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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/09/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1706 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. APRILE CARBONE GIUSEPPE;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CASSARINO GIOVANNI;
resistente avente ad oggetto: retribuzione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio il sig. deducendo Parte_1 Controparte_1
di essere stato assunto il 16.01.2019 con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2019, con inquadramento nel II livello del CCNL operai
Pagina 1 di 4 agricoli e florovivaisti. Ha allegato di aver lavorato continuativamente fino al 26.03.2019, svolgendo mansioni di bracciante agricolo per 9 ore al giorno dal lunedì al sabato, e di essere stato licenziato oralmente e senza preavviso in data 26.03.2019. Ha inoltre lamentato la mancata corresponsione delle retribuzioni, del lavoro straordinario e del TFR, chiedendo il riconoscimento di € 5.153,23 per spettanze maturate e €
16.451,28 a titolo di indennizzo per il licenziamento illegittimo, commisurato alla retribuzione che avrebbe percepito sino alla naturale conclusione del contratto.
Il resistente ha contestato integralmente le domande, sostenendo che il rapporto si è interrotto per volontà del lavoratore, il quale avrebbe manifestato disinteresse per le mansioni affidategli e si sarebbe arbitrariamente allontanato dal lavoro. Ha dedotto che il ricorrente si è presentato in azienda solo per 18 giorni complessivi, senza svolgere le mansioni previste, e che le retribuzioni sono state corrisposte in contanti e in misura superiore a quella contrattuale. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è infondato.
Quanto alla domanda relativa al licenziamento, il resistente ha contestato di aver mai intimato il recesso, e il ricorrente non ha fornito alcuna prova sul punto: non può quindi ritenersi che il resistente abbia mai licenziato il ricorrente.
Inoltre, anche se il licenziamento fosse avvenuto, il teste
[...]
ha dichiarato che il resistente, pochi giorni dopo aver ricevuto Tes_1
la contestazione stragiudiziale del preteso licenziamento, ha invitato il ricorrente a riprendere il lavoro, ricevendo un rifiuto da parte di quest'ultimo. Tale circostanza, da un lato, è incompatibile con la prospettazione del ricorrente e fa presumere che la cessazione del
Pagina 2 di 4 rapporto sia avvenuta per sua volontà; dall'altro, anche qualora il licenziamento vi fosse stato, essa recide il nesso causale tra questo ed il danno lamentato dal ricorrente, consistente nella perdita delle retribuzioni, essendosi lui stesso rifiutato di riprendere il lavoro.
Conseguentemente, l'unica domanda di tutela avverso il preteso licenziamento, ossia quella risarcitoria, sarebbe comunque infondata.
In ordine alle pretese retributive, il ricorrente ha dedotto che le parti avrebbero pattuito un compenso di € 35,00 al giorno, ma non ha svolto alcuna allegazione in ordine all'effettivo pagamento o meno di questa o altra somma. A fronte di ciò, il resistente ha allegato di aver pagato in contanti le retribuzioni indicate nelle buste paga, e tale circostanza non è stata specificamente contestata. Dalle buste paga emerge una retribuzione di € 60,58 al giorno, superiore a quella che dovuta secondo il ricorrente.
Inoltre, le difese del resistente, secondo cui la retribuzione pretesa non sarebbe dovuta in quanto il ricorrente non avrebbe mai svolto la prestazione lavorativa, si sostanziano in un'eccezione di inadempimento.
A fronte di tale eccezione, è onere del lavoratore provare di aver effettivamente svolto la propria prestazione (C. 20719/2023): e tuttavia, il ricorrente non ha offerto alcuna prova sul punto. Al contrario, il teste ha dichiarato di aver visto in molteplici occasioni il Testimone_2
ricorrente intento a non lavorare, seduto o sdraiato tra i filari, fumando o utilizzando il telefono cellulare. Tali dichiarazioni confermano l'inadempimento del lavoratore e giustificano il pagamento delle sole giornate indicate nelle buste paga, i cui importi, per quanto visto, devono ritenersi sufficienti.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 5000 oltre iva cpa rimborso Controparte_1
spese forfetario al 15%.
19/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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