Decreto presidenziale 17 novembre 2020
Sentenza breve 12 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/03/2021, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00334/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2020, proposto da
Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M.P.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Matteo Magistrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Barioli in Venezia - Mestre, piazzetta G. Zorzetto 1;
per l'annullamento
1) della Determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi legali della Città di Chioggia, n. 1256 del 25 giugno 2020, recante l'aggiudicazione definitiva senza efficacia alla ditta MPM s.r.l. della gara per l'affidamento "in concessione del servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali”;
2) della nota del Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi legali della Città di Chioggia, prot. n. 27803 del 26 giugno 2020 di comunicazione della menzionata determina 1256/2020, di aggiudicazione definitiva della gara;
3) della Determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi legali della Città di Chioggia n. 1413 del 17 luglio 2020, dichiarativa dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta MPM s.r.l. della gara de qua;
4) dei verbali di gara del 29 novembre 2019, 4 dicembre 2019, 21 gennaio 2020, 3 marzo 2020 e 18 giugno 2020;
5) ove necessario e per quanto di ragione, dell'avviso a manifestare interesse, della lettera d'invito, del capitolato d'appalto e dello schema di convenzione;
6) della nota del Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi legali della Città di Chioggia, prot. 31993 del 20 luglio 2020, recante diniego parziale all'istanza di accesso agli atti proposta dalla società ricorrente il 26 giugno 2020;
7) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso;
nonché
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
- per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua;
- per il conseguente subentro nel contratto in corso d'esecuzione;
- in via gradata, per il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti illegittimi impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e della M.P.M. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto, infatti, che il Comune di Chioggia, con determinazione dirigenziale n. 1899 del 6 ottobre 2020, ha annullato d'ufficio, in autotutela, l'aggiudicazione definitiva del servizio all'impresa M.P.M. s.r.l., avendo rilevato che non risulta essere stata data ai concorrenti adeguata informazione circa il luogo, la data e l’ora in cui la commissione di gara avrebbe provveduto all’apertura delle buste, ai fini del vaglio dei requisiti amministrativi di ammissione delle singole imprese partecipanti alla procedura;
Ritenuto che, conformemente a quanto osservato dalle parti nei propri scritti difensivi e ribadito in udienza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 cod. proc. amm.;
Rilevato che la parte ricorrente ha inoltre richiesto la liquidazione delle spese di lite a proprio favore, con condanna dell’Amministrazione resistente alla loro rifusione, sottolineando che, con il suddetto provvedimento, sarebbe stato recepito in autotutela un profilo di censura ritualmente dedotto nell’atto introduttivo, soltanto in seguito alla sua notificazione;
Ritenuto che la natura dichiaratamente subordinata del motivo accolto dall’Amministrazione (produttivo di meri effetti di natura procedimentale, che precludono l’accesso al bene della vita ambito in via principale - l’aggiudicazione del servizio – e permettono la sola riedizione della gara) rende equa la compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo porre a carico del Comune il contributo unificato, già versato dalla ricorrente, in data 8 settembre 2020, nella misura di € 2.000,00, alla quale tale importo dovrà essere integralmente rifuso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Chioggia a rifondere alla ricorrente l’intero importo del contributo unificato da quest’ultima corrisposto nel corso del giudizio.
Compensa per il resto le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO