Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto dalle sigg.re AL GI, RI RO GI e RI ME GI, rappresentate e difese dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2;
contro
il Comune di Pimentel, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Autonoma LL Sardegna, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LL sig.ra RI OV AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) del provvedimento amministrativo n. 2/2021 – prot. 2485 emanato dal Comune di Pimentel in data 31.5.2021, contenente il “ Permesso di costruire in sanatoria ” rilasciato nei confronti LL sig.ra AS OV RI, relativo all'immobile sito in Pimentel, nella via Baccarini n. 12, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 9, mappale 2131 sub 1;
2) del provvedimento di accertamento di conformità urbanistica rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune di Pimentel in data 21.3.2019, prot. 1278;
3) del parere favorevole rilasciato dal Direttore del Servizio tutela del paesaggio per la Sardegna meridionale in data 26.11.2020, prot. 47062;
4) del silenzio assenso LL Soprintendenza in merito al parere necessario ai fini dell'adozione del provvedimento relativo al permesso di costruire in sanatoria del 31.5.2021, prot. 2485;
5) degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pimentel, LL Regione Autonoma LL Sardegna e LL sig.ra RI OV AS;
Visti tutti gli atti LL causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente LL RE ( ex art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971) poi trasposto in sede giurisdizionale ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il permesso di costruire in sanatoria indicato in epigrafe, adottato dal Comune di Pimentel in data 31.5.2021 in favore LL sig.ra OV RI AS (odierna controinteressata) con riguardo all’immobile sito nel medesimo comune in via Baccarini n. 12 e distinto al catasto fabbricati al f. 9, mapp. 2131, sub. 1, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.
1.1. Espongono in fatto le ricorrenti che nell’anno 2010 sarebbero stati effettuati interventi edilizi senza autorizzazione nella parte adiacente all’immobile in comproprietà delle medesime, situato in via Baccarini n. 10 (f. 9, mapp. 115), nel centro storico del paese.
Gli interventi in questione, realizzati sull’immobile di via Baccarini n. 12 in seguito alla presentazione di denuncia di inizio attività da parte LL sig.ra AS, causerebbero all’immobile delle ricorrenti diversi danni strutturali, in relazione ai quali è stata esperita specifica azione di risarcimento danni dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari. Nello specifico, le ricorrenti sostengono che le opere realizzate dall’odierna controinteressata bloccherebbero il normale deflusso dello stillicidio delle acque intercorrente tra le due abitazioni.
Espongono ancora le ricorrenti che il 4.2.2016 il Comune, ritenendo le predette opere difformi rispetto a quanto denunciato, ne ha ordinato la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.
A ciò ha fatto seguito la presentazione, da parte LL sig.ra AS, di istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 LL l.r. n. 23/1985, con avvio del procedimento il 6.4.2016.
Infine il Comune, in data 31.5.2021, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla controinteressata (che le ricorrenti ritengono essere false), ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 2/2021, impugnato con l’odierno gravame.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del Piano Paesaggistico Regionale del 2004, violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e dell'art. 1 LL L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali LL Pubblica Amministrazione ”, in quanto:
- il provvedimento impugnato sarebbe stato ottenuto dalla controinteressata per il tramite di dichiarazioni mendaci, quali emergerebbero dalle evidenze documentali, e ciò denoterebbe il grave vizio di istruttoria nel quale è incorsa l’Amministrazione;
- il permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato adottato in assenza LL doppia conformità urbanistica richiesta dall’art. 36 del Testo Unico Edilizia;
- il titolo abilitativo esibito dall’odierna controinteressata al fine di ottenere il permesso in sanatoria (autorizzazione risalente al 1971) riguarderebbe un fabbricato distinto da quello realizzato in adiacenza all’immobile di proprietà delle ricorrenti, il quale sarebbe stato edificato solo nel 2010, come testimonierebbero le tecniche costruttive moderne;
- inoltre, trattandosi di immobili ricompresi nell’area del centro storico del Comune, gli stessi sarebbero soggetti ai vincoli sulla trasformazione edilizia previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla l.r. 25.11.2004 n. 8, nelle quali è previsto che le strutture costruite successivamente all’entrata in vigore LL citata legge regionale non possono essere oggetto di permesso di costruire in sanatoria;
II) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e all'art. 1 LL L. 241/1990, violazione dei principi generali LL Pubblica Amministrazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 908 c.c. ”, in quanto:
- le opere per cui è causa sarebbero state eseguite in totale assenza di idoneo isolamento tra i due fabbricati, ciò che sarebbe alla base delle criticità riscontrabili presso l’immobile delle ricorrenti, con considerevoli conseguenze di carattere igienico-sanitario;
- nel provvedimento impugnato non sarebbero indicate le ragioni del mutato orientamento dell’Amministrazione, che prima ha disposto la demolizione delle opere (con ordinanza n. 1 del 4.2.2016) e poi ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
1.3. Si è costituito il Comune intimato, il quale, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per:
- tardiva comunicazione di avvenuto deposito LL costituzione, in sede di trasposizione da ricorso straordinario al Presidente LL RE, rispetto al termine di 60 giorni di cui all’art. 48, comma 1, c.p.a.;
- difetto di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti, in quanto i danni da queste lamentati non sarebbero riconducibili all’immobile confinante di proprietà AS, come sarebbe emerso dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cagliari.
1.4. Si è costituita la controinteressata, che a sua volta ha chiesto la reiezione del ricorso e ne ha eccepito l’inammissibilità per tardiva notifica dell’avvenuto deposito dell’atto di costituzione (già eccepita dal Comune).
1.5. Si è costituita per resistere la Regione Autonoma LL Sardegna.
1.6. La controinteressata, con la memoria depositata in data 11 aprile 2025, ha ulteriormente eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso trasposto in quanto l’atto di costituzione notificato alle altre parti non conteneva la riproduzione del ricorso straordinario;
- il difetto di interesse al ricorso per insussistenza di danni di varia natura all’immobile delle ricorrenti derivanti dalle opere per cui è controversia, come appurato dal Tribunale civile di Cagliari con la sentenza n. 2182/2023, nel frattempo emessa sul giudizio risarcitorio intentato dalle sigg.re GI.
1.7. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Le ricorrenti hanno agito originariamente mediante proposizione di ricorso straordinario ex art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, che è stato poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 presentata dall’Amministrazione comunale resistente.
Avverso il ricorso trasposto in sede giurisdizionale sia l’Amministrazione resistente sia la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per violazione di quanto previsto dall’art. 48, comma 1, c.p.a., a tenore del quale “ Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente LL RE 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti ”.
A tal riguardo sostiene l’Amministrazione resistente che, a fronte dell’opposizione presentata in data 9.11.2021, le ricorrenti avrebbero depositato tempestivamente (in data 5.1.2022) l’atto di costituzione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ma la notifica all’Ente dell’avvenuto deposito sarebbe avvenuta solo in data 24.1.2022, con conseguente superamento del termine perentorio di 60 giorni.
Analoga eccezione è stata sollevata dalla controinteressata, la quale ha sostenuto di aver ricevuto la notifica dell’avvenuto deposito del ricorso solo in data 27.1.2022.
L’eccezione è fondata.
2.2. Sul punto, la costante e risalente giurisprudenza ha chiarito che “ A mente dell’art. 10, co. 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, la trasposizione avviene mediante deposito, da parte dell’originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio; si tratta, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell’originario ricorso che non può contenere motivi diversi ma che non necessita del deposito dell’originario ricorso straordinario (cfr. Cons. St., sez. IV, 21 luglio 1997, n. 725).
Tale riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione; il termine decorre da quando viene ricevuta l’istanza di trasposizione (cfr. Cons. St., sez. I, 5 novembre 2003, n. 1768/03) e trattandosi di termine riferito al ricorso giurisdizionale ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione del suo decorso durante il periodo feriale (cfr. Cons. giust. amm., 25 marzo 1999, n. 131).
In ordine all’individuazione, in concreto, LL scansione degli atti in cui deve articolarsi la trasposizione, si contendono il campo due tesi che hanno però in comune un punto decisivo ai fini LL risoluzione LL presente controversia: quale che sia la tassonomia delle formalità da compiersi per la trasposizione del ricorso straordinario, il compendio di tali attività non deve superare il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, LL notificazione dell’atto di opposizione.
Il primo indirizzo (cfr. Cons. St., sez. V, 23 giugno 2008, n. 3104; sez. V, 24 luglio 2007, n. 4136), ritiene che il passaggio alla fase giurisdizionale si attui attraverso le seguenti tappe:
a) notifica dell’atto di opposizione;
b) notifica dell’atto di riassunzione, mediante il quale l’originario ricorrente straordinario dichiara di insistere nel ricorso davanti al T.a.r.;
c) deposito, presso la segreteria del T.a.r. competente, dell’atto di riassunzione notificato dal ricorrente.
Una seconda ricostruzione (storicamente risalente e fedele al dato letterale, cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 27 agosto 2009, n. 5086; sez. IV, n. 725 del 1997 cit.; sez. V, 31 gennaio 1991, n. 95 cit.), che il collegio fa propria, ritiene che il rapporto processuale si instaura, in questa peculiare procedura, con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica); sicché, la parte che traspone un ricorso straordinario:
a) deve depositare il ricorso al T.a.r. entro sessanta giorni;
b) ha facoltà di notificare nuovamente il ricorso straordinario;
c) deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l’avviso di deposito dell’avvenuta trasposizione.
Questa soluzione è la più coerente con il dato normativo, secondo cui la riassunzione avviene mediante deposito nella segreteria del giudice amministrativo e dell’avvenuto deposito và dato avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati; il ché si spiega perché si tratta del medesimo ricorso già notificato in sede straordinaria, e solo trasposto (dunque riassunto), in sede giurisdizionale, per cui mentre è indispensabile assicurare alle controparti la conoscenza legale del deposito dell’atto di insistenza è chiaramente superflua una seconda notificazione del medesimo ricorso (il cui contenuto, per altro, non può per qualsivoglia ragione, essere modificato) ” (C.d.S., Sez. V, 29.3.2011, n. 1926; C.d.S., Sez. VI, 24.2.2014, n. 859; T.A.R. Campania, Sez. VII, sent. 11.5.2016, n. 2370; da ultimo, T.A.R. Campania, Sez. IX, sent. 18.4.2025, n. 3243, il quale afferma che “ Per instaurare validamente il rapporto processuale, è invece indispensabile che il controinteressato e l’amministrazione resistente ricevano, tramite notifica, la notizia che il ricorso è stato trasposto dalla sede giustiziale amministrativa a quella propriamente processuale, una volta che l’interessato abbia provveduto, entro il più volte richiamato termine di sessanta giorni, a costituirsi presso la segreteria del TAR. (…) Per questo, il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 48, comma 1, cod. proc. amm., va correttamente interpretato nel senso di coinvolgere temporalmente gli adempimenti relativi sia al deposito, presso la Segreteria del Tar, dell’atto di costituzione in giudizio, sia alla notifica dell’avviso di costituzione. Diversamente, poiché l’art. 48, comma 1, cod. proc. amm. non fissa altro termine, ove si ritenesse che i 60 giorni riguardino solo il deposito dell’atto di costituzione, il termine per la notificazione dell’avviso alle altre parti sarebbe del tutto libero. Ciò comporterebbe effetti paradossali, perché la parte che ha presentato opposizione al ricorso straordinario non avrebbe alcun punto di riferimento temporalmente certo che gli consenta di desumere la reale volontà del ricorrente di insistere nel ricorso giustiziale, avendo trasferito quest’ultimo in sede giurisdizionale ”).
2.3. Nel caso di specie, il deposito dell’atto di costituzione dinanzi a questo Tribunale è avvenuto tempestivamente (in data 5.1.2022), a seguito di opposizione presentata dal Comune di Pimentel in data 9.11.2021. Tuttavia la notifica dell’avviso di avvenuta costituzione in giudizio non risulta avvenuta entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla legge né a favore dell’Amministrazione resistente, nei cui confronti tale notifica è pervenuta solo in data 24.1.2022, né LL controinteressata, alla quale l’avviso è stato notificato in data 27.1.2022. Le ricorrenti, infatti, non solo non hanno contestato tali date, indicate dalle controparti nelle rispettive difese, ma non hanno nemmeno prodotto in giudizio le ricevute delle avvenute notifiche dell’avviso di costituzione.
2.4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.5. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, considerata la peculiarità LL vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO