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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3904/2019 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. DE SIMONE ANTONIO;
E
4. (GIÀ ( ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_3 C.F._1
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_4 C.F._2
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_5 C.F._3
1 Avv. CAPONE MARGHERITA
E
( CP_6 C.F._4
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_7 C.F._5
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 554/2019 emessa dal Tribunale di Cassino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con Sentenza n. 554/2019 (Repert. n. 817/2019 del 02/05/2019) emessa in data 30.04.2019 il
Tribunale di Cassino così statuiva:
“accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) accerta e dichiara la nullità ed inefficacia delle clausole negoziali del contratto di locazione finanziaria n. 089674 – LI 1054581 del 20.12.2006 e n. 101111-LI1056951 del 29.05.2007 intercorrenti tra parte attrice e relative agli interessi, per violazione Parte_1
della legge 108/96 e successive integrazioni e/o modificazioni;
c) dichiara non dovuto da parte attrice alcun interesse in favore della convenuta;
d) condanna parte convenuta alla restituzione degli interessi passivi corrisposti dalla parte finanziata alla misura concretamente accertata dal CTU, si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015);
e) ordina la cancellazione della segnalazione relativa ai contratti di leasing de quibus alla
CRIF;
f) condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €. 8.030,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 545,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
2 g) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento”. (Doc. n. 3)
2) Con atto di appello ritualmente notificato la citava la Parte_1 CP_8
(quale fideiussore solidale della ,
[...] CP_6 Controparte_2 Controparte_7
(quale fideiussore solidale della , (quale fideiussore Controparte_2 Controparte_3
solidale della , (quale fideiussore solidale della Controparte_2 Controparte_4
, (quale erede del fideiussore della Controparte_2 Controparte_5 Controparte_2
erede di deceduto il 18.04.2013) chiedendo la riforma della sentenza. Persona_1
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
Veniva disposto ed espletato supplemento di ctu , nonostante fosse intervenuta una transazione delle parti in epoca precedente, in ordine alla quale l'appellante non ha mai preso posizione.
Successivamente alla precedente udienza , benchè espressamente e formalmente invitata a ciò,
l'appellante non ha chiarito se avesse o meno interesse alla coltivazione del giudizio e non è neppure comparsa all'odierna udienza nella quale, precisate le conclusioni, la causa è staat decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza .
3. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'accordo transattivo intercorso che prevedeva l'abbandono del giudizio.
4.Le spese del grado vanno compensate fra le parti, fatta eccezione per quelle relative al supplemento di ctu del tutto superfluo, allorchè l'accordo transattivo era stato già intervenuto,
i cui oneri vanno posti integralmente a carico dell'appellante.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese del grado.
Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di ctu.
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3904/2019 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. DE SIMONE ANTONIO;
E
4. (GIÀ ( ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_3 C.F._1
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_4 C.F._2
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_5 C.F._3
1 Avv. CAPONE MARGHERITA
E
( CP_6 C.F._4
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
) Controparte_7 C.F._5
Avv. CAPONE MARGHERITA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 554/2019 emessa dal Tribunale di Cassino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con Sentenza n. 554/2019 (Repert. n. 817/2019 del 02/05/2019) emessa in data 30.04.2019 il
Tribunale di Cassino così statuiva:
“accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) accerta e dichiara la nullità ed inefficacia delle clausole negoziali del contratto di locazione finanziaria n. 089674 – LI 1054581 del 20.12.2006 e n. 101111-LI1056951 del 29.05.2007 intercorrenti tra parte attrice e relative agli interessi, per violazione Parte_1
della legge 108/96 e successive integrazioni e/o modificazioni;
c) dichiara non dovuto da parte attrice alcun interesse in favore della convenuta;
d) condanna parte convenuta alla restituzione degli interessi passivi corrisposti dalla parte finanziata alla misura concretamente accertata dal CTU, si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015);
e) ordina la cancellazione della segnalazione relativa ai contratti di leasing de quibus alla
CRIF;
f) condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €. 8.030,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 545,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
2 g) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento”. (Doc. n. 3)
2) Con atto di appello ritualmente notificato la citava la Parte_1 CP_8
(quale fideiussore solidale della ,
[...] CP_6 Controparte_2 Controparte_7
(quale fideiussore solidale della , (quale fideiussore Controparte_2 Controparte_3
solidale della , (quale fideiussore solidale della Controparte_2 Controparte_4
, (quale erede del fideiussore della Controparte_2 Controparte_5 Controparte_2
erede di deceduto il 18.04.2013) chiedendo la riforma della sentenza. Persona_1
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
Veniva disposto ed espletato supplemento di ctu , nonostante fosse intervenuta una transazione delle parti in epoca precedente, in ordine alla quale l'appellante non ha mai preso posizione.
Successivamente alla precedente udienza , benchè espressamente e formalmente invitata a ciò,
l'appellante non ha chiarito se avesse o meno interesse alla coltivazione del giudizio e non è neppure comparsa all'odierna udienza nella quale, precisate le conclusioni, la causa è staat decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza .
3. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'accordo transattivo intercorso che prevedeva l'abbandono del giudizio.
4.Le spese del grado vanno compensate fra le parti, fatta eccezione per quelle relative al supplemento di ctu del tutto superfluo, allorchè l'accordo transattivo era stato già intervenuto,
i cui oneri vanno posti integralmente a carico dell'appellante.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese del grado.
Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di ctu.
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST
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