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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3437 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
28/11/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. SAIEVA ALESSANDRO (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. D'ANIELLO CP_1 C.F._2
LUIGI (c.f. , che lo rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATO, appellante incidentale
E
(c.f. ), con l'Avv. MACCI CARLO Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), che la rappresenta e difende;
C.F._4
APPELLATA
E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._5 con gli Avv.ti QUERCIOLI ALESSANDRO (c.f. ), e C.F._6
CODEGONI FABIO ( ; C.F._7
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 758/2021 emessa dal Tribunale di r.g. n. 1 Latina in data 13/04/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto - in riforma della sentenza n. 758/2021 emessa dal Tribunale di Latina, Sezione I^ Civile, Giudice Dott.
Roberto Galasso, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3665/2010, pronunciata ex art. 281 sexies cpc in data 13.04.2021 – rigettare la domanda attorea siccome infondata;
3) IN
VIA SUBORDINATA: per il caso di conferma della condanna dell'appellante, ridurre l'entità della stessa secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità come in premessa richiamati. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Conclusioni di A. in via preliminare e in rito, dichiarare CP_1 inammissibile l'appello proposto dalla in ragione Parte_1 della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
B. Nel merito e in via principale: respingere l'appello proposto dalla perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
C. In via incidentale: in riforma parziale della impugnata
Sentenza, accogliere l'appello formulato in via incidentale dal Sig. e per CP_1
l'effetto intendere automaticamente estesa la domanda risarcitoria anche nei confronti della appellante ditta “ , con condanna di pagamento Parte_1 dell'An debeatur, anche delle spese del giudizio di primo grado, in solido all'appellata
. Con il favore delle spese del presente Giudizio, da distrarsi in Controparte_2 favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Conclusioni di “preliminarmente dichiarare inammissibile Controparte_2
l'appello proposto dalla poiché carente dei motivi Parte_1 specifici del gravame;
- sempre in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure sussistendone tutti i requisiti di legge;
- nel merito, in accoglimento dell'appello principale svolto dalla Parte_1 dichiarare non provato il danno richiesto e per l'effetto in riforma della sentenza di
[...]
r.g. n. 2 primo grado rigettare la domanda risarcitoria o quanto meno ridurla a quanto ritenuto di giustizia;
- sempre nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suestese eccezioni, in parziale accoglimento dell'appello incidentale promosso dal sig. CP_1 accertare e dichiarare unica responsabile per i fatti per cui è processo la Parte_1
e per l'effetto condannarla al pagamento diretto nei confronti del sig.
[...] di quanto ritenuto di giustizia con manleva in favore della;
CP_1 Controparte_2 con il favore delle spese.”.
Conclusioni di : “IN VIA PREGIUDIZIALE ED IN Controparte_3
RITO - accertata la carenza/inesistenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nei confronti del Sig. nel presente grado di giudizio, sia in Controparte_4 capo all'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, sia in capo agli appellati Sig. e CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiarare CP_2 inammissibile e/o improcedibile l'odierna impugnativa nei confronti dell'appellato Sig.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - nella Controparte_4 denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 758/2021 – R.G. 3665/2010, emessa in data
13.04.2021 e pubblicata il medesimo giorno dal Tribunale di Latina, Sez. I, Giudice
Unico Dott. Roberto Galasso. In ogni caso, con vittoria di compensi di lite, di spese vive ed anticipazioni borsuali, oltre alla rifusione degli oneri previdenziali, fiscali e delle spese generali in ragione del 15% come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello riguarda l'indebita diffusione dell'immagine di apparsa all'interno di una CP_1 inserzione pubblicitaria di un numero telefonico a pagamento “899” nell'anno 2010 sulle riviste “VIP” e “ASTRELLA”, facenti entrambe parte del gruppo editoriale
. Controparte_2
Incontestato il fatto, il tribunale di Latina ha condannato al Controparte_2 risarcimento del danno in favore di , liquidandolo in euro 22.058,00 CP_1 oltre interessi legali;
in accoglimento della relativa domanda ha condannato CP_5
a manlevare la da ogni esborso dipendente dalla
[...] Controparte_2 pronuncia.
Si rimanda all'integrale lettura del provvedimento impugnato.
r.g. n. 3 ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale. CP_1
e Controparte_2 Controparte_3 hanno resistito al gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale.
Lamenta i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale adottati dal tribunale, peraltro in assenza di allegazione e prova del suddetto detrimento.
In particolare, perché il primo giudice aveva fatto riferimento ai rapporti commerciali tra editore ed inserzionista, del tutto avulsi dalle conseguenze negative in ipotesi subite dal danneggiato, evidenziando anche che l'accostamento al mondo della cartomanzia non è di per sé lesivo dell'immagine di una persona.
Il tribunale di Latina aveva al riguardo notato: “Posto che, nel caso di lesione del diritto all'immagine, la quantificazione del danno patrimoniale risarcibile risulta tutt'altro che agevole, la giurisprudenza più recente utilizza a tal fine i criteri - peraltro di elaborazione giurisprudenziale - che si trovano ora enunciati nell'art. 128, L.
22.4.1941, n. 633 (sul diritto di autore), così come modificato dal D.Lgs. 16.3.2006, n.
140. In accordo a tali principi, il risarcimento del danno patrimoniale deve essere commisurato alla somma che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se - essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione - avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso. La liquidazione va compiuta in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto (C.
12433/2008).”... “In una simile prospettiva, è innegabile che la pubblicazione dell'immagine del D'IC su un inserto per appuntamenti e cartomanzia, abbia procurato una lesione del suo diritto ad una rappresentazione fedele al dato della realtà (diritto alla reputazione).” … “Trattandosi di danno non patrimoniale, il criterio di liquidazione deve necessariamente attingere al campo dell'equità. Sul punto si osserva come dal contratto stipulato tra la e la concessionaria per Controparte_2 la vendita degli spazi pubblicitari, (doc. 1 allegato al fascicolo di parte CP_6 convenuta) risulti (art. 8) un importo minimo garantito mensilmente, in favore dell'editore, di euro 80.000,00 oltre i.v.a. Orbene, tale valore può ben essere utilizzato
r.g. n. 4 ai fini della liquidazione equitativa del danno patito dall'attore, mediante valutazione speculare del corrispondente arricchimento del danneggiante.”… “In proposito, va considerato anche il prezzo corrisposto dall'inserzionista alla concessionaria, per la sponsorizzazione su riviste della e pari ad euro 10.200,00 (cfr. Controparte_2 doc. 2 allegato al fascicolo della , dovendosi presumere un maggior CP_6 guadagno dell'editore rispetto a quanto incassato dalla concessionaria. Va, peraltro, osservato come l'inserto in questione rappresenti una parte rilevante dello spazio pubblicitario della rivista, in quanto pubblicato in terza di copertina. Deve, altresì, tenersi conto del grado di diffusione della rivista e della sua notorietà nonché della natura professionale dell'editore convenuto e della connessa maggiore gravità della condotta. Risulta pertanto equo liquidare il danno in euro 20.000,00.”.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato solo in parte.
L'aver fatto ricorso - sebbene nella cornice dell'equità – al volume di affari generato dalle inserzioni pubblicitarie contenenti l'immagine dello studente universitario non appare criterio idoneo alla liquidazione del danno non patrimoniale da questi patito, evocando piuttosto la categoria del danno punitivo.
In assenza di specifiche allegazioni, diverse dalla falsa rappresentazione del soggetto nella comunità di riferimento (indebito accostamento alla cartomanzia a fini commerciali), nella determinazione equitativa del danno non può trascurarsi che esiste una casistica giurisprudenziale in materia di diffamazione che ha prodotto delle
“tabelle” che, sebbene non vincolanti, aiutano nella liquidazione del danno alla reputazione.
Nella versione dell'anno 2024 le tabelle elaborate dall'Osservatorio della
Giustizia di Milano prendono in considerazione numerose sentenze dei tribunali di
Roma, di Milano e di altre città. Per le diffamazioni di tenue entità è previsto un ristoro compreso tra 1.175,00 euro ed 11.750,00 euro, sulla base della limitata notorietà del diffamante e del diffamato, della tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, della limitata diffusione del mezzo diffamatorio, dello spazio della notizia diffamatoria, priva di risonanza mediatica, della tenue intensità elemento soggettivo, dell'eventuale intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
Ciò, si badi, sul presupposto che sia stata arrecata intenzionale offesa alla reputazione del soggetto, mentre nel caso in esame non può affermarsi l'intento diffamatorio.
A tale categoria di diffamazioni appare equo fare riferimento per liquidare il r.g. n. 5 danno non patrimoniale che il ha subito, collocabile nella fascia mediana e CP_1 quindi da determinare in 5.000,00 euro, tenuto conto che non vi era uno specifico intento diffamatorio nella condotta del danneggiante, sebbene certamente biasimabile per aver attinto da internet, verosimilmente a caso, l'immagine del usata per CP_1 pubblicizzare l'attività di cartomanzia, immagine che stante l'assenza di ogni notorietà del personaggio non aveva un valore in sé collegabile ai compensi pattuiti tra editore ed inserzionista per la campagna pubblicitaria.
Entro tali limiti va pertanto contenuta l'eventuale rivalsa della Controparte_2 contro , essendo solo il caso di sottolineare che, in assenza di appello Parte_1 dell'editore, nei suoi confronti è passata in giudicato la condanna così come disposta dal tribunale.
L'appello incidentale di . CP_1
Lamenta la mancata condanna di in solido con l'editore; ciò in quanto Parte_1 la domanda risarcitoria doveva intendersi automaticamente estesa al terzo chiamato in causa.
Al riguardo il primo giudice aveva così argomentato nel decidere sulla domanda di manleva dell'editore nei confronti di : “Quanto alla posizione della Parte_1
la stessa va condannata a manlevare la di Controparte_5 Controparte_2 quanto dalla stessa sostenuto per il ristoro dei danni liquidati in favore dell'attore, ivi comprese le relative spese di lite, in forza dell'art. 6 di cui alle condizioni generali di contratto allegate alla proposta irrevocabile del 12.11.2009, relativa al contratto tra la concessionaria e l'inserzionista (doc. 2 allegato al fascicolo della CP_6 Parte_1
. La infatti, si è impegnata a tenere indenne la concessionaria CP_6 Parte_1
e l'editore da ogni responsabilità verso terzi, risultando, pertanto, il relativo credito in capo alla in forza dell'art. 1411 c.c. (contratto a favore di Controparte_2 terzi).”.
Posto che la chiamata in causa era fondata sullo specifico titolo contrattuale, poi valorizzato dal giudice, non può operare l'estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato in causa. Peraltro in giurisprudenza (Cass. civ. sez. III, 14/12/2024, n.32556) si è affermato che “Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo
l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica
l'estensione automatica della domanda attorea al terzo.”.
r.g. n. 6 L'accoglimento solo parziale dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale, tenuto conto della posizione assunta dalle altre parti come ricavabile dalle conclusioni in epigrafe, giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello di limita ad Parte_1 euro 5.000,00 l'importo della eventuale rivalsa di nei suoi confronti;
rigetta CP_2 nel resto e compensa le spese del grado.
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il Con versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7