Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11328/2023
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1 (c.f.
GIUSEPPE MARIO ANTONINO SCALISI, nel cui studio in Paternò ha eletto domicilio, via A. De
Gasperi, 8/L
-ricorrente-
Contro
,CP 1 (c.f. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di
Roma
Controparte_2 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ENZA NOVARA, nel cui studio in
Palermo ha eletto domicilio, via Gioacchino Di Marzo, 2f
-resistenti-
Con ricorso del 3/11/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017794226 notificata il 25/9/2023 e avverso cinque sottostanti avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi DM 10, rettificativi e non, e somme aggiuntive relativi agli anni 2011 e 2012, dell'importo complessivo di euro 17.493,60. Evidenziava in primo luogo che gli avvisi di addebito non fossero mai stati notificati ed eccepiva, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, considerato che i contributi richiesti risalissero agli anni 2011 e
2012 e che, in mancanza di atti interruttivi, fosse decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Rilevava pertanto che il diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione dovesse ritenersi ormai prescritto e che dovessero essere annullati gli avvisi di addebito impugnati. Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione in presenza di gravi motivi, fosse ritenuta l'infondatezza delle richieste di pagamento, tanto che le stesse dovessero essere annullate con declaratoria che nulla fosse dovuto all' CP 1.
Con decreto dell'11/11/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6,
del D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 28/5/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1,
esponendo che le partite di credito relative agli avvisi di addebito n. 59320120004432834000 (1), n.
59320120006560615000 (4) e n. 59320130005590057000 (5) fossero state oggetto di integrale stralcio ex lege. Rilevava inoltre che, con riferimento all'avviso di addebito n.
59320120004716278000 (2) fosse presente un atto di stralcio per l'importo di euro 1.184,97 e che le residue partite di credito risultassero sospese con provvedimento dell'Agente della riscossione del
30/12/2023; aggiungeva che, con lo stesso provvedimento, fossero state sospese le partite di credito residue relative all'avviso di addebito n. 59320120005268824000 (3).
Con riguardo ai crediti non annullati, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività
rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Nel merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della suddetta eccezione, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non anche di annullamento dei titoli. Evidenziava che la prescrizione non fosse maturata anche per l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da coronavirus, che richiamava. Osservava pertanto che, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti il termine di prescrizione non fosse ancora spirato anche ain essere dall' Controparte_3
causa della dedotta sospensione per complessivi 542 giorni. Chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Controparte 4 e, nel merito, il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria,
chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
'Si costituiva in giudizio anche l' eccependo l'inammissibilità Controparte_5
dell'opposizione all'intimazione di pagamento;
eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito in quanto proposta tardivamente, considerata la loro rituale notifica. Nel
merito rilevava che l'eccepita prescrizione non fosse maturata, tenuto conto che il termine quinquennale fosse stato interrotto dalla notifica in data 10/1/2017 dell'intimazione di pagamento n.
29320169010776371000 e dalla notifica in data 5/2/2018 dell'intimazione di pagamento n.
29320179035946101000. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata e la condanna alle spese.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali contestava la ritualità della notifica degli avvisi di addebito, in quanto eseguita mediante consegna a persona non convivente, e produceva certificato di stato di famiglia del 2012. Deduceva pertanto la nullità delle notifiche e la conseguente prescrizione.
Con provvedimento del 9/5/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 20 febbraio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
***
Occorre innanzitutto rilevare che l'CP_1 ha allegato l'intervenuto stralcio integrale degli avvisi di addebito n. (1), n. 59320120006560615000 (4) e n.59320120004432834000
59320130005590057000 (5), nonché lo stralcio parziale (limitatamente all'importo di euro
1.184,97) delle partite di credito relative all'avviso di addebito n. 59320120004716278000 (2),
versando in atti il documento "export lista avvisi di addebito".
Or, alla luce di quanto allegato e documentato, si osserva che lo sgravio totale e parziale degli atti suindicati costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.
6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai suddetti atti annullati.
Venendo ora all'esame dell'avviso di addebito n. 59320120004716278000 (2), per quanto attiene alle partite di credito non annullate, e dell'avviso di addebito n. 59320120005268824000 (3)
occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa o irrituale notifica degli stessi e, comunque, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass.
4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità. Al riguardo, si osserva che con riferimento a tutti gli avvisi di addebito impugnati e dunque anche a quelli in esame, l'CP_1 ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che gli avvisi di addebito suindicati sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Paternò, via Pietro Mascagni, 5, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e che la notifica sia stata eseguita nelle date,
rispettivamente, del 7/11/2012 e del 23/11/2012.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: "La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato... " (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere".
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, per gli avvisi di addebito indicati, nn. 59320120004716278000 (2) e
59320120005268824000 (3), la notifica deve considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dai consegnatari (rispettivamente, 7/11/2012 e 23/11/2012); non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento, debitamente consegnati presso il domicilio del destinatario, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta.
Dall'esame di ciascun avviso di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra gli stessi ed i relativi avvisi di addebito.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva, vale a dire l'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti, non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie,
debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore" (Cfr.: Cass. n. 2835/08;
Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, deve ritenersi tardiva l'opposizione al ruolo proposta nella specie.
Ciò posto, va in ogni caso valutata l'eventuale l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la quale integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò detto, l'opposizione deve essere accolta con riferimento ad entrambi gli avvisi di addebito.
Occorre innanzitutto tener conto della produzione da parte dell' Controparte_2
dell'intimazione di pagamento n. 29320179035946101000 ricomprendente, fra gli atti sottostanti,
anche gli avvisi di addebito in esame. L'ente ha inoltre prodotto l'avviso di ricevimento dal quale si evince che la notifica di detto atto è stata eseguita in data 5/2/2018, con raccomandata n.
61455062038-6, presso la residenza del destinatario.
Ciò premesso, si osserva che dalla data di notifica dei suddetti atti (7/11/2012 e 23/11/2012) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento indicata (5/2/2018) è decorso il previsto termine quinquennale;
ne consegue che la prescrizione deve ritenersi maturata già anteriormente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale.
Si aggiunga che non assume alcun rilievo, ai fini del decidere, la produzione da parte del concessionario dell'intimazione di pagamento n. 29320169010776371000, e ciò considerato che detto atto riguarda solo l'avviso di addebito n. 59320120006560615000 (4), già oggetto di sgravio.
In definitiva, i crediti di cui all'avviso di addebito n. 59320120004716278000 (2), per la parte non annullata, e all'avviso di addebito n. 59320120005268824000 (3) devono dichiararsi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito suindicati.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di
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pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che dal 1°
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
Istituto (art.30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. Ed invero, come più volte precisato da questo Tribunale, la cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della
P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato,
sicchè la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità
dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Essendo identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale
che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato...con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione" (cfr.
Cass., sez trib., 25/5/2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In definitiva, con riferimento alle partite di credito non annullate, il ricorso deve essere accolto.
Avuto riguardo al valore dei crediti prescritti, di gran lunga superiore a quello dei crediti annullati,
le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1, quale ente impositore, nella misura dei tre quarti e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320120004432834000 (1), n. 59320120004716278000 (2), limitatamente alla parte annullata
(euro 1.184,97), n. 59320120006560615000 (4) e n. 59320130005590057000 (5);
Con riguardo alle partite di credito residue di cui all'avviso di addebito n. 59320120004716278000
(2) e ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320120005268824000 (3), dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata relativamente a tutti gli avvisi di addebito impugnati;
Condanna l'CP_1, in favore del ricorrente e in ragione dei tre quarti, al pagamento delle spese processuali che liquida nell'intero nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, e che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa le restanti spese fra le parti;
Compensa le spese fra il ricorrente e l' Controparte 2
Così deciso in Catania il 20 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
17 novembre 2016, n. 23397).