Ordinanza collegiale 2 marzo 2023
Ordinanza collegiale 5 aprile 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02034/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Al.Pa Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, Gloria Ciaccio, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via Pompeo Magno n. 23/A e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via Lazio n. 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 13606 del 21 ottobre 2022 pronunciata dal TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, immediatamente esecutiva, nonché per la conseguente declaratoria della nullità e/o dell'inefficacia del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20220028258 del 25 novembre 2022, trasmesso in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla ricorrente società, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 705650, di potenza pari a 95,04 kW, sito in Contrada Ramalia s.n.c., nel Comune di Favara (AG). Soggetto Responsabile: Alpa Costruzioni s.r.l.- Sentenza N. 13606/2022 del TAR Lazio, Sez. III - ter”;
nonché, in subordine, per l’annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20220028258 del 25 novembre 2022, trasmesso in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla ricorrente società, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 705650, di potenza pari a 95,04 kW, sito in Contrada Ramalia s.n.c., nel Comune di Favara (AG). Soggetto Responsabile: Alpa Costruzioni s.r.l.- Sentenza N. 13606/2022 del TAR Lazio, Sez. III - ter”;
nonché per la condanna
- del GSE al pagamento delle tariffe incentivanti non corrisposte in applicazione dei provvedimenti impugnati ed annullati con la sentenza n. 13606 del 21 ottobre 2022 pronunciata da Codesto Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter e, alla restituzione di quanto trattenuto dallo stesso GSE in compensazione su altre convenzioni in essere con la società Al.pa Costruzioni S.r.l., con rivalutazione e interessi oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo.
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
per l’annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20230009243 del 17 marzo 2023, trasmesso in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla ricorrente società, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 705650, di potenza pari a 95,04 kW, sito in Contrada Ramalia s.n.c., nel Comune di Favara (AG). Soggetto Responsabile: Alpa Costruzioni s.r.l.- Sentenza N. 13606/2022 del TAR Lazio, Sez. III - ter”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Vista la dichiarazione versata in atti il 25 febbraio 2026, con la quale la parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso all’esame del Collegio, la parte ricorrente ha, in primis, formulato domanda di ottemperanza alla sentenza n. 13606 del 21 ottobre 2022, pronunciata dal TAR Lazio - Roma, Sez. III- ter . La parte ricorrente ha altresì proposto azione di annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in parte spiegata con lo stesso ricorso introduttivo ed in parte oggetto dei successivi motivi aggiunti;
- con ordinanza n. 5774 del 5 aprile 2023, la domanda di ottemperanza è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della intervenuta esecuzione della decisione ottemperanda. Con la medesima ordinanza è stato disposto il mutamento del rito, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, c.p.a., per la trattazione dell’azione di annullamento dei provvedimenti in epigrafe;
- in vista della udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del gravame, a cagione dell’adozione da parte del GSE del provvedimento GSE P20260023216 24 febbraio 2026, con il quale, in esito alle istanze di riesame del 6 e 14 febbraio 2026 (presentate ai sensi del paragrafo 3 del “ Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio” innanzi “ Regolamento Controlli ”), il Gestore resistente ha comunicato l’annullamento del provvedimento del 13 febbraio 2020, di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011, ed il riconoscimento, in favore della società ricorrente, della tariffa incentivante in misura decurtata del 10% ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs n. 28/2011;
- all’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso ed i motivi aggiunti debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. avuto riguardo alla dichiarazione di parte ricorrente e, comunque, tenuto conto che, ai sensi del paragrafo 3 del Regolamento Controlli: “ In caso di procedimenti nell’ambito dei quali siano state accertate le violazioni di cui all’Allegato 2 e dei punti del presente Regolamento, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti o non definiti con sentenza passata in giudicato, il soggetto responsabile, ai fini dell’applicazione delle decurtazioni di cui al comma 3 dell’art. 42 del D. lgs. 28/2011, è tenuto a presentare apposita istanza, in pendenza del giudizio amministrativo. La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione giudiziale”;
-che le spese di lite possano essere compensate attesa la peculiarità della questione e la natura in rito della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA IA, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | LA IA |
IL SEGRETARIO