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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 1724/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1724/2022, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da
Avv. PIETRO GUIDOTTO (C.F. ) CodiceFiscale_1
In proprio ex art. 86 c.p.c.
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni del ricorrente: “per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo – accertata l'attività professionale svolta dall'Avv. Pietro Guidotto su incarico e nell'interesse della sig.ra e considerato altresì l'importo di € Controparte_1
1.900,00 medio tempore versato dalla resistente – condannare quest'ultima a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 6.511,25, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta o ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal giorno del deposito del ricorso e fino al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di lite come da nota spese già agli atti, incluse le eventuali spese di CTU e di CTP”.
Conclusioni della resistente: -
***
Esaminati atti e documenti di causa, osserva
- Con ricorso ex artt. 14, comma 2, D. Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. del 21.3.2022 l'Avv. Pietro
GUIDOTTO, in proprio ex art. 86 c.p.c., agiva nei confronti della resistente chiedendone la condanna al pagamento dei compensi maturati e delle spese anticipate a seguito dell'incarico difensivo dalla stessa ricevuto. Allegava: - che nel mese di ottobre 2014 la resistente gli si rivolgeva lamentando emarginazione e demansionamento nell'ambito dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'I.C. I di
Castelfranco Veneto (TV);
- di essere quindi intervenuto nei confronti dell'I.C. I con raccomandata del 21.10.2014 chiedendo la cessazione delle condotte vessatorie e il risarcimento del danno;
- di aver, a seguito della risposta dell'I.C. che negava ogni responsabilità, convocato la cliente per esporle e valutare le possibili azioni e, ricevutone il consenso all'azione giudiziaria, organizzato visita medico-legale e successivamente, sulla base della relazione ottenuta, redatto e depositato ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, con avvio del procedimento R.G. 1535/2015 Lav., e notifica a controparte l'11.9.2015 del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, anticipando € 17,98 (di cui € 15,40 per spese postali ed €
2,58 per la marca da bollo per la notifica in proprio);
- di aver partecipato all'udienza del 27.10.2015 procedendo successivamente alla notifica anche all'Avvocatura dello Stato di Venezia;
- che il ricorso veniva dichiarato inammissibile sussistendo contestazione anche sull'an debeatur;
- di aver quindi redatto con il consenso della cliente ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il
15.12.2016 con avvio del procedimento R.G. 902/2016 R.G. Lav.;
- di aver notificato ricorso e decreto di fissazione udienza sia all'I.C. che al sostenendo CP_2 spesa di € 35,96 (di cui € 30,80 per spese postali ed € 5,16 a titolo di marche da bollo per notifica in proprio);
- essergli stato revocato il mandato a fine gennaio 2018 con conferimento ad altro avvocato cui veniva consegnata tutta la relativa documentazione;
- di aver quindi emesso preavviso di parcella nei confronti della cliente per € 8.811,25;
- che la cliente, nonostante i solleciti, versava solo la somma di € 400,00.
Chiedeva quindi la condanna della resistente al versamento dell'importo di € 6.000,00 a titolo di onorari, e di € 56,53 a titolo di spese, oltre accessori.
- All'udienza del 15.12.2022 il Giudice dichiarava la contumacia della resistente,
[...]
e accoglieva la richiesta di differimento avanzata dal ricorrente essendo pendenti CP_1 trattative.
- Con ordinanza del 10.3.2024, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e all'esito si riservava di riferire al Collegio.
***
- La domanda del ricorrente è fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati. - Preliminarmente va chiarito che il ricorso è stato correttamente introdotto innanzi al Tribunale in composizione collegiale, con rito sommario di cognizione, come prescritto dall'art. 14 D.Lgs.
150/2011 nel testo vigente ratione temporis.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, in merito, ha chiarito che le controversie di cui all'art. 28 della l.
n. 794/1942 possono essere introdotte con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 150/2011, ovvero con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt.
633 e ss. cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485).
*
Giudizio R.G. Lav. 1535/2015 Tribunale di Treviso
- Ciò premesso quanto al rito applicabile, il ricorrente ha documentato di aver svolto attività difensiva a favore della resistente nel giudizio ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. instaurato nei confronti dell
[...]
(TV) e del (doc. 4). Controparte_3 CP_2
Il conferimento di incarico da parte della resistente risulta dal mandato allegato all'atto introduttivo
(doc. 3).
- In particolare, ha documentato l'invio di una raccomandata in data 27.10.2014 (doc. 1) e successivamente, a seguito della risposta ricevuta (doc. 2) la redazione e il deposito di apposito ricorso avanti alla Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale (doc. 3), notificati il 15.9.2015.
- Ha poi documentato di essere comparso alla prima udienza (doc. 5) e di aver proceduto alla rinnovazione della notifica su disposizione del Giudice (doc. 6).
- Il procedimento si concludeva con provvedimento del 10.2.2016 con cui il ricorso veniva dichiarato inammissibile essendo controverse tra le parti anche questioni ulteriori rispetto a quella oggetto di consulenza (doc. 7).
- Per tale procedimento, nel preavviso di parcella inviato alla cliente, veniva chiesto l'importo di €
3.500,00 oltre accessori per la fase di studio di entrambi i procedimenti, e l'importo di € 1.000,00 per la fase introduttiva del solo giudizio cautelare, oltre a € 17,98 per spese (doc. 15).
- Peraltro, la resistente è rimasta contumace nel presente giudizio, nulla contestando sull'attività svolta dal ricorrente. La stessa, inoltre, ha provveduto al pagamento di una parte dell'importo richiesto, €
400,00, già prima dell'instaurazione del presente giudizio (docc. 17 e 18) e successivamente a ulteriore pagamento di € 1.900,00 in corso in causa a seguito della notifica del ricorso introduttivo.
- Considerato che non risulta essere stato sottoscritto tra le parti apposito accordo sul compenso,
l'importo dovuto deve essere determinato ex art. 2233 c.c. sulla base dei parametri vigenti.
- L'attività professionale è stata espletata dall'odierno ricorrente fino alla definizione del procedimento avvenuta il 10.2.2016, pertanto devono applicarsi le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014 nel testo vigente prima della modifica operata dal D.M. 147/2022 (entrato in vigore ex art. 7 del medesimo, il 23.10.2022 e applicabile ex art. 6 solo alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore).
- Il valore del procedimento era pari ad € 105.307,20 (come si evince dal ricorso prodotto sub doc. 3).
- In base alle tabelle vigenti ratione temporis considerate le attività documentate e la natura della controversia, si ritiene congruo liquidare al ricorrente per l'attività giudiziale espletata in favore della resistente nella causa R.G. Lav. 1535/2015 dell'intestato Tribunale il compenso richiesto (inferiore a quello medio di cui alle tabelle per le fasi introduttiva e di studio), pari a complessivi € 2.000,00 oltre a € 15,40 per spese di notifica documentate (doc. 3).
- Si ritiene quindi che al ricorrente per tale giudizio, in applicazione delle tabelle di cui sopra, spetti la complessiva somma di € 15,40 per spese, oltre a € 2.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge e oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
***
Il procedimento di merito R.G. Lav. 1902/2016 dell'intestato Tribunale
- Il ricorrente ha poi documentato di aver proceduto alla redazione e al deposito di ricorso ex art. 414
c.p.c. (doc. 8).
- Il conferimento dell'incarico da parte della resistente risulta dal mandato a margine del ricorso.
- Per tale procedimento, nel preavviso di parcella inviato alla cliente, veniva chiesto l'importo di €
3.500,00 oltre accessori per le fasi di studio di entrambi i procedimenti e l'importo di € 1.500,00 per la fase introduttiva della sola causa di merito, oltre a € 35,55 per spese (doc. 15).
- La resistente è rimasta contumace nel presente giudizio, nulla contestando sull'attività svolta dal ricorrente. Come già accennato, la stessa, inoltre, ha provveduto al pagamento di una parte dell'importo richiesto, € 400,00, già prima dell'instaurazione del presente giudizio (docc. 17 e 18) e successivamente a ulteriore pagamento di € 1.900,00 in corso in causa a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
- Considerato che non risulta essere stato sottoscritto tra le parti apposito accordo sul compenso,
l'importo dovuto deve essere determinato ex art. 2233 c.c. sulla base dei parametri vigenti.
- L'attività professionale è stata espletata dall'odierno ricorrente fino alla revoca del mandato, intervenuta l'1.2.2018 (doc. 12), pertanto devono applicarsi le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014 nel testo vigente prima della modifica operata dal D.M. 147/2022 (entrato in vigore ex art. 7 del medesimo, il 23.10.2022 e applicabile ex art. 6 solo alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore).
- Il valore del procedimento era pari ad € 105.307,20 (come si evince dal ricorso prodotto sub doc. 8)
- In base alle tabelle vigenti ratione temporis considerate le attività documentate e la natura della controversia, si ritiene congruo liquidare al ricorrente per l'attività giudiziale espletata in favore della resistente nella causa R.G. Lav. 1902/2016 dell'intestato Tribunale il compenso richiesto (inferiore a quello medio cui alle tabelle per le fasi introduttiva e di studio, cause di lavoro), e pari a complessivi
€ 4.000 oltre a € 30,80 per spese di notifica documentate (doc. 11).
- Si ritiene quindi che al ricorrente in applicazione delle tabelle di cui sopra, spetti la complessiva somma di € 30,80 per spese, oltre a € 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge e oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
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Gli acconti corrisposti dalla resistente
- Il ricorrente ha documentato, in esito alla comunicazione del preavviso di parcella alla resistente, il versamento del complessivo importo di € 400,00 (docc. 17 e 18) e, ha dato atto del versamento, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (nota depositata il
9.2.2024), del versamento dell'ulteriore importo di € 1.900,00, chiedendo la condanna al pagamento del residuo.
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- Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod. come da dispositivo, tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto, applicati i valori minimi, stante la non particolare complessità della causa e considerata l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione:
1. condanna la resistente, a pagare al ricorrente, avv. Pietro Guidotto, € 46,20 a Controparte_1 titolo di spese anticipate ed € 6.000,00 a titolo di compensi professionali per l'attività espletata nei procedimenti R.G. 1535/2015 e R.G. 1902/2016 Lav. Tribunale di Treviso, oltre accessori come per legge e oltre interessi legali dalla domanda al saldo, detratti gli acconti già versati per il complessivo importo di € 2.300,00;
2. condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 liquida nella somma complessiva di € 159,73 per anticipazioni, oltre a € 1.278,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario 15 %, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio dell'1.4.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera