Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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22 novembre 1997
22 novembre 1997
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- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2024, n. 476Provvedimento: […] 5 prime cure non abbia correttamente applicato i principi comunitari di libero stabilimento e libera prestazione di servizi, omettendo, inoltre, di pronunciare sulla doglianza relativa al rapporto tra la sanzione amministrativa de qua e la sussistenza del reato penale di cui all'art. 4Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- opposizione ordinanza ingiunzione·
- licenza art. 86 TULPS·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- art. 110 comma 9 TULPS·
- discrezionalità amministrativa·
- licenza art. 88 TULPS·
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