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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Amedeo Russo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da;
CP_1
visto il provvedimento del 4.03.2025, con il quale è stata richiesta a parte ingiungente una integrazione documentale ex art. 640 c.p.c.; rilevato che parte ingiungente non ha provveduto all'integrazione richiesta nei termini assegnati;
ritenuto che
in base ai documenti prodotti il credito non risulti certo, liquido ed esigibile, in quanto:
(i) i n. 3 assegni prodotti sub. Doc. 1 allegato al ricorso non recano sottoscrizione leggibile del debitore ma unicamente un segno grafico illeggibile, né vi sono altri documenti in atti che consentano di avere certezza circa l'identità del sottoscrittore, in particolare che si tratti dell'ingiunto ; (ii) di tali assegni, solo uno (n. 9364602197-02) reca indicazione del Persona_1 soggetto in favore del quale l'assegno è stato emesso (2T service srl), risultando negli altri due totalmente omessa tale indicazione nell'apposito spazio compilabile;
ritenuto che
tale situazione non consente di ritenere raggiunta la prova, nella presente sede, in merito alla liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato;
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Si comunichi.
Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Amedeo Russo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da;
CP_1
visto il provvedimento del 4.03.2025, con il quale è stata richiesta a parte ingiungente una integrazione documentale ex art. 640 c.p.c.; rilevato che parte ingiungente non ha provveduto all'integrazione richiesta nei termini assegnati;
ritenuto che
in base ai documenti prodotti il credito non risulti certo, liquido ed esigibile, in quanto:
(i) i n. 3 assegni prodotti sub. Doc. 1 allegato al ricorso non recano sottoscrizione leggibile del debitore ma unicamente un segno grafico illeggibile, né vi sono altri documenti in atti che consentano di avere certezza circa l'identità del sottoscrittore, in particolare che si tratti dell'ingiunto ; (ii) di tali assegni, solo uno (n. 9364602197-02) reca indicazione del Persona_1 soggetto in favore del quale l'assegno è stato emesso (2T service srl), risultando negli altri due totalmente omessa tale indicazione nell'apposito spazio compilabile;
ritenuto che
tale situazione non consente di ritenere raggiunta la prova, nella presente sede, in merito alla liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato;
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Si comunichi.
Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo