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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 737/2021 promossa da:
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), elettivamente domiciliate in Civitavecchia Parte_3 C.F._3
(Roma), Via Traiana n. 73, con l'avv. MATERA LORENZO , dal quale C.F._4 rappresentate e difese giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
) e per essa quale mandataria ), CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 9 00195 ROMA con l'avv. FEDERICI PIERLUIGI
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
) e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Roma, Via Barberini n. 86, con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 intervento
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e hanno proposto opposizione al decreto Parte_3 Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 1221/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 2.12.2020, con cui è stato loro ingiunto, quali fideiussori, il pagamento in favore di quale cessionaria, della somma di CP_1
€ 1.062.987,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo negativo dei rapporti bancari intrattenuti dalla fallita con di cui € 317.213,26 Controparte_5 Controparte_6 quale saldo del conto corrente n. 30028348 alla data del 1.1.2019; € 723.391,22 quale saldo del conto corrente n. 30028350 alla data del 14.6.2017; € 22.382,81 quale insoluto del mutuo chirografario n. 1001612133 alla data del 13.6.2017.
A sostegno dell'opposizione, hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sotto l'atto di fideiussione (doc. 7 del fascicolo monitorio) e hanno dedotto la natura usuraria dei tassi applicati;
inoltre, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 55 del
2.5.2005 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge Antitrust;
infine, hanno eccepito la nullità per indeterminatezza della pattuizione della commissione di massimo scoperto e l'illegittima applicazione delle valute c.d. “fittizie”, richiamando la relazione peritale allegata alla citazione.
Si è costituita quale mandataria di promuovendo istanza di CP_2 CP_1 verificazione dell'atto di fideiussione, di cui ha depositato l'originale (custodito in cassaforte), e contestando nel merito le avverse deduzioni ed eccezioni.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si è altresì costituita, in corso di causa, e per essa quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_3 Controparte_4 causa in virtù di contratto di cessione stipulato il 27 giugno 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione).
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata espletata una
CTU grafologica e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto ricordato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere
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della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio: i contratti di apertura di conto corrente e mutuo chirografario, l'atto di fideiussione omnibus rilasciato dalle opponenti, gli estratti conto integrali relativi ai rapporti per cui è causa.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
Invero, gli estratti conto devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dall'opponente. La giurisprudenza ha inoltre da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n.
14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010;
Cass. n. 11749/2006).
3. Parte opponente ha contestato la nullità dei contratti di conto corrente per usura c.d. bancaria, deducendo che il tasso di interesse pattuito sia superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula.
L'assunto è infondato.
Invero, dalla lettura della perizia di parte allegata alla citazione, risulta che parte opponente ha ricostruito il tasso effettivo globale, da confrontare con il tasso soglia, ricomprendendovi anche la percentuale dovuta a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sul punto, va osservato che l'art.
2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644
c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione retroattiva con riferimento ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener
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conto della commissione di massimo scoperto. Tale conclusione, già espressa dalla giurisprudenza della Suprema Corte a sezioni semplici (il riferimento è a Cass. civ. n. 22270 del 03/11/2016) è stata avallata dalla sentenza n. 16303 del 20/06/2018 emessa a Sezioni Unite di cui è utile riportare la massima: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n.
108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Le conclusioni di parte opponente - laddove muovono dal presupposto della ricostruzione del TEG comprendendovi anche la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto e dunque anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L.
2/2009 - si pongono in contrasto con i principi sopra richiamati e vanno quindi disattese.
4. Dall'esame dei contratti di apertura di conto corrente emerge l'esistenza di una valida pattuizione relativamente al tasso di interesse praticato, non ravvisandosi profili di nullità sotto tale profilo.
Inoltre, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita.
In proposito, va anzitutto osservato che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) ha per certo una sua causa legittima in quanto, come pure riconosciuto dalla corte di legittimità, costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. n.
870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro.
Nella prassi bancaria, tuttavia, la c.m.s. si applica generalmente non sulla parte di fido inutilizzata, bensì, al contrario, sul massimo importo utilizzato intra fido e cioè sull'importo massimo prelevabile.
Pertanto, in ossequio al disposto dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993 - che prevede la forma scritta a pena di nullità dei contratti bancari e di ogni altro prezzo e condizione praticati e dunque anche della commissione di massimo scoperto, quale onere del correntista - nonché dell'art. 1346
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c.c. - che prevede il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, a pena di nullità ex art. 1418 comma 2 c.c. - deve ritenersi che la mera previsione del dato numerico relativo alla commissione di massimo scoperto non sia sufficiente ai fini della validità della clausola sotto il profilo della necessaria determinatezza o determinabilità del relativo onere imposto al correntista, in mancanza di indicazione delle condizioni di applicazione della c.m.s. e soprattutto dell'importo su cui viene applicata.
La clausola di previsione della commissione di massimo scoperto, nel caso di specie, risulta indicare non solo il dato numerico percentuale, ma anche la periodicità di applicazione e l'importo sul quale viene applicata.
Pertanto, non si ravvisano ipotesi di indeterminatezza delle clausole in esame.
L'allegazione di parte opponente circa l'illegittimità delle valute applicate risulta generica e indimostrata, tenuto conto altresì del fatto che i contratti di conto corrente recano la pattuizione relativa alla applicazione delle valute per le operazioni sul conto.
5. Il contratto di fideiussione, apparentemente sottoscritto dalle odierne opponenti, è stato dalle stesse validamente disconosciuto.
Dovendosi procedere alla verificazione delle sottoscrizioni, il CTU ha eseguito il raffronto tra le firme in contestazione con quelle certamente riferibili a e Parte_1 Parte_3 nonché con il saggio grafico e ha ritenuto, con un elevato grado di certezza tecnica, Parte_2 che le firme in verifica sono autografe.
In particolare, il CTU ha riscontrato che “Per i tre nominativi c'è corrispondenza formale tra firme in verifica e comparative e per ognuno sono state individuate le caratteristiche grafiche connotative e confrontate con le comparative trovando riscontro. Le firme sono caratterizzate da un personale utilizzo dello Parte_2 spazio grafico e da andamento che alterna progressione e regressione analogo in verifica e in comparazione. Le firme sono caratterizzate da legamenti intra-letterali, tenuta del rigo e modulazione del calibro analoghi Parte_3 in verifica e in comparazione. Le firme sono caratterizzate da movimenti asolati gonfi e una lieve Parte_1 variabilità che si manifestano analogamente in verifica e in comparazione. L'analisi ha permesso di appurare che forma ed elementi connotativi corrispondono in verifica e in comparazione per i tre nominativi. Le firme in verifica sono certamente autografe”.
Le conclusioni del CTU devono essere integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, il contratto de quo deve ritenersi sottoscritto dalle odierne opponenti ed è idoneo a dimostrare la sussistenza dell'obbligazione fideiussoria in capo alle stesse.
6. Parte opponente ha dedotto la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente
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conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole (nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd.
«clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza»,
a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez.
Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che incombeva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia. Tale onere non è stato adempiuto anzitutto su un piano assertivo, atteso che l'odierno opponente non ha neppure indicato quali clausole del contratto dallo stesso sottoscritto siano da ritenersi conformi allo schema ABI.
In secondo luogo, deve rilevarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto
è stato sopra riportato).
Pertanto, anche in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, non potrebbe escludersi la sussistenza dell'obbligo di garanzia invocato dalla convenuta-opposta.
Invero, parte opponente non ha sollevato eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c..
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Pertanto, l'opposizione è infondata anche sotto tale profilo e merita di essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 2.12.2020, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna le opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta- opposta delle spese di lite, che liquida in € 29.154,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico delle opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 737/2021 promossa da:
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), elettivamente domiciliate in Civitavecchia Parte_3 C.F._3
(Roma), Via Traiana n. 73, con l'avv. MATERA LORENZO , dal quale C.F._4 rappresentate e difese giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
) e per essa quale mandataria ), CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 9 00195 ROMA con l'avv. FEDERICI PIERLUIGI
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
) e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Roma, Via Barberini n. 86, con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 intervento
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e hanno proposto opposizione al decreto Parte_3 Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 1221/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 2.12.2020, con cui è stato loro ingiunto, quali fideiussori, il pagamento in favore di quale cessionaria, della somma di CP_1
€ 1.062.987,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo negativo dei rapporti bancari intrattenuti dalla fallita con di cui € 317.213,26 Controparte_5 Controparte_6 quale saldo del conto corrente n. 30028348 alla data del 1.1.2019; € 723.391,22 quale saldo del conto corrente n. 30028350 alla data del 14.6.2017; € 22.382,81 quale insoluto del mutuo chirografario n. 1001612133 alla data del 13.6.2017.
A sostegno dell'opposizione, hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sotto l'atto di fideiussione (doc. 7 del fascicolo monitorio) e hanno dedotto la natura usuraria dei tassi applicati;
inoltre, hanno eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 55 del
2.5.2005 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge Antitrust;
infine, hanno eccepito la nullità per indeterminatezza della pattuizione della commissione di massimo scoperto e l'illegittima applicazione delle valute c.d. “fittizie”, richiamando la relazione peritale allegata alla citazione.
Si è costituita quale mandataria di promuovendo istanza di CP_2 CP_1 verificazione dell'atto di fideiussione, di cui ha depositato l'originale (custodito in cassaforte), e contestando nel merito le avverse deduzioni ed eccezioni.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si è altresì costituita, in corso di causa, e per essa quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_3 Controparte_4 causa in virtù di contratto di cessione stipulato il 27 giugno 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione).
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata espletata una
CTU grafologica e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto ricordato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere
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della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio: i contratti di apertura di conto corrente e mutuo chirografario, l'atto di fideiussione omnibus rilasciato dalle opponenti, gli estratti conto integrali relativi ai rapporti per cui è causa.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
Invero, gli estratti conto devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dall'opponente. La giurisprudenza ha inoltre da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n.
14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010;
Cass. n. 11749/2006).
3. Parte opponente ha contestato la nullità dei contratti di conto corrente per usura c.d. bancaria, deducendo che il tasso di interesse pattuito sia superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula.
L'assunto è infondato.
Invero, dalla lettura della perizia di parte allegata alla citazione, risulta che parte opponente ha ricostruito il tasso effettivo globale, da confrontare con il tasso soglia, ricomprendendovi anche la percentuale dovuta a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sul punto, va osservato che l'art.
2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644
c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione retroattiva con riferimento ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener
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conto della commissione di massimo scoperto. Tale conclusione, già espressa dalla giurisprudenza della Suprema Corte a sezioni semplici (il riferimento è a Cass. civ. n. 22270 del 03/11/2016) è stata avallata dalla sentenza n. 16303 del 20/06/2018 emessa a Sezioni Unite di cui è utile riportare la massima: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n.
108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Le conclusioni di parte opponente - laddove muovono dal presupposto della ricostruzione del TEG comprendendovi anche la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto e dunque anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L.
2/2009 - si pongono in contrasto con i principi sopra richiamati e vanno quindi disattese.
4. Dall'esame dei contratti di apertura di conto corrente emerge l'esistenza di una valida pattuizione relativamente al tasso di interesse praticato, non ravvisandosi profili di nullità sotto tale profilo.
Inoltre, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita.
In proposito, va anzitutto osservato che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) ha per certo una sua causa legittima in quanto, come pure riconosciuto dalla corte di legittimità, costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. n.
870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro.
Nella prassi bancaria, tuttavia, la c.m.s. si applica generalmente non sulla parte di fido inutilizzata, bensì, al contrario, sul massimo importo utilizzato intra fido e cioè sull'importo massimo prelevabile.
Pertanto, in ossequio al disposto dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993 - che prevede la forma scritta a pena di nullità dei contratti bancari e di ogni altro prezzo e condizione praticati e dunque anche della commissione di massimo scoperto, quale onere del correntista - nonché dell'art. 1346
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c.c. - che prevede il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, a pena di nullità ex art. 1418 comma 2 c.c. - deve ritenersi che la mera previsione del dato numerico relativo alla commissione di massimo scoperto non sia sufficiente ai fini della validità della clausola sotto il profilo della necessaria determinatezza o determinabilità del relativo onere imposto al correntista, in mancanza di indicazione delle condizioni di applicazione della c.m.s. e soprattutto dell'importo su cui viene applicata.
La clausola di previsione della commissione di massimo scoperto, nel caso di specie, risulta indicare non solo il dato numerico percentuale, ma anche la periodicità di applicazione e l'importo sul quale viene applicata.
Pertanto, non si ravvisano ipotesi di indeterminatezza delle clausole in esame.
L'allegazione di parte opponente circa l'illegittimità delle valute applicate risulta generica e indimostrata, tenuto conto altresì del fatto che i contratti di conto corrente recano la pattuizione relativa alla applicazione delle valute per le operazioni sul conto.
5. Il contratto di fideiussione, apparentemente sottoscritto dalle odierne opponenti, è stato dalle stesse validamente disconosciuto.
Dovendosi procedere alla verificazione delle sottoscrizioni, il CTU ha eseguito il raffronto tra le firme in contestazione con quelle certamente riferibili a e Parte_1 Parte_3 nonché con il saggio grafico e ha ritenuto, con un elevato grado di certezza tecnica, Parte_2 che le firme in verifica sono autografe.
In particolare, il CTU ha riscontrato che “Per i tre nominativi c'è corrispondenza formale tra firme in verifica e comparative e per ognuno sono state individuate le caratteristiche grafiche connotative e confrontate con le comparative trovando riscontro. Le firme sono caratterizzate da un personale utilizzo dello Parte_2 spazio grafico e da andamento che alterna progressione e regressione analogo in verifica e in comparazione. Le firme sono caratterizzate da legamenti intra-letterali, tenuta del rigo e modulazione del calibro analoghi Parte_3 in verifica e in comparazione. Le firme sono caratterizzate da movimenti asolati gonfi e una lieve Parte_1 variabilità che si manifestano analogamente in verifica e in comparazione. L'analisi ha permesso di appurare che forma ed elementi connotativi corrispondono in verifica e in comparazione per i tre nominativi. Le firme in verifica sono certamente autografe”.
Le conclusioni del CTU devono essere integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, il contratto de quo deve ritenersi sottoscritto dalle odierne opponenti ed è idoneo a dimostrare la sussistenza dell'obbligazione fideiussoria in capo alle stesse.
6. Parte opponente ha dedotto la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente
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conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole (nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd.
«clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza»,
a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez.
Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che incombeva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia. Tale onere non è stato adempiuto anzitutto su un piano assertivo, atteso che l'odierno opponente non ha neppure indicato quali clausole del contratto dallo stesso sottoscritto siano da ritenersi conformi allo schema ABI.
In secondo luogo, deve rilevarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto
è stato sopra riportato).
Pertanto, anche in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, non potrebbe escludersi la sussistenza dell'obbligo di garanzia invocato dalla convenuta-opposta.
Invero, parte opponente non ha sollevato eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c..
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Pertanto, l'opposizione è infondata anche sotto tale profilo e merita di essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 2.12.2020, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna le opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta- opposta delle spese di lite, che liquida in € 29.154,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico delle opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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