Sentenza 18 novembre 2025
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L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario non è legittimato a proporre il piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, poiché difetta in capo a lui il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento. Corte di Cassazione n. 30412 del 18 novembre 2025 La sentenza della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione n. 30412 del 18 novembre 2025 interviene a chiarire una questione che la prassi applicativa aveva reso urgente: se l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario possa attivare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore con riferimento all'indebitamento del de cuius. La Corte risolve il …
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Introduzione Negli ultimi anni molte imprese attive nella produzione di infissi in alluminio hanno dovuto fare i conti con una crisi d'impresa che mette a rischio la sopravvivenza dell'azienda e il patrimonio dell'imprenditore. L'aumento dei costi delle materie prime, gli investimenti effettuati per rinnovare gli impianti, la volatilità del mercato immobiliare e la concorrenza asiatica hanno ridotto i margini e reso difficile il rispetto dei debiti tributari e contributivi. Questa situazione genera un circolo vizioso: mancato pagamento dell'IVA o dei contributi previdenziali, cartelle di pagamento che si accumulano, avvisi di accertamento e ipoteche che bloccano l'operatività. Senza un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/11/2025, n. 30412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30412 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE – SOCIETÀ COOPERATIVA
- controricorrente -
nonché contro Civile Sent. Sez. 1 Num. 30412 Anno 2025 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 18/11/2025 2 PE OL
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5990/2024, depositata il 26.9.2024; udita la relazione svolta, all’udienza del 14.10.2025, dal Consigliere DR ZU;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. IM D’Ambrosio e l’avv. Giovanni LU;
FATTI DI CAUSA SI AL si rivolse al Tribunale di Latina per chiedere l’omologazione di un piano del consumatore di cui agli artt. 67 e s. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in breve, c.c.i.i.), proposto per risolvere il sovraindebitamento gravante sui patrimoni dei suoi defunti genitori, dichiarando di avere accettato le eredità di entrambi con il beneficio d’inventario ai sensi degli artt. 484 e s. c.c. Il Tribunale di Latina accolse la domanda, nonostante l’opposizione di Banca di Credito Cooperativo del Circeo e del Privernate (d’ora innanzi, per brevità, anche «la banca»), la quale propose reclamo contro la sentenza di omologazione. La Corte d’Appello di Roma accolse il reclamo, ritenendo la ristrutturazione dei debiti del consumatore incompatibile con l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. 3 Contro la sentenza della corte territoriale SI AL ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La banca si è difesa con controricorso. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per l’omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale svolta con il paragrafo n. 1 delle ragioni difensive esposte dall’odierna ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di reclamo». Ci si duole che la Corte d’Appello di Roma non abbia dato alcuna risposta alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione a reclamare della banca, alla quale la ricorrente aveva attribuito la colpa di non avere ponderato il merito creditizio dei genitori, così concorrendo a determinare il loro sovraindebitamento. 1.1. Il motivo è infondato sotto due profili. 1.1.1. Innanzitutto, non sussiste l’omessa pronuncia, in quanto l’accoglimento del reclamo comporta un implicito rigetto dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione della reclamante (Cass. nn. 25710/2024; 20718/2018; 29191/2017; 24155/2017). 1.1.2. In secondo luogo, alla luce del chiaro disposto dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., «il creditore colpevole non può 4 opporsi o reclamare per contestare “la convenienza della proposta”, ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento» (Cass. n. 20672/2025). Ed è appunto una questione giuridica, e non di mera convenienza per il singolo creditore, quella posta dalla banca reclamante contestando la compatibilità tra accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e presentazione di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per l’omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale svolta con il paragrafo n. 2 delle ragioni difensive esposte dall’odierna ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di reclamo». In questo caso l’eccezione che si assume trascurata dal giudice del merito riguarda la prospettata inammissibilità del reclamo per carenza del requisito di specificità «sancito dall’art. 342 c.p.c. estensivamente applicabile ad ogni processo impugnatorio». 2.1. Anche questo motivo è infondato, sotto entrambi i profili che vi sono riconoscibili. 5 Sia, infatti, perché l’eccezione deve intendersi implicitamente rigettata (il che, come sopra rilevato, basta per escludere l’omessa pronuncia), sia perché non si può condividere la tesi secondo cui la disciplina dell’art. 342 c.p.c., dettata per l’atto d’appello, sarebbe estensibile ad ogni mezzo di gravame (in senso contrario, v. Cass. nn. 4893/2019; 9174/2012). In questo caso l’impugnazione data all’attuale controricorrente e dalla stessa esperita, ai sensi dell’art. 70, comma 8, c.c.i.i., era il reclamo di cui all’art. 51 c.c.i.i., che trova in quella sede la sua compiuta disciplina. 3. Il terzo motivo è rubricato «vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 484 ss. c.c. e degli art. 67 ss. del d.lgs. n. 14/2019, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c.: inesistenza giuridica dell’affermata incompatibilità tra gli istituti dell’accettazione beneficiata dell’eredità e della composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento del consumatore». Si censura l’affermazione della corte d’appello secondo cui la liquidazione dell’eredità beneficiata e la ristrutturazione dei debiti del consumatore «rispondono a finalità e logiche differenti», sicché la prima non potrebbe trovare soluzione tramite la seconda. La ricorrente confuta tale tesi rilevando che l’erede beneficiato, previa autorizzazione del giudice, può stipulare transazioni relative ai beni ereditari (art. 493 c.c.) e che la qualità di consumatore è trasmissibile agli eredi (Cass. n. 18579/2018). 3.1. Il motivo è infondato. 3.1.1. Occorre precisare, per delimitare l’oggetto dell’indagine, che nel caso in esame si tratta di una domanda di omologazione del piano del consumatore che venne presentata 6 ex novo dalla erede e non di un subentro della erede in una procedura di composizione già aperta su ricorso, e in vita, dei genitori. Pertanto, si deve constatare che l’erede ha presentato una domanda per la composizione di un sovraindebitamento che non è il proprio, bensì quello dei suoi danti causa. Inoltre, proprio in virtù della accettazione con beneficio d’inventario, nemmeno si prospetta l’ipotesi che il sovraindebitamento in cui versavano i genitori possa avere contagiato la situazione della erede, ponendola a sua volta in uno «stato di crisi o di insolvenza» (art. 2, lett. c, c.c.i.i.). Ne consegue che, anche a prescindere dai profili di incompatibilità tra i due istituti valorizzati dalla corte territoriale, l’erede con beneficio d’inventario di un de cuius (consumatore e) sovraindebitato non può proporre ai creditori del suo dante causa un piano di ristrutturazione dei debiti, perché tale facoltà è concessa al «consumatore sovraindebitato» (art. 67, comma 1, c.c.i.i.). La ricorrente, allegando di avere accettato le eredità dei genitori con beneficio d’inventario, contraddice (o almeno non allega) l’esistenza del presupposto oggettivo necessario per accedere alle «procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento», ovverosia di essere un soggetto, appunto, sovraindebitato. Correttamente il Procuratore generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha sottolineato la natura personale della procedura di ristrutturazione dei debiti, che ha lo scopo di liberare il debitore (non immeritevole) da uno «stato» che lo relega in condizioni di debolezza economica e di vulnerabilità sociale. In seguito al decesso della persona sovraindebitata, la rinuncia all’eredità o – come nella fattispecie – l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario pongono il chiamato e 7 l’erede al riparo dal pericolo di essere coinvolto personalmente nello «stato» di sovraindebitamento e, quindi, al tempo stesso, escludono che egli possa avvalersi delle procedure di composizione volte a porre rimedio a quello «stato». 3.1.2. Non si tratta, quindi, di adottare una «interpretazione creativa» di un «divieto» non esplicitamente dettato dal legislatore, come paventa la ricorrente. Né di affermare una incompatibilità ontologica tra liquidazione dell’eredità beneficiata e «soluzione negoziata su base concorsuale» del rapporto con i creditori del de cuius (ammesso e non concesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore possa essere considerata una «soluzione negoziata», posto che i creditori non sono chiamati ad approvare la «proposta» del debitore). È sufficiente prendere atto che la ricorrente non versa, né afferma di versare, nello «stato» che legittima il debitore a ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 3.1.3. Del tutto irrilevante rispetto alla decisione della causa risulta, pertanto, anche la trasmissibilità all’erede della qualità di consumatore, che questa Corte ha affermato a tutt’altri fini (Cass. n. 18579/2018, che, in tema di contratti tra professionista e consumatore, ha indicato la rilevanza del luogo di residenza dell’erede del contraente consumatore al fine dell’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u, d.lgs. n. 206 del 2005). 3.1.4. Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: «L’erede che accetta con beneficio d’inventario l’eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo “stato” in cui questi versava, in quanto – nel 8 mentre non può presentare il ricorso “in luogo” o “in sostituzione” del defunto – difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d’inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno “stato di crisi o di insolvenza” dell’erede» 4. Rigettato il ricorso – per quanto detto, con integrazione della motivazione del giudice del merito, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. –, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.10.2025. 9 Il Consigliere estensore DR ZU Il Presidente IM RR