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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2605/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/005/EM/000001535/0/002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2024 e depositato in data 15 ottobre
2024, il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del padre Nominativo_1, deceduto il 07.11.2020 in Petrizzi (CZ), elettivamente domiciliato in Montepaone Lido presso lo studio dell'avv.
Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione sanzioni n. 2021/005/EM/000001535/0/002 di euro 200,00 oltre spese di notifica, recapitato/notificato agli eredi il 23 luglio 2024, relativa alla registrazione dell'Ordinanza assegnazione somme R.G.E. n. 3669/2019 Tribunale di Catanzaro Esecuzioni mobiliari.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
ERRORE DI PERSONA, ERRORE CODICE FISCALE:
afferma infatti che risulta evidente il difetto di legittimazione passiva del defunto Nominativo_1
, per erronea individuazione della parte processuale, tenuta al pagamento della registrazione dell'atto giudiziario. Per tale evidente errore, in data 24.07.2024 è stata inoltrata alla resistente Agenzia delle Entrate, istanza in autotutela di annullamento avviso di liquidazione, con allegata documentazione estratta dal fascicolo processuale del Tribunale di Catanzaro, ove risulta l'evidente difetto di legittimazione passiva – istanza protocollata il 25.07.2024 n. 86106 e mai riscontrata -- inviata per conoscenza anche al
Tribunale di Catanzaro.
L'Agenzia Entrate si è costituita in giudizio il 23 ottobre 2024, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti con le quali comunica che avendo preso atto che vi è stato un errore di persona dovuto ad erronea indicazione dei dati anagrafici da parte del Tribunale di Catanzaro, ha emesso provvedimento di annullamento dell'avviso di liquidazione.
L'Ufficio avanza altresì richiesta di compensazione delle spese atteso che l'avviso di liquidazione è stato emesso su dati erroneamente indicati dal Tribunale (come peraltro riconosciuto dal ricorrente).
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dei documenti depositati emerge che effettivamente l'atto impugnato ha formato oggetto di annullamento da parte dell'Ufficio.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 46 D.lvo n. 546/1992 per la declaratoria di estinzione del processo con cessazione della materia del contendere.
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, attesa la complessità della vicenda, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2605/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/005/EM/000001535/0/002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2024 e depositato in data 15 ottobre
2024, il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del padre Nominativo_1, deceduto il 07.11.2020 in Petrizzi (CZ), elettivamente domiciliato in Montepaone Lido presso lo studio dell'avv.
Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione sanzioni n. 2021/005/EM/000001535/0/002 di euro 200,00 oltre spese di notifica, recapitato/notificato agli eredi il 23 luglio 2024, relativa alla registrazione dell'Ordinanza assegnazione somme R.G.E. n. 3669/2019 Tribunale di Catanzaro Esecuzioni mobiliari.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
ERRORE DI PERSONA, ERRORE CODICE FISCALE:
afferma infatti che risulta evidente il difetto di legittimazione passiva del defunto Nominativo_1
, per erronea individuazione della parte processuale, tenuta al pagamento della registrazione dell'atto giudiziario. Per tale evidente errore, in data 24.07.2024 è stata inoltrata alla resistente Agenzia delle Entrate, istanza in autotutela di annullamento avviso di liquidazione, con allegata documentazione estratta dal fascicolo processuale del Tribunale di Catanzaro, ove risulta l'evidente difetto di legittimazione passiva – istanza protocollata il 25.07.2024 n. 86106 e mai riscontrata -- inviata per conoscenza anche al
Tribunale di Catanzaro.
L'Agenzia Entrate si è costituita in giudizio il 23 ottobre 2024, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti con le quali comunica che avendo preso atto che vi è stato un errore di persona dovuto ad erronea indicazione dei dati anagrafici da parte del Tribunale di Catanzaro, ha emesso provvedimento di annullamento dell'avviso di liquidazione.
L'Ufficio avanza altresì richiesta di compensazione delle spese atteso che l'avviso di liquidazione è stato emesso su dati erroneamente indicati dal Tribunale (come peraltro riconosciuto dal ricorrente).
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dei documenti depositati emerge che effettivamente l'atto impugnato ha formato oggetto di annullamento da parte dell'Ufficio.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 46 D.lvo n. 546/1992 per la declaratoria di estinzione del processo con cessazione della materia del contendere.
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, attesa la complessità della vicenda, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.