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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 433 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 01 ottobre 2025, trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luca Andrisani. Parte_1 Parte_2
CP_1
[...
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro D'Alfonso. Parte_3
-APPELLATO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Luca Andrisani, per le parti appellanti, ha chiesto in riforma della sentenza gravata: “nel merito, di accogliere l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, prima Sezione civile (ex seconda
Sezione Civile), Giudice in composizione monocratica, dr. A. Pensato, n. 1740/2023 del 06.07.2023, pubblicata il 11.07.2023 e non notificata, resa nel giudizio iscritto al R.G. nr. 3449/2019 vertente tra i sigg.
e , da un lato, e , dall'altro lato, e per l'effetto, B) riformare Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'impugnata sentenza nella parte in cui, il Giudice, muovendo da una ricostruzione dei fatti nient'affatto dimostrata, dichiara efficace e vincolante tra le parti la scrittura del 04.07.2006, omettendo di rilevare la radicale nullità della stessa sia per mancanza di causa, sia per mancanza del consenso di tutte le parti contraenti, per tutte le ragioni chiarite nella narrativa che precede;
C) sempre nel merito, riformare
l'impugnata sentenza nella parte in cui erroneamente ed indebitamente ritiene il sig. obbligato Parte_2 in solido con alla restituzione della somma asseritamente pretesa dall'odierno appellato;
D) Parte_1 riformare la sentenza sul capo relativo alle spese di giustizia e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_3
al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in
[...] favore del difensore dichiaratosi antistatario”; l'avv. Pietro D'Alfonso, per la parte appellata, ha chiesto: “nel merito, di rigettare l'appello proposto dai sigg. e in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con Parte_1 Parte_2 conseguente conferma integrale della sentenza di prime cure n. 1740/2023 emessa dal Tribunale di Taranto
e del Decreto Ingiuntivo opposto n. 622/2019 repertoriato al n. 1562/2019 R.G.; condannare i sigg. Pt_1
e alla rifusione delle spese giudiziarie e compensi professionali tutti del presente giudizio,
[...] Parte_2 determinati secondo il D.M. n. 55/2014 vigente, oltre spese generali, c.p.a., i.v.a. e spese di registrazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 622/2019 (R.G.N. n. 1562/2019) del 07 marzo 2019, il Tribunale Civile di Taranto, su ricorso monitorio di , ingiungeva nei confronti di e , in solido Parte_3 Parte_1 Parte_2 tra loro, il pagamento della somma capitale di euro 260.624,31 oltre interessi legali maturati dalla domanda sino al saldo, spese e competenze legali della relativa procedura monitoria per il recupero di quanto corrisposto in forza di scrittura privata datata 04.07.2006 e, più segnatamente, in adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta da –per sé e per i suoi aventi causa - nell'ipotesi di Parte_1 definitiva inefficacia del preliminare condizionato di permuta immobiliare sottoscritto in data 29 giugno
2006.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato in data16 maggio 2019, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio lo chiedendo, nel merito, la revoca e/o la dichiarazione di nullità Pt_2 Pt_3 del suddetto D.I. per insussistenza dei presupposti necessari ed indefettibili di legge per la sua emissione (art. 633 e ss. c.p.c.), deducendo l'inesistenza e/o nullità dell'obbligazione restitutoria, contenuta nella scrittura privata datata 04.07.2006, sia per mancanza di causa del negozio (art. 1325 n. 2 c.c.) sia per mancata sottoscrizione di tutte le parti originariamente coinvolte nella stipulazione del pregresso preliminare condizionato di permuta (cd. negozio principale). Contestavano anche il quantum della pretesa economica avanzata oltre alla carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto.
Regolarmente costituito nel citato giudizio di opposizione, , chiedeva, in via preliminare, la Parte_3 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda avversaria poiché non provata, infondata ed ingiusta instando per la conferma del D.I.
n. 622/2019 e la condanna di e al pagamento della somma ingiunta (euro Parte_1 Parte_2
260.624,31) oltre interessi legali maturati e spese legali relative alle due fasi processuali.
Concessa la provvisoria esecuzione solo nei confronti di ed espletata attività istruttoria Parte_1 mediante l'escussione dei testimoni addotti dalle parti e CTU grafologica, con sentenza n. 1740/2023, il
Tribunale di Taranto, prima sezione civile, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo de quo, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva: la dichiarazione del 04.07.2006, riconoscitiva di un maggior corrispettivo della permuta in favore solo di
, vincolante sia per quest'ultimo che per lo avendola, quest'ultimo, azionata con il Parte_1 Pt_3 ricorso monitorio chiedendone l'adempimento; non necessaria la partecipazione a detta scrittura di tutte le altre parti contraenti del preliminare di permuta datato 29.06.2006, non incidendo detto negozio nella sfera giuridica di soggetti diversi dai contraenti e;
la sussistenza di una posizione di Parte_1 Parte_3 garanzia di (figlio di e suo avente causa) rispetto alla obbligazione restitutoria Parte_2 Parte_1 assunta dal padre in data 04.07.2006, assunta con la sottoscrizione della dichiarazione del 30.11.2015, accertata autentica dalla CTU grafologica espletata in giudizio e dalle dichiarazioni testimoniali assunte.
Avverso detta sentenza e proponevano appello lamentando l'erroneità della Parte_1 Parte_2 decisione, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento di tutte le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato il quale, contestando la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello ritenendo l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata fosse esente da vizi poiché in perfetta consonanza con la disciplina normativa operante in subiecta materia e la giurisprudenza maggioritaria.
Con ordinanza del 07 giugno 2024 veniva rigettata l'istanza, ex artt. 283 e 351 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Nel corso del giudizio di appello veniva proposto dallo ricorso per sequestro conservativo ex art. Pt_3
671 cpc sulle somme dovute dalla società di assicurazione in favore di a titolo di risarcimento, Parte_1 rispetto al quale con ordinanza del 23.10.2025, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa, quindi, all'esito dell'udienza dell'01.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, veniva riservata per la decisione al Collegio, sulle conclusioni in atti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto è infondato per quanto di ragione.
1.1. Gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la mancanza della causa della scrittura privata del 04 luglio 2006 e la sua invalidità per mancanza del consenso di tutte le parti coinvolte nella stipula del pregresso preliminare di permuta immobiliare trattandosi di patto integrativo/modificativo di quest'ultimo.
Hanno altresì criticato la decisione nella parte in cui ha ritenuto esistente la qualità di coobbligato in solido di
, quale come fideiussore del debito principale assunto dal padre ( ). Parte_2 Parte_1
1.2. Orbene, nel caso di specie, deve invero ritenersi sussistente un evidente collegamento funzionale tra il preliminare di permuta e la dichiarazione del 4 giugno 2006 stante, in quest'ultima, l'espresso richiamo al predetto preliminare ed a tutte le pattuizioni ivi previste ad eccezione della somma di € 200.000,00 corrisposta dal promittente venditore al solo – sul versamento di detta somma non è sorta Parte_1 Pt_ contestazione tra le parti – ed oggetto di impegno di restituzione, da parte del , solo in caso di mancato avveramento delle condizioni previste alle lettere G1 e G2 del preliminare.
Può, quindi, ragionevolmente ritenersi che detta pattuizione abbia previsto un corrispettivo, in via ulteriore e ad integrazione parzialmente soggettiva ed oggettiva il preliminare del 29.6.2006, vincolante Pt_3
e .
[...] Parte_1
Corrispettivo, comunque, dipendente dall'avveramento o meno delle condizioni sospensive previste ai punti Pt_ G1 e G2 del preliminare di vendita, tanto da potere la somma essere trattenuta o restituita dal (v. dichiarazione del 04.07.2006). Lo scopo economico è ravvisabile sempre nella permuta del fondo per la realizzazione di edificio con abitazioni residenziali previa destinazione urbanistica a scopo edificatorio e rilascio di relativa concessione edilizia nei termini previsti in contratto.
Non è evincibile alcun divieto normativo a detta manifestazione di volontà investente non il bene oggetto di compromesso – terreno in comproprietà pro quota indivisa –, bensì, una somma di denaro in favore di uno solo dei promittenti permutanti.
Può, a tal fine, richiamarsi quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoga - applicabile al caso concreto per compatibilità delle situazioni giuridiche – ovvero: “Ove un contratto preliminare abbia ad oggetto la compravendita di un bene appartenente a più proprietari, è possibile che il medesimo non costituisca un "unicum" inscindibile, perché ciascuno dei comproprietari può vendere la propria quota a prezzo diverso e stabilendo date diverse per la stipulazione del contratto definitivo;
ne consegue, in tal caso, che, verificatosi l'inadempimento del promissario acquirente, ciascun promittente venditore può legittimamente chiedere la risoluzione della singola promessa di vendita contenuta in un documento più complesso, dovendosi ritenere ammissibile la risoluzione parziale (Sez. 2, Sentenza n. 8505 del 14/04/2011)
È quindi individuabile la natura sinallagmatica delle prestazioni previste successivamente al preliminare in via aggiuntiva solo nei rapporti tra il promissario acquirente ed uno dei promittenti venditori.
1.3. Rilevano, al fine dell'individuazione del collegamento tra i due negozi (preliminare di permuta e dichiarazione del 04.07.2006) i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di interpretazione del contratto, ovvero: “In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
(Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, regolando la competenza in favore del Tribunale ed escludendo l'applicabilità della clausola compromissoria alla controversia, avente ad oggetto il pagamento di un compenso straordinario deliberato in favore dell'amministratore, per il contributo specifico dallo stesso apportato ad una importante operazione immobiliare)” (Sez. 1, Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024), rilevando, per i giudici di legittimità, i “criteri
d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Sez. 2, Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024).
1.4. A conforto del collegamento tra il preliminare di permuta e la dichiarazione unilaterale a firma di del 4.7.2006, sovviene anche la forma utilizzata per quest'ultima atteso che, benchè a forma Parte_1 libera (in quanto inerente all'obbligo restitutorio di somme di denaro), è stata redatta in forma scritta con Pt_ firma del .
Come affermato nella giurisprudenza di legittimità “Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7323 del 19/03/2024), sebbene non occorra “che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto” (Sez. 2 -, Sentenza n. 26693 del 24/11/2020).
Il collegamento funzionale tra i negozi è evincibile anche dal contenuto delle clausole lett. G1 e G2 del preliminare, laddove è espressamente escluso l'obbligo risarcitorio/restitutorio da parte degli stipulanti comproprietari in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive, consentendo ciò la configurabilità di una pattuizione di natura economica tra tutte o solo qualcuna delle parti contraenti.
1.5. Giova evidenziare che ai fini della validità del negozio del 04.07.2006 non rileva la necessaria partecipazione degli altri comproprietari del fondo promesso in permuta.
Come precedentemente evidenziato trattasi di negozio investente una somma di denaro corrisposta dallo a collegata causalmente alla permuta del fondo ed oggetto ad obbligo di restituzione Pt_4 Parte_1 in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive pattuite nel richiamato preliminare.
Detta dichiarazione, quindi, spiega effetti nella sola sfera giuridica di e . Parte_3 Parte_1
A conforto di quanto innanzi evidenziato, è utile richiamare il conforme orientamento consolidato, risalente nel tempo, della Suprema Corte, che ha ripetutamente affermato che “l'azione di nullità del contratto non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, sono intervenuti nella stipulazione (Cass. n. 19804 del 2016; Cass. n. 4462 del 1997; Cass. n. 9581 del 1991;
Cass. n. 3546 del 1979; Cass. n. 135 del 1977; Cass. n. 729 del 1973; Cass. n. 1125 del 1966; Cass. n. 1229 del 1962). La ragione di questo indirizzo, che qui si condivide, risiede nella considerazione che la sentenza che, accogliendo la domanda, dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto ha natura dichiarativa e non costitutiva, non apportando alcuna modifica all'atto, che è nullo ab origine, sicché essa, nel caso rappresentato, si limita a constatare la inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti ed è, come tale, pur non facendo stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio, suscettibile di pratica attuazione tra gli stessi. La conclusione è, pertanto, che nel caso considerato la sentenza dichiarativa della nullità non può ritenersi inutiliter data. Non vi è dubbio, d'altra parte, che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio va necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'azione proposta (Cass. n. 15521 del 2018; Cass. n. 19804 del 2016).
Questa situazione non si riscontra nel caso di azione di nullità del contratto, potendo la pronuncia richiesta, pur esplicando effetto solo tra le parti in giudizio, produrre utilità favorevoli alla parte proponente. Effetto che puntualmente si riscontra nella vicenda oggetto del presente giudizio, in cui l'esperimento positivo della domanda di nullità del contratto ha consentito alla parte che l'ha proposta il recupero della caparra versata in esecuzione del contratto dichiarato nullo” (Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12683).
1.6. Infondato è altresì l'ulteriore motivo di appello investente la posizione di . Parte_2
Con l'atto ricognitivo del 30.11.2015, ha riconosciuto di essere obbligato, in solido con Parte_2 Pt_1
, alla restituzione della somma di cui alla scrittura del 04.07.2006 avendo dichiarato “di essere a
[...] conoscenza del contenuto della dichiarazione rilasciata a , a firma di (suo Parte_3 Parte_1 dante causa) del 04.07.2006; di riconoscere che con il presente atto è obbligato in solido con quest'ultimo; di impegnarsi al pagamento della somma di cui alla scrittura privata del 04.07.2006 in caso di perdita di efficacia del preliminare di permuta, in via solidale con , in favore di , in 48 Parte_1 Parte_3 rate mensili costanti e di pari pagamento”.
L'art. 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito l'effetto di invertire l'onere della prova circa l'esistenza di una legittima causa petendi e consente, dunque, alla parte che ha effettuato tali dichiarazioni, di provare che il rapporto posto a fondamento del negozio non è sorto o è invalido.
La ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, vale a determinarne la presunzione iuris tantum di esistenza, salva la prova contraria.
Il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 c.c., allorché agisca per l'adempimento delle obbligazioni
(come nel caso di specie), ha solo l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione debitoria, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre invece incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare la inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (ex multis, Cass. 11766/2018; Cass. 13506/2014).
Prova, quest'ultima, che non è stata fornita in giudizio in ragione della validità del rapporto sottostante come sopra illustrato.
La scrittura è altresì autentica rilevando, a tal fine, la deposizione testimoniale di – a Testimone_1 conoscenza diretta dei fatti quali dipendente dello addetta alla contabilità e recupero crediti – la Pt_3 quale ha dichiarato di avere redatto la scrittura firmata da secondo gli appunti fornitigli in forza Parte_2 delle intese raggiunte tra le parti;
di avere stampato due copie della dichiarazione consegnata alle parti dopo la loro sottoscrizione. Il teste avv. ha riferito di avere partecipato ad incontro tra lo e Testimone_2 Pt_3
riguardante l'adempimento della scrittura del 30.11.2015 (oltre che di quella del 04.07.2006) CP_2 attraverso un piano di rientro con cambiali e/o assegni.
Le predette testimonianze si presentano coerenti e concordanti in ordine alla esistenza della dichiarazione del
30.11.2015 riferibile a , non essendo emersi elementi di inattendibilità dei testi e delle Parte_2 dichiarazioni rese.
1.7. La CTU grafologica1 disposta ed espletata in primo grado – svolta sulla base dei saggi effettuati, dell'esame delle scritture di comparazione acquisite in giudizio, seguendo i criteri e metodi dettagliatamente riportati nella relazione - ha accertato che la firma in verifica a nome “ ”, identificata in Parte_2 relazione con la sigla V-1, apposta sulla scrittura privata del 30.11.2015 prodotta dalla parte opposta, è stata vergata proprio dal Sig. ” (v. conclusioni pag. 70 della relazione presente nel fascicolo di Parte_2 primo grado).
In specie il CTU, a seguito di particolare ed ineccepibile illustrazione dei criteri metodologici ed esame del materiale utilizzato per lo svolgimento dell'incarico, ha evidenziato - anche in seguito alla risposta delle osservazioni svolte dal CTP di parte odierna appellante - quanto segue: “Nelle due grafie (verifica e comparazione) si riscontrano tutti e solo segni personalizzanti (“segni coattivi”) comuni. Maiuscole, pendenza, calibro, estetica e livello grafomotorio, aspetti strutturali, fisionomia e ritmo grafici, rapporti dimensionali e occupazione degli spazi, gesto pressorio, legature, stacchi, altri importanti segni grafici (ad esempio il segno “curvilinea” o “parallela”, o “gladiolata” (rimpicciolimento progressivo della scrittura o di parte di essa) o “ritornante” (sovrapposizione, con asole o meno, delle aste di “m” ed “n”), particolare modalità formativa di alcune lettere o gruppi di lettere…, trovano riscontri comparativi nei due tipi di firme.
• Il Sig. nei saggi grafici ha posto in essere un tentativo di dissimulazione attraverso un Parte_2 estensivo ricorso alla “sigla”, una diversa conformazione della lettera “t” (che fino a meno di 2 anni prima
e negli ultimi 11 anni precedenti era univocamente formata in altro modo), nella maggiore velocità e rapidità scrittorie…, senza tuttavia riuscire a nascondere le singolari caratteristiche della propria grafia.
Non ha potuto o saputo o non ha pensato a modificare l'andamento grafomotorio in generale, la curvilineità dei raccordi tra le lettere o gruppi di lettere, la grandezza e l'esuberanza della “C” maiuscola rispetto al corpo della scrittura o a modificare/eliminare altri segni grafici come quello “parallela” o “gladiolata” o
“ritornante”. Nel nostro caso, nelle due grafie (verifica e comparazione), si riscontrano tutti e solo segni personalizzanti comuni: ductus (lineamenti generali), form-niveau (esteticità e livello evolutivo della grafia), fluidità, spontaneità, fisionomia grafica, aspetti strutturali. Inoltre, maiuscole, pendenza, calibro e occupazione degli spazi, estetica e livello grafomotorio, aspetti strutturali, rapporti dimensionali, legature, altri importanti segni grafici, particolare costruzione di lettere e gruppi di lettere e, soprattutto, segni coattivi della grafia, trovano riscontri comparativi nei due tipi di firme”. Le contestazioni svolte nell'atto di appello sulla CTU si presentano oltre che generiche, inconferenti avendo il CTU esaminato compiutamente gli aspetti della scritturazione sia oggetto di verifica che di comparazione sotto diversi ed ampi ambiti di verifica completa ed analitica. Sicchè, le critiche all'elaborato peritale si presentano inidonee, anche per la loro portata limitata, a scalfire le indagini ad ampio spettro svolte dall'ausiliario del Tribunale e le relative conclusioni cui è giunto.
2. Per tutte le ragioni illustrate, l'appello deve essere rigettato.
3. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al rigetto del gravame proposto consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 147/22.
A tal fine, deve aversi riguardo oltre al valore e complessità della controversia, alla concreta attività svolta nel presente grado di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite anche in relazione all'infondatezza del ricorso cautelare proposto dallo ai sensi dell'art. 671 cpc in quanto avente ad Pt_3 oggetto delle somme già sottoposte al vincolo del pignoramento presso terzi intrapreso dallo stesso appellato.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle parti appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115 (v. ricevuta di pagamento in atti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, prima sezione Parte_1 Parte_2 civile, n. 1740 del 06/11 luglio 2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, la sentenza impugnata;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese Parte_3 processuali relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 9.400,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle parti appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, lì 04 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quesiti posti al CTU: “Accerti il CTU se la firma di apposta sulla scrittura privata del 30.11.2015 prodotta dalla parte opposta Parte_2 appartiene o meno alla mano dello stesso utilizzando come scritture di comparazione la firma relativa al Mandato alle liti per il giudizio di Pt opposizione e quella apposta sul documento di identità, nonché i saggi grafici che il CTU viene autorizzato a compilare sulla persona del ”.