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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4022/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4022/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA RA
e
NC CI (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
GG ET
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa familiare, ubicata in Modena, Via Vignolese 1047/9, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, Viene assegnata al Sig. con tutto Parte_1
quanto la arreda, ad eccezione dei beni che di comune accordo tra le Parti
sono già stati individuati e assegnati alla sig.ra MI nello specifico un vaso antico, collezione di ceramiche lavapavimento Timeco, quadro antico
Erbario, lettore vinili;
3. Alla luce delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascun coniuge da atto di essere pienamente autosufficiente e provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, rinunciando altresì alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento periodico;
4. I coniugi convengono che costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale in atto e della sottoscrizione del presente ricorso, le seguenti pattuizioni: a definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali di dare-avere in essere tra le parti, CE MI si obbliga a trasferire a che Parte_1
si obbliga ad acquistare riservandosi ogni valutazione in merito alla richiesta “benefici prima casa”, la quota di piena comproprietà di 30/100 dell'immobile sito in strada Vignolese 1047/9 ; detto trasferimento dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione (con acquiescenza) ed è effettuato a definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici fra i ricorrenti, ai fini della risoluzione della definitiva crisi coniugale: appartamento posto al piano terra e primo collegati da scala interna costituito da:
- piano terra: ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno, bagno e patio (corte esclusiva);
- piano primo: disimpegno, quattro camere da letto e due bagni;
tra i confini, in un unico corpo: p.lla 6 sub. 18, p.lla 6 sub. 16, p.lla 7 sub.
1 su più lati, salvo altri. 2) locale pertinenziale uso autorimessa posto al piano primo sottostrada in separato corpo di fabbrica tra i confini: p.lla
162 sub.8, p.lla 162 sub.1, p.lla 7 sub. 1, salvo altri l tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Modena, regolarmente in capo alla parte venditrice come segue: * foglio 226, particella 6, sub. 20, Strada Vignolese
n. 1047/9, Piano T-1, cat. A/2, classe 3, vani 9,5, superficie catastale totale mq. 201, escluse aree scoperte mq.190, R.C. Euro 1.202,05 * foglio
226, particella 162, sub. 9, Strada Vignolese n. 1047, Piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 26, superficie catastale totale mq. 31, R.C. Euro 76,54.
La porzione immobiliare sarà trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si troverà, con le relative adiacenze e pertinenze, con usi, diritti, servitù attive e passive legalmente esistenti ed espressamente richiamate nell'atto di acquisto del 19.07.2023 a ministero notaio dott. di Modena rep. n. 6334/racc. n. 4956, la cui Persona_1
copia conforme in suo possesso CE MI si obbliga a consegnare a entro la data della stipula notarile dell'atto di Parte_1
trasferimento immobiliare qui pattuito (v. docc. n. 6-8;
5. A fronte di detto trasferimento corrisponderà, a mezzo Parte_1
bonifico istantaneo, alla moglie la somma di €.145.000,00 diconsi centoquarantacinquemila.
6. si accollerà integralmente il mutuo su detto immobile Parte_1
impegnandosi a compiere ogni e qualsivoglia attività necessaria affinché sia liberata la signora MI da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di Credito di cui al contratto di mutuo del 19/07/2023 (rep n. 6335/4957).
7. Il signor a far tempo dal gennaio 2026 pagherà in via esclusiva Parte_1
le rate del mutuo indicato al punto precedente.
8. La signora MI potrà restare nella casa coniugale sino a 15 giorni dopo l'atto pubblico di compravendita;
durante detto periodo di permanenza la predetta continuerà a sostenere il 50% delle utenze ed il
30% delle spese condominiali, fino all'uscita di casa della medesima.
9. Le parti dichiarano che i riconoscimenti economici di cui ai capi precedenti vengono effettuati nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a seguito della dissoluzione della loro vita matrimoniale e costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e NC Parte_1
CI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
MO (MO) il 20/08/1984 e NC CI nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASARANO (LE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.12, Parte II serie A Uff.
1)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa CE Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4022/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA RA
e
NC CI (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
GG ET
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa familiare, ubicata in Modena, Via Vignolese 1047/9, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, Viene assegnata al Sig. con tutto Parte_1
quanto la arreda, ad eccezione dei beni che di comune accordo tra le Parti
sono già stati individuati e assegnati alla sig.ra MI nello specifico un vaso antico, collezione di ceramiche lavapavimento Timeco, quadro antico
Erbario, lettore vinili;
3. Alla luce delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascun coniuge da atto di essere pienamente autosufficiente e provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, rinunciando altresì alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento periodico;
4. I coniugi convengono che costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale in atto e della sottoscrizione del presente ricorso, le seguenti pattuizioni: a definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali di dare-avere in essere tra le parti, CE MI si obbliga a trasferire a che Parte_1
si obbliga ad acquistare riservandosi ogni valutazione in merito alla richiesta “benefici prima casa”, la quota di piena comproprietà di 30/100 dell'immobile sito in strada Vignolese 1047/9 ; detto trasferimento dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione (con acquiescenza) ed è effettuato a definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici fra i ricorrenti, ai fini della risoluzione della definitiva crisi coniugale: appartamento posto al piano terra e primo collegati da scala interna costituito da:
- piano terra: ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno, bagno e patio (corte esclusiva);
- piano primo: disimpegno, quattro camere da letto e due bagni;
tra i confini, in un unico corpo: p.lla 6 sub. 18, p.lla 6 sub. 16, p.lla 7 sub.
1 su più lati, salvo altri. 2) locale pertinenziale uso autorimessa posto al piano primo sottostrada in separato corpo di fabbrica tra i confini: p.lla
162 sub.8, p.lla 162 sub.1, p.lla 7 sub. 1, salvo altri l tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Modena, regolarmente in capo alla parte venditrice come segue: * foglio 226, particella 6, sub. 20, Strada Vignolese
n. 1047/9, Piano T-1, cat. A/2, classe 3, vani 9,5, superficie catastale totale mq. 201, escluse aree scoperte mq.190, R.C. Euro 1.202,05 * foglio
226, particella 162, sub. 9, Strada Vignolese n. 1047, Piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 26, superficie catastale totale mq. 31, R.C. Euro 76,54.
La porzione immobiliare sarà trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si troverà, con le relative adiacenze e pertinenze, con usi, diritti, servitù attive e passive legalmente esistenti ed espressamente richiamate nell'atto di acquisto del 19.07.2023 a ministero notaio dott. di Modena rep. n. 6334/racc. n. 4956, la cui Persona_1
copia conforme in suo possesso CE MI si obbliga a consegnare a entro la data della stipula notarile dell'atto di Parte_1
trasferimento immobiliare qui pattuito (v. docc. n. 6-8;
5. A fronte di detto trasferimento corrisponderà, a mezzo Parte_1
bonifico istantaneo, alla moglie la somma di €.145.000,00 diconsi centoquarantacinquemila.
6. si accollerà integralmente il mutuo su detto immobile Parte_1
impegnandosi a compiere ogni e qualsivoglia attività necessaria affinché sia liberata la signora MI da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di Credito di cui al contratto di mutuo del 19/07/2023 (rep n. 6335/4957).
7. Il signor a far tempo dal gennaio 2026 pagherà in via esclusiva Parte_1
le rate del mutuo indicato al punto precedente.
8. La signora MI potrà restare nella casa coniugale sino a 15 giorni dopo l'atto pubblico di compravendita;
durante detto periodo di permanenza la predetta continuerà a sostenere il 50% delle utenze ed il
30% delle spese condominiali, fino all'uscita di casa della medesima.
9. Le parti dichiarano che i riconoscimenti economici di cui ai capi precedenti vengono effettuati nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a seguito della dissoluzione della loro vita matrimoniale e costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e NC Parte_1
CI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
MO (MO) il 20/08/1984 e NC CI nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASARANO (LE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.12, Parte II serie A Uff.
1)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa CE Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale