Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, nella persona del dott. Vincenzo Del
Sorbo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.180 del R.G.A.C. 2022, avente ad oggetto: RISARCIMENTO
DANNI
TRA
, elettivamente domiciliata in Scafati, alla via Dante Alighieri n.102, Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Lidia Manfredini e Daniela Barbato che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Torre Annunziata alla via Controparte_1
Fusco n.55 presso lo studio dell'avv. Salvatore Roberto Oliva che lo rappresenta e difende come da allegata delibera n.33 del 02.02.2022 nonché determina dirigenziale di conferimento incarico n.78 del 04.02.2022 ed in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione notificato---
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 07.01.2022, l'attrice come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il in persona Controparte_1
1
del Sindaco pro tempore, per ivi sentirlo condannare e previa declaratoria di esclusiva
CP_ responsabilità dell convenuto nella causazione dell'evento lesivo dedotto in lite ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti per le gravi lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro verificatosi in data 15.11.2019 alle ore 17:00 circa nel Comune di alla via Lepanto. CP_1
All'uopo, l'attrice deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, stava camminando a piedi sul marciapiede destro presente lungo la predetta strada con direzione
Santuario allorquando, in prossimità del civico n.227, perdeva l'equilibrio a causa della presenza di un dislivello della pavimentazione del marciapiede, dovuto al distacco e/o rottura di alcuni sampietrini e per l'effetto, cadeva rovinosamente al suolo con il lato destro del corpo riportando un forte trauma al braccio destro.
Nello specifico l'istante assumeva che la predetta buca non era prevedibile né tantomeno visibile in quanto, sul punto della caduta, la stessa si presentava ricoperta da fogli di giornale nonché da detriti, terriccio e/o sabbia;
né la sua pericolosità era evitabile non risultando la zona segnalata o transennata. Allegava l'istante che a seguito della caduta, subiva lesioni personali per le quali veniva trasportata dal figlio ivi presente presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Scafati ove, effettuato l'esame radiografico, le veniva diagnosticata la frattura del capitello radiale del gomito destro;
indi, recatasi il giorno seguente presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Sarno ivi l'istante veniva visitata, ingessata ed infine dimessa con prognosi di ulteriori indagini e terapie medico diagnostiche e riabilitative da seguire;
sottopostasi a visita medico legale veniva infine giudicata guarita con postumi valutati nella misura percentuale di invalidità permanente del 5%, oltre ITT di gg.25 e ITP di gg.30 al 50% come sintesi di una più lunga a scalare, corrispondente al periodo necessario per un sufficiente recupero funzionale come da consulenza medico legale di parte a firma della dott. che allegava. Persona_1
L'istante rappresentava infine di aver sollecitato l'ente comunale ad una definizione stragiudiziale della controversia mediante l'inoltro della messa in mora nonché dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma che le stesse erano rimaste prive di riscontri.
Incardinatosi il giudizio, con comparsa di costituzione del 22.04.2022 si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestando sia l'an che il Controparte_1
quantum debeatur, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo ex artt.163 n3 e
4 e 164 c.p.c. nonché la inammissibilità e improcedibilità della domanda;
nel merito,
2 R.G.A.C. n. 180/2022
concludeva per il rigetto della domanda attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto ed in subordine per il riconoscimento di un concorso di colpa del pedone nella causazione dell'evento lesivo come dedotto in lite con conseguente riduzione della percentuale di danno risarcibile.
Così integrato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. all'udienza cartolare di prima comparizione del 17.05.2022, ammessa la prova orale come articolata da parte attrice nonché quella contraria ed istruita la causa mediante l'escussione all'udienza del
21.09.2023 di due testi di parte attrice e ), formulata Testimone_1 Testimone_2 all'esito proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c disattesa da parte attrice, il giudicante, ritenuto non necessario l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attrice, all'udienza cartolare del 21.11.2024 sulle conclusioni come precisate dalle parti con le rispettive note, riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di repliche come da ordinanza resa in data 25.11.2024.
2. In rito.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione.
Invero «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019).
Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
La domanda è altresì proponibile oltre che procedibile avendo parte attrice provveduto a formulare richiesta di risarcimento danni tramite pec inoltrata in data 18.12.2020 al convenuto ente comunale nonché invito alla negoziazione assistita con pec del 27.07.2021 ( cfr. pec agli atti della produzione attorea con relative ricevute di consegna e di accettazione)
3. Nel merito.
3 R.G.A.C. n. 180/2022
La domanda della parte attrice è infondata e come tale dev'essere rigettata nei termini che seguono.
Preliminarmente giova ribadire che secondo il consolidato orientamento di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni cosiddetti pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 cc, il quale sancisce dunque una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorché, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario ( cfr. Cass. n. 1691 del 23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr.
Cass. civ. n. 3875/2016; Cass.civ. n. 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha (secondo i più) carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Ma a prescindere dalla ricostruzione di cui sopra e anche laddove si ritenga che la norma ponga semplicemente un'ipotesi di responsabilità di tipo “soggettivo”, anche se presunta, va osservato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n.
2660/2013).
Laddove poi l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con
4 R.G.A.C. n. 180/2022
affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia stata tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr.
Cass.civ. n.15779/2006; Cass.civ. n.15383/2006).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto lo scrivente ritiene che nel caso che ci occupa deve escludersi la sussistenza di tale responsabilità.
Invero va rilevato che la buca esistente sul marciapiede che ha determinato la caduta dell'attrice risulta di estensione non modesta, come si desume in maniera evidente dalle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e dalla prova orale raccolta in giudizio.
Deve ritenersi, pertanto, che tale buca anche se coperta da fogli di giornale, cartacce e detriti per come confermato dai testi escussi, era certamente visibile, sia per le menzionate dimensioni della stessa sia perché il sinistro in questione (per come dedotto da parte attrice e confermato dai testi) è avvenuto alle ore 17.00 e pertanto in condizioni di luminosità.
Senza considerare che, anche a voler ritenere non visibile una buca ricoperta da fogli di giornale, cartacce, e da detriti e terriccio, certamente erano visibili quest'ultimi, per cui ben avrebbe potuto l'attrice evitare di poggiare i piedi su tali rifiuti.
Invero, come non è prudente camminare su una buca, neppure è prudente camminare su fogli, carte detriti che avrebbero potuto nascondere ogni genere di pericolo, anche serissimo, onde la condotta del soggetto leso si pone come idonea ad assumere in via esclusiva la causalità dell'evento, per omissione di cautele doverose, “in primis” quella di aggirare – nella deambulazione- l'ostacolo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, deve concludersi che la caduta in questione è stata determinata da un comportamento distratto o imprudente della stessa attrice, la quale avrebbe dovuto prestare attenzione alle condizioni della strada e, in particolare , avrebbe dovuto evitare di poggiare i piedi in una zona che, seppur coperta da fogli di giornali e sampietrini sconnessi come dedotto, era certamente visibile ed evitabile, per la sua non modesta estensione e per l'esistenza di sufficiente luminosità essendosi il sinistro verificato alle ore 17.00.
Il fatto che l'infortunio si è certamente verificato a causa della disattenzione e scarsa diligenza della stessa danneggiata recide il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso ed esclude pertanto l'applicabilità della presunzione di cui al menzionato art.2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni si giunge anche nell'ipotesi in cui dovesse prospettarsi una responsabilità ex art.2043 c.c., non sussistendo i requisiti del pericolo occulto connotato dalla c.d. “ insidia e trabocchetto” ( cui fa riferimento l'orientamento tradizionale della
5 R.G.A.C. n. 180/2022
giurisprudenza che inquadra nella fattispecie di cui all'art.2043 c.c. l'ipotesi di responsabilità della P.A. per omessa manutenzione di strada adibita a pubblico transito), difettando nella specie – per quanto sopra evidenziato- sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento dannoso.
4. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'effettivo non perfetto stato di manutenzione del marciapiede e dell'effettiva produzione di un danno nella sfera personale dell'attrice sussistono giusti motivi per compensare integralmente le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sezione II civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda attorea e dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 11.3.2025.
Il Giudice
6