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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 731/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 731 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 8.4.2025, promossa da
P.IVA: , con sede legale in Avezzano alla Via Niccolò Paganini n. 69, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Franco PAOLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano, alla Via Monte Grappa n. 60
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo DEL TORTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Teramo, alla Via V. Irelli n. 6
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Compravendita - Somministrazione - Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- l'opponente ha così concluso: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Pescara per le causali meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 231/2023 (R.G. n. 413/2023) emesso il 02/05/2023 dal Tribunale Ordinario di
Avezzano; nel merito: - in via preliminare, laddove la suestea eccezione dovesse rimanere disattesa, dichiarare infondata e, per l'effetto, rigettare la pretesa creditoria della e, quindi, Controparte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 231/2023
(R.G. n. 413/2023) emesso il 02/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Avezzano, previa declaratoria
1 di insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme così come ingiunte;
- in via subordinata, per le motivazioni di cui in narrativa, accertare la somma effettivamente dovuta, se dovuta, all
[...]
CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%), giusta notula che verrà prodotta in prosieguo di giudizio”;
- l'opposta società ha rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito: rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: respingere in ogni sua parte l'opposizione e, per l'effetto, condannare la opponente al pagamento nei confronti dell della Controparte_1 somma di € 25.847,23=, oltre interessi ex D.lgs. 231/2022, ovvero di quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto ricorso per ingiunzione di pagamento depositato presso questo Tribunale la
[...] ha dedotto di essere creditrice della società in forza della fornitura CP_1 Parte_1 di merci meglio descritta nella fattura n. 2022/00/000179 del 30.5.2022 per la somma di €
25.847,23 oltre interessi nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/2002.
In accoglimento della domanda monitoria, in data 2.5.2023 veniva pronunciato il decreto 231/2023 recante ingiunzione di pagamento della somma indicata, accessori e spese di lite liquidate nel provvedimento stesso.
B. All'esito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la in data 9.6.2023 Parte_1 provvedeva a notificare tempestivamente atto di citazione in opposizione, iscrivendo lo stesso a ruolo il 16.6.2023.
A mezzo di tale atto l'opponente ha, in sostanza:
- eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in considerazione della previsione di cui all'art. 14 del contratto di fornitura del 26.4.2022 ripassato tra le parti;
- dedotto come tale contratto di fornitura aveva ad oggetto ferro lavorato da impiegarsi nella costruzione di una opera pubblica da parte della Il corrispettivo per la fornitura Parte_1 era indicato in contratto in € 900,00 per tonnellata, oltre spese di lavorazione, trasporto, scarico ed extra, per finali € 1.425,00/tonnellata. L'importo-base di € 900,00 sarebbe stato stabilito alla sottoscrizione del contratto in base alle quotazioni ufficiali dell'acciaio da costruzione secondo le rilevazioni settimanali “SiderWeb”, con accordo delle parti (art. 1 del contratto) di procedere alla revisione del prezzo per ogni fornitura;
2 - allegato come la avrebbe richiesto tre distinte forniture di materiale in data Parte_1
16.5.2022, 24.5.2022 e 26.5.2022 a fronte della quali sarebbe, invece, stata emessa una unica fattura (per complessivi € 45.847,23) fatta valere in monitorio. A seguito delle incongruenze di prezzo la avrebbe, dunque, provveduto al pagamento, il 26.8.2022, della Parte_1 minor somma di € 20.000,00;
- dedotto come vi sarebbe stato uno scambio di comunicazione, nel corso del quale l'opponente rappresentava come fosse stato praticato un prezzo maggiore rispetto alle quotazioni ufficiali al momento della fornitura della merce ed emissione delle fatture, in violazione dell'art. 1 dell'accordo. In particolare il prezzo base del ferro al 30.5.2022, data della fatturazione, sarebbe stato pari ad € 802,00 per tonnellata e, dunque, il corrispettivo unitario andava determinato in € 1.325,00/tonnellata in luogo di € 1.425,00. La vrebbe, Controparte_1 dunque, replicato affermando come fosse stata commissionata una unica fornitura di 52,427 tonnellate di ferro;
- contestato pure il quantitativo della fornitura in quanto le 52,427 tonnellate indicate erano solamente stimate in via presuntiva laddove, nel corso di esecuzione dell'appalto la ebbe a effettuare distinte richieste di fornitura in base alle esigenze e, Parte_1 dunque, per 15.030,77 kg. di ferro in luogo dei 25.684 kg. fatturati dalla controparte;
- contestato, quindi, pure i documenti di trasporto prodotti sotto il profilo della quantità di ferro consegnato e prezzo praticato evidenziando come il quantitativo in essi descritto non sia compatibile con la contabilità dell'appalto e, in particolare, computo metrico estimativo, libretto dei sottocomputi del 29.7.2022 e verbale del 25.10.2022 dai quali, appunto, si evincerebbe il complessivo impiego in cantiere di 15.030,77 kg. di ferro.
Ritenuto, dunque, l'inesistenza del credito, l'opponente ha concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio la deducendo: Controparte_1
- l'infondatezza della eccezione di incompetenza posto che la clausola contrattuale sarebbe stipulata nell'interesse esclusivo della stessa opposta che, dunque, potrebbe non avvalersene, come in effetti avvenuto nel caso di specie essendo stata proposta domanda in base al foro generale;
- quanto al corrispettivo, come il rapporto tra le parti consisterebbe in una unica fornitura, con consegna ripartita, del che non opera alcuna previsione di revisione del corrispettivo, correttamente indicato in complessivi € 1.425,00 per tonnellata;
- le quantità effettivamente fornite sarebbero pari a 25.684 kg. come dalle due distinte di lavorazione del 29.4.2022 e 5.5.2022 inoltrate dalla nonché dai tre documenti di trasporto, Parte_1 sottoscritti dalla stessa opponente.
3 Ha, quindi, domandato concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concluso come sopra riportato.
C. Con ordinanza datata 18.5.2024 veniva accolta la richiesta di cui all'art. 648 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata udienza di rimessione in decisione.
***
1. In via pregiudiziale di rito si osserva come, secondo quanto già argomentato nella sopra detta ordinanza, l'eccezione di incompetenza per territorio sia infondata.
All'art. 14 del contratto del 26.4.2022 le parti convennero, testualmente, “foro competente per qualsiasi controversia insorta tra le parti è quello di Pescara”.
La clausola con la quale le parti stabiliscano un foro convenzionale produce il normale effetto di creare un foro concorrente e non già esclusivo. La designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone, infatti, una espressa pattuizione – non desumibile neppure in via logica da elementi presuntivi – dovendo, per converso, essere inequivoca e non lasciare adito a dubbi circa l'intenzione delle parti di escludere la determinazione della competenza per territorio secondo gli altri criteri legali;
in tal caso la parte eccipiente non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (Cass. Sez. 3, 17.7.2023, Ord. 20713). Nel caso di specie fa, dunque, difetto la previsione di esclusività e l'eccezione di parte opponente è fondata esclusivamente sul tale erroneo convincimento.
Ne consegue come l'eccezione sia infondata e debba, invece, essere ritenuta la competenza di questo Tribunale.
2. Quanto alla contestazione circa il corrispettivo praticato appare dirimente operare la corretta ricostruzione del rapporto contrattuale e qualificare lo stesso.
Anzitutto si evidenzia come la fornitura di ferro lavorato era intesa a soddisfare una specifica esigenza della e, cioè, consentirle l'esecuzione delle prestazioni a suo carico Parte_1 nell'ambito di opere di adeguamento sismico della scuola media statale “D. Puglisi” di Ortona (CH).
In data 16.5.2022, 24.5.2022 e 26.5.2022 la effettuava tre consegne presso CP_1 CP_1 il cantiere in questione, come comprovato dai documenti di trasporto prodotti dall'opposta (doc. 3) e non oggetto di disconoscimento della sottoscrizione.
Le lavorazioni del ferro consegnato erano eseguite a seguito dell'inoltro da parte di Parte_1 delle distinte di lavorazione del 29.4.2022 e del 5.5.2022 (doc. 8), recanti le caratteristiche tecniche ferro lavorato da approntare, pure sottoscritte dalla opponente e non disconosciute.
Si ritiene come l'impiego del termine “fornitura”, pure corrente nella prassi, non rimandi in alcun modo al contratto di somministrazione posto che in effetti non si è qui in presenza di un contratto propriamente di durata, cioè avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche, ma solo di un
4 contratto ad esecuzione prolungata. In particolare, nel caso di specie, non è l'elemento temporale a individuare la consistenza delle prestazioni ma sono queste a riverberarsi sul primo.
L'interesse della era, infatti, quella di approvvigionarsi del ferro lavorato da Parte_1 impiegarsi in uno specifico appalto, del che è una esigenza unitaria. La circostanza che la consegna fosse stata ripartita vale all'evidenza solo a raccordare, nell'ambito di tale unitaria esigenza, le tempistiche di esecuzione dell'appalto con quelle di produzione del ferro lavorato.
E' stato da ultimo affermato condivisibilmente che il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), cosicché ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto (Cass. Sez. 3, 11.11.2021, Ord. 33559).
Certo è che nel caso di specie si sia, dunque, in presenza di un unico rapporto e di una unica prestazione potendo solamente discorrersi, ma ciò qui non rileverebbe, se si tratti invero di vendita c.d. a costruire, vendita c.d. in produzione ovvero di appalto.
Svolte tali considerazioni è evidente come, trattandosi di unico rapporto, non risulta applicabile la clausola di cui all'art. 1 delle condizioni contrattuali che, invero, parrebbe inserirsi piuttosto all'interno di un contratto-quadro, teso a disciplinare anche futuri rapporti.
Consegue che il corrispettivo unitario sia pari a € 1.425,00 per tonnellata, oltre IVA.
La conclusione è pure giustificata nella complessiva economia del contratto posto che l'esecuzione
è avvenuta in arco temporale non particolarmente apprezzabile cosicché il prezzo pattuito vale ad assicurare una certa e prevedibile remunerazione dell'opera di trasformazione del ferro, assumendosi che questo fosse già a magazzino della essendo, peraltro, in Controparte_1 ogni caso erroneo il riferimento dell'opponente al prezzo di mercuriale al tempo della fatturazione dovendo, semmai e in astratto, aversi riguardo alla data delle distinte di lavorazione (al 3.5.2022 il prezzo era € 877,00/tonnellata – v. doc. 6 parte opponente).
Infine si evidenzia come l'art. 1 invocato dall'opponente stabilisca un dovere di rinegoziazione in caso di variazioni “apportate dalle ferriere fornitrici”. Ciò starebbe a significare che non vi sia esattamente una indicizzazione del corrispettivo ma solo un dovere regolato dalla buona fede di contrattare e senza che l'oggetto sia già determinabile e, comunque, le variazioni rilevanti sono quelle scaturite dai fornitori della e non già desumibili dalle rilevazioni Controparte_1 di mercato, per loro natura esprimenti una media.
2. In relazione alle quantità di ferro lavorato forniti si osserva quanto appresso.
5 Anzitutto dalle distinte di lavorazione si evince certamente come la opponente avesse richiesto complessivi 25,684 tonnellate di ferro (17,518+0,262+7,904 tonnellate).
I documenti di trasporto, regolarmente sottoscritti e, si ripete, non disconosciuti comprovano, assumendo portata di dichiarazione di scienza a valenza confessoria, come il ferro lavorato, nella quantità indicata, fosse stato consegnato alla opponente, entrando nella sua materiale disponibilità con quanto ne consegue in punto di liberazione del debitore (ulteriormente, seppure ultroneamente, ribadita dall'art. 11 delle condizioni contrattuali).
Tale prova non potrebbe essere scalfita nella sua portata da quanto risulta dalla contabilità del contratto di appalto posto che si tratta di documenti afferenti un distinto rapporto, né la stessa sarebbe idonea a infirmare la portata confessoria predetta (occorrerebbe provare l'errore di fatto del confitente) né può logicamente escludersi che il materiale consegnato sia stato in altro modo impiegato.
3. La moltiplicazione del quantitativo di ferro lavorato consegnato per il corrispettivo come sopra accertato, con sommatoria delle ulteriori incontestate voci (prove e certificazioni, trasporto e gru) conduce all'importo indicato nella fattura agli atti e, sottratto l'acconto versato, si perviene al residuo credito per il quale è stata proposta domanda monitoria.
Deve, conclusivamente, ritenersi la infondatezza dell'opposizione, meritevole dunque di rigetto.
4. In difetto dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio di soccombenza. Quanto alla liquidazione degli onorari deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento, al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti in ragione della natura documentale del compendio probatorio e della sostanziale ripetitività delle argomentazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.387,00 oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%).
Così deciso, in data 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 731 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 8.4.2025, promossa da
P.IVA: , con sede legale in Avezzano alla Via Niccolò Paganini n. 69, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Franco PAOLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano, alla Via Monte Grappa n. 60
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo DEL TORTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Teramo, alla Via V. Irelli n. 6
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Compravendita - Somministrazione - Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- l'opponente ha così concluso: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Pescara per le causali meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 231/2023 (R.G. n. 413/2023) emesso il 02/05/2023 dal Tribunale Ordinario di
Avezzano; nel merito: - in via preliminare, laddove la suestea eccezione dovesse rimanere disattesa, dichiarare infondata e, per l'effetto, rigettare la pretesa creditoria della e, quindi, Controparte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 231/2023
(R.G. n. 413/2023) emesso il 02/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Avezzano, previa declaratoria
1 di insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme così come ingiunte;
- in via subordinata, per le motivazioni di cui in narrativa, accertare la somma effettivamente dovuta, se dovuta, all
[...]
CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%), giusta notula che verrà prodotta in prosieguo di giudizio”;
- l'opposta società ha rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito: rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: respingere in ogni sua parte l'opposizione e, per l'effetto, condannare la opponente al pagamento nei confronti dell della Controparte_1 somma di € 25.847,23=, oltre interessi ex D.lgs. 231/2022, ovvero di quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto ricorso per ingiunzione di pagamento depositato presso questo Tribunale la
[...] ha dedotto di essere creditrice della società in forza della fornitura CP_1 Parte_1 di merci meglio descritta nella fattura n. 2022/00/000179 del 30.5.2022 per la somma di €
25.847,23 oltre interessi nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/2002.
In accoglimento della domanda monitoria, in data 2.5.2023 veniva pronunciato il decreto 231/2023 recante ingiunzione di pagamento della somma indicata, accessori e spese di lite liquidate nel provvedimento stesso.
B. All'esito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la in data 9.6.2023 Parte_1 provvedeva a notificare tempestivamente atto di citazione in opposizione, iscrivendo lo stesso a ruolo il 16.6.2023.
A mezzo di tale atto l'opponente ha, in sostanza:
- eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in considerazione della previsione di cui all'art. 14 del contratto di fornitura del 26.4.2022 ripassato tra le parti;
- dedotto come tale contratto di fornitura aveva ad oggetto ferro lavorato da impiegarsi nella costruzione di una opera pubblica da parte della Il corrispettivo per la fornitura Parte_1 era indicato in contratto in € 900,00 per tonnellata, oltre spese di lavorazione, trasporto, scarico ed extra, per finali € 1.425,00/tonnellata. L'importo-base di € 900,00 sarebbe stato stabilito alla sottoscrizione del contratto in base alle quotazioni ufficiali dell'acciaio da costruzione secondo le rilevazioni settimanali “SiderWeb”, con accordo delle parti (art. 1 del contratto) di procedere alla revisione del prezzo per ogni fornitura;
2 - allegato come la avrebbe richiesto tre distinte forniture di materiale in data Parte_1
16.5.2022, 24.5.2022 e 26.5.2022 a fronte della quali sarebbe, invece, stata emessa una unica fattura (per complessivi € 45.847,23) fatta valere in monitorio. A seguito delle incongruenze di prezzo la avrebbe, dunque, provveduto al pagamento, il 26.8.2022, della Parte_1 minor somma di € 20.000,00;
- dedotto come vi sarebbe stato uno scambio di comunicazione, nel corso del quale l'opponente rappresentava come fosse stato praticato un prezzo maggiore rispetto alle quotazioni ufficiali al momento della fornitura della merce ed emissione delle fatture, in violazione dell'art. 1 dell'accordo. In particolare il prezzo base del ferro al 30.5.2022, data della fatturazione, sarebbe stato pari ad € 802,00 per tonnellata e, dunque, il corrispettivo unitario andava determinato in € 1.325,00/tonnellata in luogo di € 1.425,00. La vrebbe, Controparte_1 dunque, replicato affermando come fosse stata commissionata una unica fornitura di 52,427 tonnellate di ferro;
- contestato pure il quantitativo della fornitura in quanto le 52,427 tonnellate indicate erano solamente stimate in via presuntiva laddove, nel corso di esecuzione dell'appalto la ebbe a effettuare distinte richieste di fornitura in base alle esigenze e, Parte_1 dunque, per 15.030,77 kg. di ferro in luogo dei 25.684 kg. fatturati dalla controparte;
- contestato, quindi, pure i documenti di trasporto prodotti sotto il profilo della quantità di ferro consegnato e prezzo praticato evidenziando come il quantitativo in essi descritto non sia compatibile con la contabilità dell'appalto e, in particolare, computo metrico estimativo, libretto dei sottocomputi del 29.7.2022 e verbale del 25.10.2022 dai quali, appunto, si evincerebbe il complessivo impiego in cantiere di 15.030,77 kg. di ferro.
Ritenuto, dunque, l'inesistenza del credito, l'opponente ha concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio la deducendo: Controparte_1
- l'infondatezza della eccezione di incompetenza posto che la clausola contrattuale sarebbe stipulata nell'interesse esclusivo della stessa opposta che, dunque, potrebbe non avvalersene, come in effetti avvenuto nel caso di specie essendo stata proposta domanda in base al foro generale;
- quanto al corrispettivo, come il rapporto tra le parti consisterebbe in una unica fornitura, con consegna ripartita, del che non opera alcuna previsione di revisione del corrispettivo, correttamente indicato in complessivi € 1.425,00 per tonnellata;
- le quantità effettivamente fornite sarebbero pari a 25.684 kg. come dalle due distinte di lavorazione del 29.4.2022 e 5.5.2022 inoltrate dalla nonché dai tre documenti di trasporto, Parte_1 sottoscritti dalla stessa opponente.
3 Ha, quindi, domandato concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concluso come sopra riportato.
C. Con ordinanza datata 18.5.2024 veniva accolta la richiesta di cui all'art. 648 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata udienza di rimessione in decisione.
***
1. In via pregiudiziale di rito si osserva come, secondo quanto già argomentato nella sopra detta ordinanza, l'eccezione di incompetenza per territorio sia infondata.
All'art. 14 del contratto del 26.4.2022 le parti convennero, testualmente, “foro competente per qualsiasi controversia insorta tra le parti è quello di Pescara”.
La clausola con la quale le parti stabiliscano un foro convenzionale produce il normale effetto di creare un foro concorrente e non già esclusivo. La designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone, infatti, una espressa pattuizione – non desumibile neppure in via logica da elementi presuntivi – dovendo, per converso, essere inequivoca e non lasciare adito a dubbi circa l'intenzione delle parti di escludere la determinazione della competenza per territorio secondo gli altri criteri legali;
in tal caso la parte eccipiente non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (Cass. Sez. 3, 17.7.2023, Ord. 20713). Nel caso di specie fa, dunque, difetto la previsione di esclusività e l'eccezione di parte opponente è fondata esclusivamente sul tale erroneo convincimento.
Ne consegue come l'eccezione sia infondata e debba, invece, essere ritenuta la competenza di questo Tribunale.
2. Quanto alla contestazione circa il corrispettivo praticato appare dirimente operare la corretta ricostruzione del rapporto contrattuale e qualificare lo stesso.
Anzitutto si evidenzia come la fornitura di ferro lavorato era intesa a soddisfare una specifica esigenza della e, cioè, consentirle l'esecuzione delle prestazioni a suo carico Parte_1 nell'ambito di opere di adeguamento sismico della scuola media statale “D. Puglisi” di Ortona (CH).
In data 16.5.2022, 24.5.2022 e 26.5.2022 la effettuava tre consegne presso CP_1 CP_1 il cantiere in questione, come comprovato dai documenti di trasporto prodotti dall'opposta (doc. 3) e non oggetto di disconoscimento della sottoscrizione.
Le lavorazioni del ferro consegnato erano eseguite a seguito dell'inoltro da parte di Parte_1 delle distinte di lavorazione del 29.4.2022 e del 5.5.2022 (doc. 8), recanti le caratteristiche tecniche ferro lavorato da approntare, pure sottoscritte dalla opponente e non disconosciute.
Si ritiene come l'impiego del termine “fornitura”, pure corrente nella prassi, non rimandi in alcun modo al contratto di somministrazione posto che in effetti non si è qui in presenza di un contratto propriamente di durata, cioè avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche, ma solo di un
4 contratto ad esecuzione prolungata. In particolare, nel caso di specie, non è l'elemento temporale a individuare la consistenza delle prestazioni ma sono queste a riverberarsi sul primo.
L'interesse della era, infatti, quella di approvvigionarsi del ferro lavorato da Parte_1 impiegarsi in uno specifico appalto, del che è una esigenza unitaria. La circostanza che la consegna fosse stata ripartita vale all'evidenza solo a raccordare, nell'ambito di tale unitaria esigenza, le tempistiche di esecuzione dell'appalto con quelle di produzione del ferro lavorato.
E' stato da ultimo affermato condivisibilmente che il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), cosicché ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto (Cass. Sez. 3, 11.11.2021, Ord. 33559).
Certo è che nel caso di specie si sia, dunque, in presenza di un unico rapporto e di una unica prestazione potendo solamente discorrersi, ma ciò qui non rileverebbe, se si tratti invero di vendita c.d. a costruire, vendita c.d. in produzione ovvero di appalto.
Svolte tali considerazioni è evidente come, trattandosi di unico rapporto, non risulta applicabile la clausola di cui all'art. 1 delle condizioni contrattuali che, invero, parrebbe inserirsi piuttosto all'interno di un contratto-quadro, teso a disciplinare anche futuri rapporti.
Consegue che il corrispettivo unitario sia pari a € 1.425,00 per tonnellata, oltre IVA.
La conclusione è pure giustificata nella complessiva economia del contratto posto che l'esecuzione
è avvenuta in arco temporale non particolarmente apprezzabile cosicché il prezzo pattuito vale ad assicurare una certa e prevedibile remunerazione dell'opera di trasformazione del ferro, assumendosi che questo fosse già a magazzino della essendo, peraltro, in Controparte_1 ogni caso erroneo il riferimento dell'opponente al prezzo di mercuriale al tempo della fatturazione dovendo, semmai e in astratto, aversi riguardo alla data delle distinte di lavorazione (al 3.5.2022 il prezzo era € 877,00/tonnellata – v. doc. 6 parte opponente).
Infine si evidenzia come l'art. 1 invocato dall'opponente stabilisca un dovere di rinegoziazione in caso di variazioni “apportate dalle ferriere fornitrici”. Ciò starebbe a significare che non vi sia esattamente una indicizzazione del corrispettivo ma solo un dovere regolato dalla buona fede di contrattare e senza che l'oggetto sia già determinabile e, comunque, le variazioni rilevanti sono quelle scaturite dai fornitori della e non già desumibili dalle rilevazioni Controparte_1 di mercato, per loro natura esprimenti una media.
2. In relazione alle quantità di ferro lavorato forniti si osserva quanto appresso.
5 Anzitutto dalle distinte di lavorazione si evince certamente come la opponente avesse richiesto complessivi 25,684 tonnellate di ferro (17,518+0,262+7,904 tonnellate).
I documenti di trasporto, regolarmente sottoscritti e, si ripete, non disconosciuti comprovano, assumendo portata di dichiarazione di scienza a valenza confessoria, come il ferro lavorato, nella quantità indicata, fosse stato consegnato alla opponente, entrando nella sua materiale disponibilità con quanto ne consegue in punto di liberazione del debitore (ulteriormente, seppure ultroneamente, ribadita dall'art. 11 delle condizioni contrattuali).
Tale prova non potrebbe essere scalfita nella sua portata da quanto risulta dalla contabilità del contratto di appalto posto che si tratta di documenti afferenti un distinto rapporto, né la stessa sarebbe idonea a infirmare la portata confessoria predetta (occorrerebbe provare l'errore di fatto del confitente) né può logicamente escludersi che il materiale consegnato sia stato in altro modo impiegato.
3. La moltiplicazione del quantitativo di ferro lavorato consegnato per il corrispettivo come sopra accertato, con sommatoria delle ulteriori incontestate voci (prove e certificazioni, trasporto e gru) conduce all'importo indicato nella fattura agli atti e, sottratto l'acconto versato, si perviene al residuo credito per il quale è stata proposta domanda monitoria.
Deve, conclusivamente, ritenersi la infondatezza dell'opposizione, meritevole dunque di rigetto.
4. In difetto dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio di soccombenza. Quanto alla liquidazione degli onorari deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento, al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti in ragione della natura documentale del compendio probatorio e della sostanziale ripetitività delle argomentazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.387,00 oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%).
Così deciso, in data 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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