Articolo 184 sexies del Codice della proprietà industriale
Articolo 184 quinquiesArticolo 184 septies
Versione
27 marzo 2019
Art. 184-sexies. (( (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullita'). )) (( 1. La decadenza o la nullita', anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.
2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una delle cause di decadenza.
3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente