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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 998/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza del 25.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo la
[...]
e la hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a CP_1 CP_2
fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Lagonegro, 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara N . 9 9 8 / 2 0 1 7 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale del 25 febbraio 2025, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 998 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti dall'avv. Valiante Mario, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla via
Matteo Pastore n.3
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusto procura in atti, dall'avv. Elena Frascino, con la quale domicilia presso il suo studio in Benevento, alla Piazza Vittorio Colonna, n. 8
OPPOSTA
NONCHE'
P.IVA ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Claudio Mauriello, Paolo Mauriello, Di Monaco Silvio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito a Nocera Inferiore (SA) in Via Barbarulo, 50
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E (C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Elena Frascino con la quale domicilia presso lo studio dell'avv. Nicola Sole, in Senise (PZ), alla Via Largo Libertà 29
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 216/2017 del 06.05.2017, reso dal Tribunale di Lagonegro in favore di di nell'ambito del procedimento n.r.g. 590/2017, con cui gli veniva ingiunto Controparte_3
il pagamento della somma pari ad euro 10.348,38, oltre interessi di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidati in euro 145,50 per spese e euro 540,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario e spese generali come per legge per il mancato pagamento del contratto di finanziamento personale n.
44967, contratto n. 11643666, ottenuto dall'odierno opponente per la somma di euro 10.000,00 dalla Agos Ducato Spa in data 21.07.2006.
L'opponente aggiungeva che il credito vantato nei suoi confronti subiva più cessioni: in data
18.12.2013 la Agos Ducato Spa lo cedeva alla in data 30.11.2015 veniva a Controparte_5
sua volta ceduto alla successivamente con contratto di cessione del 3.08.2016 Controparte_6
la cedeva il credito pari a euro 10.348,38 a CP_6 Controparte_3
A sostegno della proposta opposizione, parte opponente deduceva: 1) la propria carenza di legittimazione passiva per aver già versato quanto preteso mediante conclusione di un altro contratto di finanziamento n. 132766 del 05.08.2010 con la contro cessioni CP_4
pro-solvendo di quote della pensione, parzialmente destinato alla estinzione del precedente finanziamento ottenuto da Agos Ducato Spa;
2) l'errata determinazione del quantum dovuto, non essendo stato fornito un prospetto dettagliato del calcolo degli interessi di mora nelle varie cessioni del credito;
3) l'insussistenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice adito disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 16
Gennaio 2018 e stabilire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo con sede legale in Roma Controparte_4 alla Via Venti Settembre 30, p.iva n. , cod. fisc. , iscritta all'Albo P.IVA_2 P.IVA_4 delle Banche al n. 5578 , nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 -bis c.p.c 2) in via preliminare, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo fondata l'opposizione su prova scritta, ed in quanto ricorrono gravi motivi in contrario, e non sussistendo, altresì, pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, nonché, per le motivazioni più ampiamente esposte in narrativa del presente atto;
3) nel merito, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta, accogliere, comunque ed in ogni caso, la presente opposizione e, per gli effetti dichiarare, quindi, la nullità, l'inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo di pagamento, emesso dal Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, n. 216/2017 D.I., n. 590/17
R.G., per i motivi ampiamente specificati nella narrativa del presente atto;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte opposta, dichiarare il terzo p.iva n. 6, Controparte_4 P.IVA_5
quale unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni nei confronti di essa;
5) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Con ordinanza del 19.07.2017 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo
[...]
Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.07.2018 si costituiva in giudizio CP_4
contestando tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, in quanto inammissibile ed
[...]
infondato in fatto ed in diritto. Nella specie la formulava le seguenti Controparte_4
eccezioni: 1) nullità dell'avversa citazione in chiamata in causa di terzo e dell'avversa domanda, formulata in via subordinata dal Sig. nei suoi confronti, per carenza e Pt_1
indeterminatezza della causa petendi e/o del petitum;
2) carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva dell'opponente e carenza di legittimazione passiva della 3) CP_4
prescrizione del preteso diritto risarcitorio di parte opposta nei confronti di alla CP_4
conclusione del contratto n. 132766 del 05.08.2010, in quanto decorsi i cinque anni;
4)
Infondatezza nel merito della chiamata in causa e delle domande.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva di seguito che chiedeva Controparte_3
in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda per improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione e di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito di rigettare la domanda dell'opponente poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 23.07.2019 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 216/2017, sussistendone tutti i presupposti e assegnava termine di 15 giorni alle parti per l'esperimento della procedura di mediazione, conclusasi poi negativamente.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita esclusivamente in via documentale. Venivano invece rigettate le istanze istruttorie relative alle prove orali e alla c.t.u..
In data 09.02.2023 si costituiva mediante intervento ex art. 111 c.p.c. la in Controparte_1
qualità di cessionaria di crediti, tra cui il credito in contestazione, della Società CP_3
[...]
La si riportava a tutto quanto eccepito e prodotto dalla cedente, chiedendo in Controparte_1 via preliminare l'estromissione dal giudizio della dante causa nel merito il Controparte_3 rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il credito di in ogni caso condannare l'opponente al pagamento di una somma Controparte_7
equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, cpc, oltre al pagamento delle spese di lite del monitorio e del presente procedimento.
Dopo una serie di rinvii, il Giudice fissava l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.02.2025, assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
Prima di passare al merito della controversia, giova trattare in via preliminare alcune questioni.
3. Sempre in via preliminare va dato atto della costituzione di ai sensi dell'art. Controparte_1
111 c.p.c. in qualità di cessionaria ex artt.
1-4 L. n. 130/1999 del credito oggetto di causa.
Come noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. Il cessionario può dunque intervenire (terzo comma), mantenendo la detta veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent.,
24/04/2012, n. 6471), che, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio
(cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/10/2009, n. 22424). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare l'automatica estromissione del cedente (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 26/01/2010, n. 1535; Cass. civ.
Sez. III, 24/02/2010, n. 4486; Cass. civ. Sez. I Ord., 15/06/2018, n. 15905). In tal caso, nonostante il cessionario abbia puntualmente fornito la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco”, il mancato consenso delle parti all'estromissione del cedente, non consente l'estromissione dello stesso dal giudizio.
4. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa sollevata dalla terza chiamata in causa in quanto, come noto, la nullità afferente alla assoluta indeterminatezza della cosa, oggetto della domanda, va riconosciuta unicamente allorquando dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo di lite non sia possibile in alcun modo individuare la causa petendi; nel caso di specie, alcun dubbio esiste in merito sia al petitum della domanda iniziale sia alle ragioni della stessa e al bene giuridico di cui si chiede il riconoscimento.
5. Trattate le questioni preliminari e passando al merito della controversia, osserva questo
Tribunale come con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie, è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore: la pretesa fatta valere, infatti, si fonda sulla mancata restituzione delle rate del finanziamento personale richiesto ad Agos S.p.A..
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Tanto premesso, applicando i suesposti principi al caso di specie, l'opposizione è infondata.
Parte opposta ha provato la propria pretesa creditoria mediante il deposito della documentazione già allegata al fascicolo monitorio contenente il contratto di finanziamento n.
011643666 del 21.07.2006 per l'importo di euro 10.000,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili da euro 198,15 ciascuna con TAN al 12,91% e TAEG al 14,40%. Il contratto, debitamente sottoscritto, non è stato da parte opponente disconosciuto.
Inoltre, parte opposta a dimostrazione del proprio credito ha prodotto: 1) estratto G.U. n. 152 del 28.12.2013, attestante la cessione dei crediti di Agos S.p.A. in favore di Controparte_5
2) estratto G.U. n. 141 del 05.12.2015, attestante la cessione dei crediti da a Controparte_5
3) estratto Contratto di cessione del credito a del Controparte_6 CP_6 CP_3 03.08.2016; 4) raccomandata AR del 14.09.2016 con cui comunica ai sensi Controparte_6 dell'art. 1264 c.c. la cessione del credito a ) estratto conto Agos alla data del Parte_2
31.08.2013; 6) estratto conto alla data del 27.11.2015; 7) estratto conto alla CP_5 CP_6
data del 30.11.2015.
La cessionaria in qualità di cessionario ha inoltre prodotto: 1) l'accordo di Controparte_7
trasferimento di crediti tra e del 3.3.2022; 2) la lista redatta da Controparte_3 Controparte_1
notaio dei crediti ceduti, tra cui quello in contestazione di . Parte_1
A fronte di tale quadro probatorio, parte opponente non ha offerto elementi utili a contrastare l'an e il quantum della pretesa creditoria dell'opposta. L'opponente ha esposto in maniera del tutto generica, senza un valido supporto probatorio, la infondatezza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio e l'indeterminatezza dell'importo ingiunto.
Al contrario parte opposta ha fornito la prova in ordine alla regolarità della pretesa fatta valere.
Non merita accoglimento la ricostruzione di parte opponente secondo il contratto di finanziamento n. 44967 stipulato nel 2006 con l'Agos Ducato S.p.a. sarebbe stato estinto con la stipulazione del successivo contratto di finanziamento n. 132766 del 5.08.2010 con la
[...]
sottoscritto da con la per l'importo di euro CP_4 Parte_1 Controparte_4
19.080,00, dal quale veniva, per l'appunto, a suo dire, decurtata la somma di euro 8.606,20 a titolo di estinzione di un precedente finanziamento
Ed invero nessun riferimento al contratto di finanziamento per cui è causa vi è nel successivo contratto di finanziamento stipulato sempre dall'odierno opponente con al Controparte_4
(all. n. 1 prod. opponente) ed anzi, all'atto di stipulazione di tale distinto contratto di finanziamento, l'opponente, come documentato dalla ha espressamente Controparte_4
dichiarato di non aver stipulato altri contratti di finanziamento anteriormente (doc. 2 prod. di
). CP_4
Assolutamente generica appare ogni contestazione in punto di quantum in considerazione della documentazione prodotta dall'opposta e sopra richiamata.
Infine giova evidenziare che la è completamente estranea al rapporto dedotto Controparte_4
in giudizio e non risulta alcuna obbligazione assunta dalla terza chiamata in causa per conto dell'odierno opponente nei confronti di Agos S.p.A. per l'estinzione del contratto di finanziamento da cui origina la pretesa creditoria.
Dunque, in conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
216/2017 già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.07.2019 va confermato. 6. Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. svolta da dal Controparte_7
momento che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005;
3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ.,
22 febbraio 2016, . 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014,
n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal
D.M. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata da ciascuna parte costituita, ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 216/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 6.05.2017 già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dalla;
Controparte_1
4) condanna parte al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 3.376,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4
che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro in data 26.02.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara