Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 169
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta fosse stata ritualmente notificata, nonostante la temporanea irreperibilità del destinatario, avendo adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del tributo

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento fosse già maturata la prescrizione quinquennale, tenendo conto anche delle sospensioni dei termini dovute alla normativa emergenziale COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 169
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo