;
frequenta il secondo anno di un liceo ma non so quale. Le gemelle studiano in Cina. Io sono tornata con loro in Cina finite
pagina 3 di 6 le vacanze del 2023 A novembre 2023 sono tornata in Italia perché mio marito non pagava gli alimenti per le figlie e io avevo bisogno di lavorare. Quando sono tornata ho trovato mio marito con una signora cinese a letto. Ho iniziato a lavorare nel nostro negozio di sciarpe con sede a Monza;
io avevo un'impresa individuale ma l'attività è chiusa;
mio marito ha una sua attività. A gennaio 2024 sono tornata in Cina e poi a luglio 2024 sono tornata in Italia per un mese e mezzo poi nuovamente in Cina fino a ieri. Io vivo stabilmente in Cina, anche se viaggio, perché le gemelle sono ancora piccole e hanno bisogno di cure.”
La parte resistente ha dichiarato:”E' vero quanto riferito da mia moglie sui suoi spostamenti dall'Italia alla Cina. Le ragazze erano già in Cina nel 2019. Mia figlia più grande ha sempre vissuto con me in
Italia salvo che dal 2021 al luglio del 2023 quando è tornata in Italia a stare con me. Quando io sono tornato in Cina nel 2021 ho trovato mia moglie con un altro uomo. Io pago la retta scolastiche delle figlie in Cina;
le figlie hanno acceso al mio conto corrente cinse tramite un app;
loro utilizzano l conto in autonomia. Io sono commerciante all'ingrosso”.
Alla successiva udienza del 18 marzo 2025 ore 12.30 i difensori delle parti hanno insistito nella pronuncia sullo status chiedendo concordemente l'applicazione della legge cinese per il divorzio diretto e nelle ulteriori domande avanzate.
Hanno, poi, discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito, il Giudice delegato, sollevata la questione di giurisdizione in punto responsabilità genitoriale e mantenimento delle minori, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa della camera di consiglio del 9 aprile 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità cinese, è in Italia
l'ultima residenza abituale dei coniugi ed il ricorrente vi risiede ancora.
Le parti hanno concordemente chiesto l'applicazione della legge cinese per la pronuncia di divorzio diretto.
E' applicabile la legge cinese ex art. 5 lett. c) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello
Stato di cittadinanza dei coniugi.
Sussiste la giurisdizione del Giudice italiano sulle obbligazioni alimentari tra coniugi ex art. 3 lett. a) del Reg. CE n. 4/09.
La legge applicabile è quella italiana ex art. 4 n. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/07. pagina 4 di 6 Difetta, invece, la giurisdizione del Giudice italiano riguardo alle questioni attinenti la responsabilità sulle figlie minori ex art. 7 del regolamento UE 1111/2019, essendo la residenza abituale delle minori in Cina, e quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento delle stesse in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Milano il
16/11/2005 iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2005, atto n1935, parte I).
Le parti hanno concordemente dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis causa espressa di divorzio ex art. 1079 n. 5 del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese del 28/5/20.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla domanda di assegno divorzile
La domanda deve essere rigettata.
Parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile
Sulle spese di lite
Si compensano le spese di lite atteso il carattere necessario della pronuncia sullo statu e la pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle ulteriori domande avanzate dalle parti in punto responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e a Parte_2 CP_1
Milano il 16/11/2005 iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2005, atto n1935, parte I);
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
pagina 5 di 6 3) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione della sentenza sui
Registri dello Stato Civile e per quant'altro di competenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 9 aprile 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26446/2024 promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA LONGARONE 10 20121 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO come da procura n atti;
ricorrente
nei confronti di
CP_1
Nato a REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 02/03/1972
Residente VIA LONGARONE 10 20121 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. MARCHIONI GIULIA, come da procura in atti;
convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c..
pagina 1 di 6 Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di negazione del consenso del resistente all'applicazione della legge della Repubblica Popolare Cinese, dichiarare la separazione personale dei coniugi, comunque alle seguenti condizioni: affidare congiuntamente le figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
assegnare la casa coniugale ubicata in Milano via Longarone 10 alla ricorrente, al fine di potervi abitare con le figlie;
stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie previo semplice accordo con la madre e con il consenso delle figlie ordinare al padre di corrispondere alla ricorrente, a titolo di alimenti, l'importo di € 800,00 per ciascuna delle tre figlie ed € 1.800,00 a titolo di assegno divorzile per la ricorrente
Conclusioni di parte convenuta
- Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e al sig. Persona_1 Persona_2 [...]
con collocamento delle stesse presso il padre;
CP_1
- Disporre l'assegnazione della casa familiare ubicata in Milano, Via Longarone n. 10, al sig.
[...]
al fine di continuare a risiedervi insieme alle figlie;
CP_1
- Disporre che la ricorrente, sig.ra provveda, quanto prima, a trasferire, altrove, la Parte_1
propria residenza anagrafica;
- Disporre che la signora possa vedere e tenere con sé le figlie, previo semplice accordo Parte_1
con il padre e con il consenso delle figlie, nel rispetto delle esigenze di studio e/o di lavoro della prole e dei genitori stessi;
- Disporre che la signora contribuisca al mantenimento delle figlie minori e della figlia Parte_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, versando, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, al sig. la somma complessiva di € 1.500,00 (€ CP_1
500,00 per ciascuna figlia), importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat;
pagina 2 di 6 - Disporre che i genitori provvederanno, nella misura del 50%, come da Linee Guida del Tribunale di
Milano, alle spese straordinarie delle figlie, ove preventivamente concordate e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, disponendo che siano da ricomprendersi tra le spese straordinarie anche le spese per la retta degli istituti privati frequentati da e Persona_1 Per_2
;
[...]
- Disporre che, in caso di cambiamento della residenza e/o del domicilio da parte dei genitori, costoro siano onerati di comunicarlo tempestivamente all'altro nel precipuo interesse della prole;
- Rigettare, in ogni caso, la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora , Parte_1
per tutte le ragioni sopra esposte, e ogni richiesta di contribuzione economica per alimenti formulata dalla ricorrente per sé stessa e per le figlie;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/7/24 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano, applicata la legge cinese, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a coniugi sposati a Milano il 16/11/2005
(anno 2005, atto n1935, parte I); di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori , Per_1
e con collocamento delle stesse presso di sé nella casa familiare, Per_1 Persona_2
regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro 800,00 al mese per ciascuna figlia del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha, altresì, chiesto di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile la somma di Euro 1800,00 al mese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/11/24 il convenuto ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori, la regolamentazione della frequentazione materna con indicato in atti, la quantificazione in Euro 1500,00 al mese del contributo materno al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di assegno divorzile.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 25 febbraio 2025, il Giudice delegato ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Sono tornata in Italia ieri. Dal matrimonio e fino al 2020 per la maggior parte del temo sono stata in Italia. Nel 2020 sono andata in Cina con le bambine;
la figlia più grande mi ha raggiunta a fine 2020. A luglio 2023 siamo tornate tutte in Italia per le vacanze estive per un mese. Le ragazze studiavano in Cina e quindi finito il mese di vacanza siamo tornati tutti in Cina. A settembre 2023 la figlia grande è tornata in Italia a vivere con il padre;
frequenta il secondo anno di un liceo ma non so quale. Le gemelle studiano in Cina. Io sono tornata con loro in Cina finite
pagina 3 di 6 le vacanze del 2023 A novembre 2023 sono tornata in Italia perché mio marito non pagava gli alimenti per le figlie e io avevo bisogno di lavorare. Quando sono tornata ho trovato mio marito con una signora cinese a letto. Ho iniziato a lavorare nel nostro negozio di sciarpe con sede a Monza;
io avevo un'impresa individuale ma l'attività è chiusa;
mio marito ha una sua attività. A gennaio 2024 sono tornata in Cina e poi a luglio 2024 sono tornata in Italia per un mese e mezzo poi nuovamente in Cina fino a ieri. Io vivo stabilmente in Cina, anche se viaggio, perché le gemelle sono ancora piccole e hanno bisogno di cure.”
La parte resistente ha dichiarato:”E' vero quanto riferito da mia moglie sui suoi spostamenti dall'Italia alla Cina. Le ragazze erano già in Cina nel 2019. Mia figlia più grande ha sempre vissuto con me in
Italia salvo che dal 2021 al luglio del 2023 quando è tornata in Italia a stare con me. Quando io sono tornato in Cina nel 2021 ho trovato mia moglie con un altro uomo. Io pago la retta scolastiche delle figlie in Cina;
le figlie hanno acceso al mio conto corrente cinse tramite un app;
loro utilizzano l conto in autonomia. Io sono commerciante all'ingrosso”.
Alla successiva udienza del 18 marzo 2025 ore 12.30 i difensori delle parti hanno insistito nella pronuncia sullo status chiedendo concordemente l'applicazione della legge cinese per il divorzio diretto e nelle ulteriori domande avanzate.
Hanno, poi, discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito, il Giudice delegato, sollevata la questione di giurisdizione in punto responsabilità genitoriale e mantenimento delle minori, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa della camera di consiglio del 9 aprile 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità cinese, è in Italia
l'ultima residenza abituale dei coniugi ed il ricorrente vi risiede ancora.
Le parti hanno concordemente chiesto l'applicazione della legge cinese per la pronuncia di divorzio diretto.
E' applicabile la legge cinese ex art. 5 lett. c) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello
Stato di cittadinanza dei coniugi.
Sussiste la giurisdizione del Giudice italiano sulle obbligazioni alimentari tra coniugi ex art. 3 lett. a) del Reg. CE n. 4/09.
La legge applicabile è quella italiana ex art. 4 n. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/07. pagina 4 di 6 Difetta, invece, la giurisdizione del Giudice italiano riguardo alle questioni attinenti la responsabilità sulle figlie minori ex art. 7 del regolamento UE 1111/2019, essendo la residenza abituale delle minori in Cina, e quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento delle stesse in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Milano il
16/11/2005 iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2005, atto n1935, parte I).
Le parti hanno concordemente dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis causa espressa di divorzio ex art. 1079 n. 5 del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese del 28/5/20.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla domanda di assegno divorzile
La domanda deve essere rigettata.
Parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile
Sulle spese di lite
Si compensano le spese di lite atteso il carattere necessario della pronuncia sullo statu e la pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle ulteriori domande avanzate dalle parti in punto responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e a Parte_2 CP_1
Milano il 16/11/2005 iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2005, atto n1935, parte I);
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
pagina 5 di 6 3) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione della sentenza sui
Registri dello Stato Civile e per quant'altro di competenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 9 aprile 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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