Decreto cautelare 3 giugno 2022
Decreto cautelare 24 giugno 2022
Decreto cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 24/06/2022, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 00644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Parlati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Dirigente del Comando della Polizia Municipale del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data -OMISSIS-, di istituzione di uno stallo (non personalizzato) riservato alla sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità in -OMISSIS- nei pressi del civico -OMISSIS-, e di ogni altro atto e parere ad essa connesso, presupposto e/o consequenziale;
- del parere n. -OMISSIS- del -OMISSIS- rilasciato dall'Agente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallipoli, De Paolis Tommaso;
- della determinazione n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data -OMISSIS-, non notificata alla ricorrente, nella parte in cui si comunica il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, per quanto concerne la parte della richiesta del 27 marzo 2022 relativa al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione stagionale per utilizzazione commerciale dell'area pubblica situata su -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pari a 17,11 mq. (prospiciente l'esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-” della Società ricorrente), stante la presenza su detta area di uno stallo per disabili;
e per la condanna
dell'Amministrazione Comunale intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente ingiustamente subiti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 23/6/2022:
della determinazione n. -OMISSIS-, del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale Sportello Unico per le Attività Produttive, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli, in data -OMISSIS-, notificata in pari data;
nonché della nota del 26 maggio 2022 del Comando di Polizia Municipale di Gallipoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nei motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in data 23 Giugno 2022, alle ore 21,04;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione) per la concessione della tutela cautelare presidenziale urgente richiesta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 23 Giugno 2022, nel senso di sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’impugnato provvedimento dirigenziale di diniego n. -OMISSIS-, ordinando al Comune di Gallipoli l’immediato riesame (entro il termine di tre giorni dalla comunicazione del presente decreto) dell’istanza di che trattasi, soffermandosi esplicitamente e puntualmente nella motivazione del nuovo provvedimento comunale da adottare sui seguenti rilievi critici formulati nei predetti motivi aggiunti del 23 Giugno 2022: “non risultava preesistente alcuno stallo di sosta per disabili c.d. generico nei pressi del civico -OMISSIS- di -OMISSIS-”; “non si è tenuto conto delle difficoltà di manovra segnalate in relazione allo stallo di sosta personalizzato in corrispondenza del civico -OMISSIS- di -OMISSIS-, che si sarebbero certamente riproposte nei confronti di altri utenti portatori di disabilità”; “esisterebbero ben tre aree di sosta da riservare ai disabili situate a poche decine di metri dal civico -OMISSIS- della -OMISSIS-, nei pressi della -OMISSIS-, lato mare, dove sono presenti sul marciapiede delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche tali da rendere agevole sia la manovra di parcheggio, che l’accesso del disabile al marciapiede”.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia del provvedimento comunale di diniego impugnato con i motivi aggiunti del 23 Giugno 2022, nei sensi sopra indicati.
Fissa per la trattazione collegiale anche dell’istanza cautelare proposta con i predetti motivi aggiunti la Camera di Consiglio del 27 Luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Lecce il giorno 24 Giugno 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.