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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1761/23 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Palmisano, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via Diaz n. 74
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli
Uffici di via Medina n. 61
APPELLATO
1 NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Emanuela Calamia, presso il quale elettivamente domicilia, in Cercola, via
Censi dell'Arco n. 36
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
3125 del 2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato l'opposizione nei confronti dell' , mentre aveva Controparte_2
CP_ dichiarato estinto il giudizio nei confronti dell' per mancata corretta rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, così non provvedendo nel merito sull'impugnativa degli avvisi di addebito, a suo dire mai notificati, e in relazione ai quali invocava la declaratoria di estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, presupposti dell'intimazione di pagamento n. 0712021900868241/000.
Censurava la sentenza impugnata, preliminarmente per l'erronea considerazione della inefficacia della notifica effettuata alla sede legale dell' , profilo che di per sé rendeva CP_1 illegittima la pronuncia di estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c...
Ciò posto invocava la riforma della sentenza, con la declaratoria di nullità dell'atto di intimazione opposto e degli avvisi di addebito presupposti, per insussistenza dell'obbligazione, avendo ceduto nell'ottobre 1999 l'attività oggetto di imposizione e comunque insistendo sulla prescrizione dei crediti. CP_ Si costituivano, con separate memorie, l' e l' , entrambe Controparte_2 resistendo all'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
E' fondata la doglianza attorea laddove lamenta il ritenuto mancato perfezionamento della CP_ valida notifica all' non costituitosi in primo grado, dell'atto introduttivo del primo grado, perché eseguita presso la sede legale e non correttamente presso la sede periferica.
In realtà parte opponente doveva procedere alla notifica unicamente presso la sede legale, come correttamente aveva fatto.
Come ha precisato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.8.2022 n. 24048), la notifica degli atti CP_ introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato
2 dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In altri termini, per la il richiamo "agli atti introduttivi del giudizio di Parte_2 cognizione" va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata.
Ne discende, ad avviso della Corte, che la norma va applicata solamente ai giudizi di opposizione che, in quanto inseriti nel processo esecutivo, siano successivi all'inizio dell'esecuzione.
Ne discende, pertanto, che il giudizio di primo grado non doveva ritenersi estinto, ma doveva procedere nel merito, con l'Istituto contumace.
Ciò posto l'opposizione è infondata.
Infatti, l' in primo grado ha offerto prova di precedenti due notifiche, entrambe CP_2 perfezionatesi ex art. 140 c.p.c. all'odierno appellante, rispettivamente il 31 marzo 2016 e il 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 3 e 5 della produzione di primo grado). CP_ L' costituendosi nel grado presente, ha invece offerto prova delle avvenute notifiche dei ruoli presupposto dell'intimazione impugnata, il che porta ad escludere l'integrazione di qualsivoglia estinzione per prescrizione.
Non può, d'altronde, ritenersi la tardività della produzione di dette notifiche, già riportate nell'intimazione opposta, per tardività.
Come ci insegna, infatti, la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 12.6.2024 n. 16358), nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. anche
Cass., Sez. Un., 4.5.2017 n.10790).
D'altronde è anche pacifico l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., I, 13.4.2023 n. 9810) per il quale nel nostro l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori acquisiti agli atti,
3 Esclusa dunque l'estinzione del credito per prescrizione, va disattesa l'ulteriore richiesta di declaratoria di insussistenza dell'obbligazione per avvenuta previa cessione dell'azienda.
In primo luogo detta circostanza, pur accennata nel corpo del ricorso di primo grado, non rientra nell'originario petitum, formulato nei seguenti termini: “Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Ampliare dunque, il petitum in sede di gravame costituisce un novum inammissibile.
Come statuito sempre dalla S.C. (arg . ex Cass., I, 14.3.2022 n. 8128), in presenza di un diritto etero-determinato, ovvero di un diritto che può essere fatto valere fra gli stessi soggetti in ragione di una pluralità di causae petendi, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella che, pur lasciando immutato il petitum, sia fondata su fatti diversi da quelli allegati nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, ad abundantiam, non va omesso di rilevare che di detta cessione in alcun modo è stato notiziato l' appellato. CP_1
A quanto esposto consegue che la sentenza impugnata va parzialmente riformata, nel senso che va ritenuta valida l'effettuata notifica dell'atto introduttivo e al contempo rigettata la domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Parte_1
Per l'assoluta particolarità della vicenda processuale descritta, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost.
n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda
CP_ proposta da nei confronti dell' con il ricorso di primo grado;
Parte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1761/23 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Palmisano, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via Diaz n. 74
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli
Uffici di via Medina n. 61
APPELLATO
1 NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Emanuela Calamia, presso il quale elettivamente domicilia, in Cercola, via
Censi dell'Arco n. 36
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
3125 del 2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato l'opposizione nei confronti dell' , mentre aveva Controparte_2
CP_ dichiarato estinto il giudizio nei confronti dell' per mancata corretta rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, così non provvedendo nel merito sull'impugnativa degli avvisi di addebito, a suo dire mai notificati, e in relazione ai quali invocava la declaratoria di estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, presupposti dell'intimazione di pagamento n. 0712021900868241/000.
Censurava la sentenza impugnata, preliminarmente per l'erronea considerazione della inefficacia della notifica effettuata alla sede legale dell' , profilo che di per sé rendeva CP_1 illegittima la pronuncia di estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c...
Ciò posto invocava la riforma della sentenza, con la declaratoria di nullità dell'atto di intimazione opposto e degli avvisi di addebito presupposti, per insussistenza dell'obbligazione, avendo ceduto nell'ottobre 1999 l'attività oggetto di imposizione e comunque insistendo sulla prescrizione dei crediti. CP_ Si costituivano, con separate memorie, l' e l' , entrambe Controparte_2 resistendo all'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
E' fondata la doglianza attorea laddove lamenta il ritenuto mancato perfezionamento della CP_ valida notifica all' non costituitosi in primo grado, dell'atto introduttivo del primo grado, perché eseguita presso la sede legale e non correttamente presso la sede periferica.
In realtà parte opponente doveva procedere alla notifica unicamente presso la sede legale, come correttamente aveva fatto.
Come ha precisato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.8.2022 n. 24048), la notifica degli atti CP_ introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato
2 dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In altri termini, per la il richiamo "agli atti introduttivi del giudizio di Parte_2 cognizione" va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata.
Ne discende, ad avviso della Corte, che la norma va applicata solamente ai giudizi di opposizione che, in quanto inseriti nel processo esecutivo, siano successivi all'inizio dell'esecuzione.
Ne discende, pertanto, che il giudizio di primo grado non doveva ritenersi estinto, ma doveva procedere nel merito, con l'Istituto contumace.
Ciò posto l'opposizione è infondata.
Infatti, l' in primo grado ha offerto prova di precedenti due notifiche, entrambe CP_2 perfezionatesi ex art. 140 c.p.c. all'odierno appellante, rispettivamente il 31 marzo 2016 e il 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 3 e 5 della produzione di primo grado). CP_ L' costituendosi nel grado presente, ha invece offerto prova delle avvenute notifiche dei ruoli presupposto dell'intimazione impugnata, il che porta ad escludere l'integrazione di qualsivoglia estinzione per prescrizione.
Non può, d'altronde, ritenersi la tardività della produzione di dette notifiche, già riportate nell'intimazione opposta, per tardività.
Come ci insegna, infatti, la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 12.6.2024 n. 16358), nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. anche
Cass., Sez. Un., 4.5.2017 n.10790).
D'altronde è anche pacifico l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., I, 13.4.2023 n. 9810) per il quale nel nostro l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori acquisiti agli atti,
3 Esclusa dunque l'estinzione del credito per prescrizione, va disattesa l'ulteriore richiesta di declaratoria di insussistenza dell'obbligazione per avvenuta previa cessione dell'azienda.
In primo luogo detta circostanza, pur accennata nel corpo del ricorso di primo grado, non rientra nell'originario petitum, formulato nei seguenti termini: “Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Ampliare dunque, il petitum in sede di gravame costituisce un novum inammissibile.
Come statuito sempre dalla S.C. (arg . ex Cass., I, 14.3.2022 n. 8128), in presenza di un diritto etero-determinato, ovvero di un diritto che può essere fatto valere fra gli stessi soggetti in ragione di una pluralità di causae petendi, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella che, pur lasciando immutato il petitum, sia fondata su fatti diversi da quelli allegati nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, ad abundantiam, non va omesso di rilevare che di detta cessione in alcun modo è stato notiziato l' appellato. CP_1
A quanto esposto consegue che la sentenza impugnata va parzialmente riformata, nel senso che va ritenuta valida l'effettuata notifica dell'atto introduttivo e al contempo rigettata la domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Parte_1
Per l'assoluta particolarità della vicenda processuale descritta, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost.
n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda
CP_ proposta da nei confronti dell' con il ricorso di primo grado;
Parte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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