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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1670/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000496302000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1176/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1670/2024 depositato il 06/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9000496302/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
2-prescrizione quinquennale del tributo (diritti camerali).
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella che dell'intimazione costituiva l'atto presupposto.
Il motivo non è fondato. Infatti, la cartella n.291 2016 0032845471002 risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa per compiuta giacenza
Con il secondo motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo.
Il motivo è fondato, tenuto conto che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (05.04.2024), risulta decorso il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, con riferimento alla suddetta cartella di pagamento notificata in data 31/03/2017 (diritti camerali), la prescrizione sarebbe intervenuta, in teoria, il 31/03/2022 .
Tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs
159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 5 aprile 2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era già prescritto, in quanto alla data di prescrizione (ipotetica) del 31 marzo 2022 andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), così giungendosi al 24 settembre
2023.
Pertanto, la pretesa de qua deve considerarsi prescritta, giacché la notifica dell'impugnata intimazione è intervenuta dopo la scadenza del termine come prorogato dalla normativa emergenziale (si ripete, il
05/04/2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €200,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
GI SE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1670/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000496302000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1176/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1670/2024 depositato il 06/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9000496302/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
2-prescrizione quinquennale del tributo (diritti camerali).
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella che dell'intimazione costituiva l'atto presupposto.
Il motivo non è fondato. Infatti, la cartella n.291 2016 0032845471002 risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa per compiuta giacenza
Con il secondo motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo.
Il motivo è fondato, tenuto conto che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (05.04.2024), risulta decorso il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, con riferimento alla suddetta cartella di pagamento notificata in data 31/03/2017 (diritti camerali), la prescrizione sarebbe intervenuta, in teoria, il 31/03/2022 .
Tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs
159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 5 aprile 2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era già prescritto, in quanto alla data di prescrizione (ipotetica) del 31 marzo 2022 andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), così giungendosi al 24 settembre
2023.
Pertanto, la pretesa de qua deve considerarsi prescritta, giacché la notifica dell'impugnata intimazione è intervenuta dopo la scadenza del termine come prorogato dalla normativa emergenziale (si ripete, il
05/04/2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €200,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
GI SE