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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2563/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2563/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 06/05/2024 da:
(CF ) Controparte_1 C.F._1 con l'avv. BRUGIONI CLAUDIA
e:
(CF ) Email_1 C.F._2 con l'avv. BONOTTO MAURIZIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 04/06/2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c. Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
15/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 2563/2024 V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/05/1985 da
[...]
(n. a Conegliano (TV) il 18/11/1962) e (n. a Vazzola (TV) CP_1 Parte_1 il 10/01/1959), trascritto al n. 38, parte II, Serie A, anno 1985 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CONEGLIANO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Conegliano (TV) in data 25.05.1985, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Conegliano.
2. Disporre in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie Parte_1 Controparte_1 corrispondendo alla stessa, ferme restando le attuali condizioni economiche, la somma mensile di € 325,00= - indicizzabile annualmente secondo gli indici Istat - da versarsi anticipatamente ogni mese entro il giorno 5 a mezzo bonifico bancario.
3. I ricorrenti si danno atto di aver risolto qualsivoglia questione economica esistente tra gli stessi e che null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro se non il rispetto degli obblighi assunti con il presente ricorso.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CONEGLIANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera