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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Viviana Criscuolo Presidente relatore
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice
Dott.ssa Ilaria Caserta Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 23283 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 156 presso lo studio dell'Avv.
Mara Biancamano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.02.2025 il difensore della ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso anagrafico, da femminile a maschile, e di sostituzione del nome da “ in “ ”, rinunciando Pt_1 Persona_1 alla domanda di autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.10.2024, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ nei registri dello stato civile, nonché Persona_1 Pt_1
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile e che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
All'udienza del 04.02.2025, il Giudice procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava: “Nell'abitazione ove risiedo, abito sostanzialmente da solo, in quanto mio padre spesso vive a casa della compagna, pur non facendomi mancare la sua presenza;
io lavoro in un'impresa di pulizie. Per quanto io mi ricordi, sin dall'asilo, mi piacevano le bambine, e mi piaceva stare in compagnia dei bambini;
io mi sono sempre sentito un maschio;
la certezza di tale mio stato l'ho avuta alle scuole superiori. Ricordo che il mio aspetto femminile mi impediva di chiedere ad una ragazza che mi piaceva di uscire, e questa cosa era per me un grandissimo problema.
Ho cominciato la terapia ormonale soltanto nel 2023, non perché prima non avessi consapevolezza, ma perché, anche se i miei genitori mi vedevano differente, non sapevano come aiutarmi a risolvere questo problema che io sentivo;
nel 2013 è venuta a mancare mia madre e, nonostante io fossi già fermamente convinto di voler fare la mastectomia, ho dovuto aspettare di avere le risorse economiche necessarie;
l'inizio del percorso endocrinologico e, dopo pochi mesi la mastectomia, li ho vissuti come una liberazione. Ho fatto l'operazione di mastectomia privatamente in quanto non volevo più aspettare i tempi della sanità pubblica, in quanto vivevo il mio corpo come un disagio. Mio padre ha accettato il mio cambiamento;
la relazione sentimentale più lunga che ho avuto, dal 2015 al 2020, è stata con una donna e si è interrotta perché, mentre lei voleva una donna accanto a sé, io sentivo forte il bisogno di trasformarmi giorno dopo giorno, sempre di più, in quello che sono e voglio diventare e, conseguentemente, avevo una progettualità di famiglia in cui mi vedevo padre. Ho deciso di chiamarmi perché il primo è il nome di mio nonno Persona_1
e il secondo è un nome che, declinandosi sia al maschile che al femminile, mi ha accompagnato in questo percorso di trasformazione. Per il momento, non penso di procedere ad ulteriori interventi chirurgici perché sono in menopausa precoce da circa
5 anni e perché, allo stato, non ritengo di effettuare ulteriori interventi demolitivi/ricostruttivi dei caratteri sessuali primari;
non so dire se in futuro cambierò idea;
allo stato non penso sia necessario per sentirmi uomo”.
A tale udienza, il difensore e la parte dichiaravano di rinunciare alla domanda sub
2, relativa all'autorizzazione al trattamento chirurgico, e chiedevano di poter concludere, rinunciando ai termini di cui all'art. 281 terdecies e all'art. 275 bis cpc,
e pertanto concludevano per l'accoglimento della domanda sub 1, relativa alla rettifica del sesso e la sostituzione del nome.
Il Giudice relatore riservava la causa in decisione senza termini, mandando gli atti al PM per le conclusioni. Il Pubblico Ministero, in data 06.02.2025, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015). Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Unità Operativa Complessa di
Psichiatria e Psicologia, si evidenzia in una condizione di Disforia di Parte_1
Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordini della Differenziazione
Sessuale, in fase di post-transizione.
Inoltre, dalla relazione medica del 02.07.2024, a firma del Prof. Dott. Per_2
le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente
[...] motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato è possibile confermare la diagnosi già precedentemente formulata di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordini della
Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione. Sempre sulla base di quanto emerso nel corso del colloquio di valutazione effettuato, stando la piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. Moccia di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda necessitata/o ad esibire i propri documenti di Parte_2 identità, oltre che consentirle/gli un più facile nuovo accesso al mondo del lavorativo.
D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e irreversibilità dell'intervento chirurgico di isterosalpingectonia bilaterale con falloplastica, così come delle possibili complicanze nel post-operatorio di tali interventi, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli anche dalla modifica dei caratteri sessuali secondari raggiungibile attraverso di essi”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 04.02.2025. Nell'occasione ha confermato di voler dare Parte_1 seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e Pt_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome Persona_1
“ . Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale dà atto che, all'udienza del
04.02.2025, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla predetta domanda, in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Sul punto, si precisa che il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del
2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene, nel presente procedimento ha dimostrato inequivocabilmente Parte_1 di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati,
a prescindere dall'adeguamento chirurgico, in relazione al quale la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di autorizzazione, e per ricorrere al quale in ogni caso non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba Parte_1 essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome debba essere Pt_1 modificata in “ ” (Atto N. 613 p. I s. A sez. E - anno 1990 - Comune Persona_1 di NAPOLI).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/2/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Criscuolo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Viviana Criscuolo Presidente relatore
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice
Dott.ssa Ilaria Caserta Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 23283 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 156 presso lo studio dell'Avv.
Mara Biancamano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.02.2025 il difensore della ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso anagrafico, da femminile a maschile, e di sostituzione del nome da “ in “ ”, rinunciando Pt_1 Persona_1 alla domanda di autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.10.2024, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ nei registri dello stato civile, nonché Persona_1 Pt_1
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile e che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
All'udienza del 04.02.2025, il Giudice procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava: “Nell'abitazione ove risiedo, abito sostanzialmente da solo, in quanto mio padre spesso vive a casa della compagna, pur non facendomi mancare la sua presenza;
io lavoro in un'impresa di pulizie. Per quanto io mi ricordi, sin dall'asilo, mi piacevano le bambine, e mi piaceva stare in compagnia dei bambini;
io mi sono sempre sentito un maschio;
la certezza di tale mio stato l'ho avuta alle scuole superiori. Ricordo che il mio aspetto femminile mi impediva di chiedere ad una ragazza che mi piaceva di uscire, e questa cosa era per me un grandissimo problema.
Ho cominciato la terapia ormonale soltanto nel 2023, non perché prima non avessi consapevolezza, ma perché, anche se i miei genitori mi vedevano differente, non sapevano come aiutarmi a risolvere questo problema che io sentivo;
nel 2013 è venuta a mancare mia madre e, nonostante io fossi già fermamente convinto di voler fare la mastectomia, ho dovuto aspettare di avere le risorse economiche necessarie;
l'inizio del percorso endocrinologico e, dopo pochi mesi la mastectomia, li ho vissuti come una liberazione. Ho fatto l'operazione di mastectomia privatamente in quanto non volevo più aspettare i tempi della sanità pubblica, in quanto vivevo il mio corpo come un disagio. Mio padre ha accettato il mio cambiamento;
la relazione sentimentale più lunga che ho avuto, dal 2015 al 2020, è stata con una donna e si è interrotta perché, mentre lei voleva una donna accanto a sé, io sentivo forte il bisogno di trasformarmi giorno dopo giorno, sempre di più, in quello che sono e voglio diventare e, conseguentemente, avevo una progettualità di famiglia in cui mi vedevo padre. Ho deciso di chiamarmi perché il primo è il nome di mio nonno Persona_1
e il secondo è un nome che, declinandosi sia al maschile che al femminile, mi ha accompagnato in questo percorso di trasformazione. Per il momento, non penso di procedere ad ulteriori interventi chirurgici perché sono in menopausa precoce da circa
5 anni e perché, allo stato, non ritengo di effettuare ulteriori interventi demolitivi/ricostruttivi dei caratteri sessuali primari;
non so dire se in futuro cambierò idea;
allo stato non penso sia necessario per sentirmi uomo”.
A tale udienza, il difensore e la parte dichiaravano di rinunciare alla domanda sub
2, relativa all'autorizzazione al trattamento chirurgico, e chiedevano di poter concludere, rinunciando ai termini di cui all'art. 281 terdecies e all'art. 275 bis cpc,
e pertanto concludevano per l'accoglimento della domanda sub 1, relativa alla rettifica del sesso e la sostituzione del nome.
Il Giudice relatore riservava la causa in decisione senza termini, mandando gli atti al PM per le conclusioni. Il Pubblico Ministero, in data 06.02.2025, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015). Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Unità Operativa Complessa di
Psichiatria e Psicologia, si evidenzia in una condizione di Disforia di Parte_1
Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordini della Differenziazione
Sessuale, in fase di post-transizione.
Inoltre, dalla relazione medica del 02.07.2024, a firma del Prof. Dott. Per_2
le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente
[...] motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato è possibile confermare la diagnosi già precedentemente formulata di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordini della
Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione. Sempre sulla base di quanto emerso nel corso del colloquio di valutazione effettuato, stando la piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. Moccia di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda necessitata/o ad esibire i propri documenti di Parte_2 identità, oltre che consentirle/gli un più facile nuovo accesso al mondo del lavorativo.
D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e irreversibilità dell'intervento chirurgico di isterosalpingectonia bilaterale con falloplastica, così come delle possibili complicanze nel post-operatorio di tali interventi, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli anche dalla modifica dei caratteri sessuali secondari raggiungibile attraverso di essi”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 04.02.2025. Nell'occasione ha confermato di voler dare Parte_1 seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e Pt_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome Persona_1
“ . Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale dà atto che, all'udienza del
04.02.2025, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla predetta domanda, in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Sul punto, si precisa che il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del
2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene, nel presente procedimento ha dimostrato inequivocabilmente Parte_1 di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati,
a prescindere dall'adeguamento chirurgico, in relazione al quale la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di autorizzazione, e per ricorrere al quale in ogni caso non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba Parte_1 essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome debba essere Pt_1 modificata in “ ” (Atto N. 613 p. I s. A sez. E - anno 1990 - Comune Persona_1 di NAPOLI).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/2/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Criscuolo