Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione revocatoria fallimentare, riservato in decisione all'udienza del 13.02.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del curatore p.t., rappresentato e C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Russo (c.f.
), con domicilio come in atti;
C.F._2
attore
E
Controparte_1
(p. iva ), in
[...] P.IVA_1
persona del l.r.p.t., (c.f. Controparte_1 C.F._3
), in proprio e nella qualità di associato dello
[...] [...]
, Controparte_1 Controparte_1
(c.f. ), in proprio e nella qualità di associato CodiceFiscale_4
dello S.A. di e Controparte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Pezzella
(c.f. ), con domicilio come in atti;
CodiceFiscale_5
convenuti
Come all'udienza del 13.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il fallimento di ha convenuto in giudizio lo Parte_1 [...]
Controparte_1
, nonché e ,
[...] Controparte_1 Controparte_1
al fine di sentir revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., il pagamento di euro 4.000,00 disposto da in loro Parte_1
favore con bonifico del 12.04.2021.
A fondamento della domanda, premesso che il fallimento era stato dichiarato in data 6.05.2021, ha dedotto che dall'esame degli estratti conto dell'impresa fallita era emerso un bonifico di euro 4.000,00 effettuato in data 12.04.2021, con valuta del 12.05.2021, in favore dello studio associato convenuto. Ha rappresentato che quest'ultimo svolgeva in favore dell'impresa fallita l'attività di commercialista, consulenza fiscale nonché di tenuta delle scritture contabili, avendo emesso la fattura n. 37 del 13/04/2021 per compenso professionale. Il fallimento attore ha dedotto la sussistenza dei presupposti per la revocabilità del pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., rientrando esso nel periodo cd. sospetto di sei mesi anteriore alla dichiarazione di fallimento, e sussistendo, inoltre, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'impresa in capo ai convenuti Parte_1
e , in ragione dell'attività professionale da essi CP_1 CP_1
svolta, con particolare riferimento alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali per conto dell'impresa, da cui emergevano perdite per gli anni
2018 e 2019. Ulteriore indice presuntivo della scientia decoctionis in
- 2 - capo ai convenuti è stato individuato dalla parte attrice nella sussistenza di numerosi protesti a carico dell'impresa poi fallita.
Si sono costituiti in giudizio lo
[...]
, Controparte_1
nonché e , eccependo l'ignoranza Controparte_1 Controparte_1
dello stato di insolvenza dell'impresa , svolgendo Parte_1
essi prevalentemente attività di consulenza del lavoro e riducendosi l'attività contabile alla mera registrazione delle fatture. Hanno, inoltre, invocato l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. a,
l.f. Ciò posto, hanno concluso per il rigetto della domanda.
Trattata la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni il Giudice ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** La domanda è fondata e deve trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Ante omnia, giova rammentare che l'art. 67, comma 2, l.f. sancisce la revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Sul piano oggettivo, vi è una presunzione legale di sussistenza dello stato di insolvenza nel cd. periodo sospetto, ossia nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento, attesa la contiguità temporale con l'accertamento giudiziale dello status decoctionis.
Ragion per cui, nessun'altra indagine deve essere compiuta, e la revocabilità riguarda, potenzialmente, tutti gli atti, anche a titolo oneroso, posti in essere nel periodo.
- 3 - Tale rigore, tuttavia, è temperato, sul piano soggettivo, dall'onere, in capo alla curatela fallimentare, di dimostrare che l'accipiens fosse a conoscenza dello stato di insolvenza.
Con particolare riferimento al presupposto soggettivo, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, deve essere effettiva e non meramente potenziale;
agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato, la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi (come ad esempio protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere
l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore” (Cass., n. 10780/2024).
È stato, inoltre, precisato che: “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex articolo 67, comma 2, della legge Fallimentare, la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza e della normale e ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione
- 4 - professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati” (Cass., n. 24655/2020).
Nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la revocabilità del pagamento di euro 4.000,00 effettuato da Parte_1
in favore dello studio associato convenuto.
[...]
Sul piano oggettivo, è pacifico che il pagamento sia avvenuto nel periodo cd. sospetto, ossia nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento.
Quanto al profilo soggettivo, è – parimenti – pacifico che lo studio associato svolgesse attività di commercialista e consulenza del lavoro in favore dell'impresa fallita, tanto che la fattura elettronica cui si riferisce il pagamento reca quale descrizione del bene/servizio: “contabilità fiscale e del lavoro”.
La curatela fallimentare ha allegato le dichiarazioni fiscali di relative ai periodi d'imposta 2018 e 2019, Parte_1
trasmesse all'Agenzia delle entrate dallo studio associato dei dottori e , da cui emergono perdite per entrambe le CP_1 CP_1
annualità.
Dalle visure in atti, inoltre, emerge la sussistenza di numerosi protesti a carico di , di cui diversi iscritti a far data Parte_1
dal 2020, ossia in epoca anteriore al pagamento impugnato.
Gli elementi complessivamente acquisiti al giudizio integrano, ad avviso del Tribunale, indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza, in capo ai convenuti, dello stato di insolvenza di all'epoca in cui il pagamento è stato effettuato. A Parte_1
tale conclusione, in particolare, si addiviene in ragione della qualifica professionale degli odierni convenuti, con il connesso bagaglio tecnico- conoscitivo in merito agli indici sintomatici di difficoltà economica e
- 5 - finanziaria dell'impresa che essi stessi assistevano. I professionisti erano effettivamente a conoscenza di perdite nell'attività di impresa fin dall'anno 2018, per aver presentato essi stessi le dichiarazioni fiscali da cui tali perdite risultavano.
Sebbene essi abbiano eccepito di non aver avuto effettiva conoscenza della situazione contabile dell'impresa, limitandosi a registrarne le fatture, tale difesa non risulta verosimile, alla luce del rapporto professionale pluriennale con la fallita, e, soprattutto, in considerazione del fatto che la presentazione delle dichiarazioni fiscali presuppone l'acquisizione e l'esame della documentazione contabile e reddituale da cui emergono i dati poi oggetto di dichiarazione.
A tacer, poi, del fatto che la stessa fattura pro forma allegata dalla parte convenuta menziona, tra le prestazioni svolte, la “contabilità semplificata” fin dall'anno 2015, evocando, dunque, un'attività più ampia della mera registrazione delle fatture.
Non priva di rilevanza, inoltre, è la lista dei protesti levati a carico di fin dal 2020, indice dell'incapacità dell'impresa Parte_1
di adempiere normalmente le obbligazioni su di essa gravanti, con conseguente discredito commerciale del soggetto protestato. Trattasi di un elemento certamente non decisivo, il quale, tuttavia, considerato unitariamente agli altri acquisiti al giudizio – qualifica professionale dell'accipiens, svolgimento di attività di consulenza fiscale e contabile in favore dell'impresa decotta, conoscenza effettiva della situazione di perdita in cui questa versava da anni – vale a corroborare un quadro indiziario di conoscenza, da parte dei convenuti, dello stato di insolvenza di all'epoca in cui il pagamento è stato Parte_1
effettuato.
- 6 - Priva di pregio, inoltre, è la difesa della parte convenuta avente ad oggetto l'applicabilità dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. A, l.f.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di osservare che: “l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 67 legge fall. risulta direttamente "intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi" e che, di conseguenza, la stessa fa riferimento ai pagamenti delle "forniture" (che innervano la produzione di beni e servizi), quali negozi immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività di impresa, e sempre che siano stati effettuati secondo i termini d'uso, o comunque riferibili all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano un nesso diretto (cfr. Cass. 25162/2016,
Cass. 26244/2021)” (Cass., n. 8900/2024, in motivazione).
Non si è mancato, inoltre, di rilevare che l'art. 67, comma 3, lett. g),
l.f., nell'esentare da revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti solo in relazione all'accesso alle date procedure concorsuali, implicitamente presuppone la revocabilità dei pagamenti per compensi erogati dall'imprenditore (poi fallito) per servizi diversi (cfr. Cass., n. 8900 cit.; Cass., n. 13002/2019).
Deve, dunque, escludersi che il pagamento effettuato in favore del professionista, al di là dell'ipotesi specifica di cui all'art. 67, comma 3, lett. g, l.f., rientri in una delle ipotesi tipiche ed eccezionali di esenzione da revocatoria.
In disparte la superiore, decisiva, considerazione, deve viepiù rilevarsi come non ricorra, in ogni caso, nella fattispecie, il presupposto del pagamento nei termini d'uso, emergendo dal pro forma di fattura in atti che essa si riferisce a prestazioni professionali rese fin dal 2015.
- 7 - Ebbene, non è affatto dedotto che esistesse una prassi tra le parti tale da giustificare il pagamento in unica soluzione di una prestazione professionale, scandita in riferimento a singole annualità, a distanza di ben sei anni.
In definitiva, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 67, comma 2,
l.f., il pagamento per cui è causa deve essere dichiarato inefficace e, per l'effetto, i convenuti, in solido fra loro, devono essere condannati alla restituzione, in favore del fallimento di Parte_1
dell'importo di euro 4.000,00.
Quanto alla richiesta della curatela, avente ad oggetto “interessi e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico ovvero dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”, giova rammentare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'obbligo restitutorio dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta
e non di valore, in quanto l'atto posto in essere è originariamente lecito
e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito.
Ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito” (Cass., n.
12850/2018).
Nel caso di specie, dunque, non essendo stato allegato alcun danno ulteriore da svalutazione monetaria, sulla somma da restituire vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
- 8 - Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. In accoglimento della domanda, dichiara inefficace ex art. 67, comma 2, l.f. il pagamento di euro 4.000,00 effettuato da in favore di Parte_1 CP_1 [...]
a mezzo bonifico Controparte_1
bancario del 12.04.2021;
2. per l'effetto, condanna i convenuti, in solido fra loro, alla restituzione in favore del fallimento di Parte_1
dell'importo di euro 4.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che qui si liquidano in euro 1.400,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro
125,00 per esborsi.
Così deciso in Aversa, il 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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