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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 131 di RACL dell'anno 2021, proposta da
(C.F. Parte_1
- p.iva: ) in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e P.IVA_1
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, (C.F.
) presso i cui uffici, in via Dante n. 23 (P.E.C. P.IVA_2
; FAX n. 070 – 40476290) è pure ex lege Email_1
domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
ivi res.te nella via Pascoli n. 8, elett.te dom.to in Cagliari, Via Dante n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Claudio Chiesa (C.F. , pec C.F._2
, fax 070/652603) e Renato Chiesa (C.F. Email_2
pec , fax 070/652603), C.F._3 Email_3
1 dai quali è rappr.to e difeso in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
ha agito in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, nei CP_1
confronti del esponendo: Controparte_2
- di aver lavorato alle dipendenze del convenuto con qualifica di “operaio qualificato addetto alla manutenzione e all'esercizio degli impianti di distribuzione irrigua del Campidano e delle reti di dreno e scolo del Comprensorio Consortile”, in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti periodi:
(I) dal 6 luglio 1998 al 7 novembre 1998;
(II) dal 3 maggio 1999 al 2 agosto 1999, successivamente prorogato al 2 settembre 1999;
(III) dal 14 ottobre 1999 al 12 novembre 1999;
(IV) dal 2 maggio 2000 al 1° agosto 2000, successivamente prorogato fino al 5 settembre 2000;
(V) dal 23 aprile 2001 al 23 luglio 2001, successivamente prorogato fino al 22 settembre 2001;
(VI) dal 6 novembre 2001 al giorno 8 dicembre 2001;
(VII) dal 28 aprile 2003 al 28 luglio 2003, successivamente prorogato fino al 1° settembre 2003;
(VIII) dal 3 giugno 2004 al 3 settembre 2004;
(IX) dal 1° ottobre 2004 al 30 ottobre 2004;
(X) dal 16 maggio 2005 al 15 settembre 2005;
(XI) dal 2 ottobre 2006 al 9 dicembre 2006;
(XII) dal giorno ottobre 2007 al 19 dicembre 2007;
(XIII) dal 12 agosto 2008 al 12 novembre 2008;
(XIV) dal 15 giugno 2009 al 13 agosto 2009, successivamente prorogato una prima volta fino al 22 ottobre 2009 ed una seconda fino al 12 dicembre 2009;
2 (XV) dal giorno 22 marzo 2010 al 18 settembre 2010;
(XVI) dal giorno 11 aprile 2011 al giorno 8 ottobre 2011;
(XVII) dal 7 maggio 2012 al 6 agosto 2012, successivamente prorogato al 3 novembre 2012;
(XVIII) dal 18 marzo 2013 al 14 settembre 2013;
- di aver sempre svolto, nell'ambito dei rapporti suddetti, attività di
“manutenzione, pulizia e sostituzione quadri;
manutenzione e montaggio pompe;
manutenzione valvole;
lavori assemblaggio quadri;
collegamento quadri;
verifica livelli olio;
sostituzione mercurio e pulizia tubo Rislan”, nonostante la qualifica di operaio qualificato prima e di operaio specializzato tubista dopo (in ricorso, pag. 4);
- che le esigenze sottese alla reiterazione dei contratti di lavoro non erano temporanee, ma fisiologicamente legate al normale funzionamento del . Parte_1
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro e la loro conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre alla ricostruzione di carriera e la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti e al risarcimento del danno.
Sotto un primo profilo, ha giustificato la domanda con riguardo all'assenza delle ragioni legittimanti l'apposizione del termine ai diversi contratti, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Sotto altro profilo, ha lamentato la violazione dell'art. 5, comma 4 bis, dello stesso d.lgs. n. 368 del 2001, laddove consente la successione di contratti a termine tra le medesime parti per lo svolgimento di mansioni equivalenti nel limite di 36 mesi, superati i quali il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Il , tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse Parte_1
domande.
Più in particolare, ha dedotto che i diversi contratti stipulati con il ricorrente avevano riguardato prestazioni di lavoro stagionale, collocatesi temporalmente in corrispondenza della stagione irrigua estiva, durante la quale, a causa delle elevate temperature e della scarsa piovosità, aumenterebbe la domanda di erogazione idrica dei consorziati.
Tali tipologie contrattuali sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della
3 disciplina relativa al limite dei 36 mesi richiamata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001, come già peraltro avveniva in precedenza sotto l'imperio della legge 18 aprile 1962, n. 230, e del d.P.R. n. 1525/1963.
Ha poi eccepito la decadenza dall'azione ex art. 32 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, e la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, così statuendo:
“- accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da in data CP_1
11 marzo 2014 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine oggetto di causa, condannando il Controparte_2
al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, di una somma
[...] pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo;
- rigetta le restanti domande proposte da;
CP_1
- dichiara compensate tra le parti per tre quinti le spese di lite e condanna il
convenuto alla rifusione in favore del ricorrente dei due quinti residui, che Parte_1
liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge, nonché contributo unificato ove corrisposto, disponendo la loro distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, che hanno dichiarato di essere antistatari.”.
Propone appello il , cui resiste l'appellato. La controversia è stata Parte_1
istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare, in stretto subordine per quanto di ragione, ogni avversa domanda”
Per l'appellato:
“Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_2
1208/2020 del Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro;
conseguentemente confermare la predetta sentenza in ogni sua parte;
4 - in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, come da D.M. 55/2014.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo: decadenza dalla proposizione dell'azione
L'appellante ripropone l'eccezione di decadenza, già ritenuta infondata, affermando che non vi era bisogno di un'espressa estensione anche all'art. 5 D.Lgs.
368-2001 delle previsioni dell'art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183, poiché le ipotesi dal primo previste rientravano necessariamente tra quelle dell'art. 1.
L'affermazione, peraltro generica, non può essere condivisa, poiché l'art. 5 in questione individua una diversa fattispecie di conversione del contratto a termine, basata su diversi presupposti, un'autonoma serie di eccezioni autonomamente legittimate, e si pone perciò in rapporto di specialità con l'art. 1 stessa legge.
Si deve perciò confermare la valutazione già fatta dal Tribunale al riguardo, secondo cui l'art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183, ha introdotto, infatti, un duplice termine decadenziale per l'azione di “nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni” senza richiamare l'art. 5 del D. lg. 368/2001, che attiene alla successione dei contratti a termine.
L'onere di impugnazione introdotto dal citato articolo 32 appare invece limitato alle sole ipotesi espressamente richiamate con la conseguenza che, a differenza dei diritti che discendono dai vizi dei singoli atti, ai quali si applicano le decadenze evocate dalla difesa resistente, la tutela verso l'abuso nella successione dei contratti a tempo determinato, non incontra limiti temporali per essere fatta valere (si veda in tal senso
Trib. Genova, sent. 24 maggio 2013, est. Basilico, Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, sent. n. 452/2019 e sent. n. 1315/2019 della Sezione Lavoro del Tribunale di
Cagliari, est. Murru, che hanno dato conto di tale opzione interpretativa, da ritenersi in definitiva più aderente al tenore letterale del dato normativo di riferimento).
Il motivo d'appello, pertanto, è infondato.
Secondo Motivo: stagionalità dell'attività.
Vengono trattati unitariamente i diversi profili che l'appello enuclea separatamente.
5 Come si legge nei diversi contratti stipulati il lavoratore era stato normalmente adibito ad attività quali ““manutenzione, pulizia e sostituzione quadri;
manutenzione e montaggio pompe;
manutenzione valvole;
lavori assemblaggio quadri;
collegamento quadri;
verifica livelli olio;
sostituzione mercurio e pulizia tubo Rislan”, come testualmente descritti nel ricorso e non specificamente contestati dal convenuto, che si è limitato a sostenere la natura stagionale dell'attività.
Il Tribunale ha escluso correttamente che tale attività rientri nell'elenco di cui al d.P.R. n. 1525/1963, in cui l'unica voce che può attagliarsi all'attività dei consorzi di bonifica è la n. 13, “Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento delle scoline delle opere consortili di bonifica”, diversa quindi dal lavoro svolto dal ricorrente.
Esclude poi che tali attività rientrino tra quelle previste dall'art. 128 CCNL per i
, affermando testualmente che si tratterebbe di attività “alle quali il Controparte_2 ricorrente non risulta essere stato adibito”.
Questa Corte ritiene che il punto meriti un approfondimento e vada rimeditato, partendo dal fatto che il comma 4 ter dell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001 dà alle parti collettive la possibilità di individuare altri lavori stagionali per i quali è possibile l'assunzione a termine ripetuta senza il limite di trentasei mesi. Il contratto collettivo dei Consorzi di bonifica prodotto in atti, ed in particolare l'art. 128 comma I definisce: art. 128
C.C.N.L.: “Gli operai avventizi stagionali sono: - quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda;
diserbo e spurgo dei canali;
irrigazione; riordino delle scoline;
etc.) nonché - gli operai avventizi addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta”.
È una previsione che amplia il novero dei lavori stagionali previsti dalla suddetta voce n. 13 dell'elenco ministeriale, aggiungendovi la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti;
neppure le parole tra parentesi riproducono letteralmente tale voce, aggiungendovi l'irrigazione, e comunque costituiscono una mera esemplificazione e non un'indicazione tassativa, come indica la chiusura con “ecc”.
Che la definizione contrattuale di lavoro stagionale sia ampliativa e non meramente riproduttiva della previsione di cui al d.P.R. 1525/1963 è confermato dal secondo comma dell'art. 128 Ccnl, in base al quale “Gli operai di cui al precedente
6 comma sono classificati nelle aree e profili professionali di cui all'art. 2 ed in conformità con i criteri sanciti dallo stesso art. 2”. Infatti, se i Consorzi dovessero limitare le assunzioni stagionali ai lavoratori necessari per ripulire canali dalle erbacce e ripristinare le scoline il loro inquadramento sarebbe solo nel profilo professionale più basso, quello di operaio comune e non vi sarebbe necessità di prevedere uno schema aperto riguardo ad altri e diversi inquadramenti possibili: il fatto che invece debbano e possano essere inquadrati nelle varie aree e profili significa che possono essere assunti anche lavoratori adibiti a diverse attività.
Si deve a questo punto concludere, che le mansioni attribuite all'appellato nel corso dei vari contratti stipulati rientrino in linea generale tra quelle previste dall'art. 128 CCNL e, perciò, rientrino nella tipologia dei contratti stagionali che l'art. 5, comma
4 ter D.Lgs. 368-2001 sottrae all'applicazione del comma 4 bis, che lo precede.
In presenza, perciò, di una condizione legittimante all'origine, l'indagine si dovrebbe spostare sui singoli contratti, per verificare, appunto, in concreto l'inquadrabilità degli stessi nell'attività stagionale. La sentenza appellata effettua al riguardo un ragionamento non condivisibile, affermando in sostanza che, siccome alcuni contratti erano stipulati per periodi obiettivamente più ampi della stagione irrigua estiva e si collocavano tra i mesi di aprile e dicembre, allora tutti i contratti avrebbero investito costantemente nel tempo, e a prescindere dalle qualifiche attribuite, compiti “estranei certamente alle specifiche esigenze contingenti della stagione estiva, quali prospettate dalla difesa convenuta”.
In questo modo, giunge ad escludere la stagionalità anche per i rapporti pacificamente svolti nel periodo estivo, per unificarli in un giudizio complessivo ed affermare, in conseguenza di ciò, che il termine dei 36 mesi era superato. Ciò è frutto di un'impostazione logica non corretta, poiché si tratta di un ordine d'indagine caratterizzante l'accertamento dell'illiceità dei vari contratti a termine, in cui una valutazione complessiva dei vari contratti può, appunto, portare a ritenere accertata una perdurante esigenza aziendale di svolgimento di attività lavorativa.
L'effettuazione di un tale ordine d'indagine è, però, da escludersi nella fattispecie, poiché, nel caso di specie, non viene in considerazione l'azione per la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli articoli 1,
2 o 4 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, bensì quella ex art. 5, comma 4 bis, di quel
7 testo normativo.
Come appena anticipato, in presenza di una deroga legislativamente e contrattualmente esistente per la tipologia dei contratti stagionali, l'indagine si deve spostare sui singoli contratti e la stagionalità, quindi, singolarmente verificata. Nessun elemento specifico, ulteriore a quelli esaminati, è offerto al riguardo dalla parte, a prescindere dalla collocazione temporale della prestazione lavorativa nel corso dell'anno, che è appunto quello valutato dalla sentenza appellata.
A questo punto, valutando i singoli contratti stipulati, si deve ritenere che tutti quelli stipulati con riferimento al periodo da marzo a dicembre siano legittimamente stati stipulati per l'esercizio di attività stagionali e, nella peggiore ipotesi, solo quelli nel periodo da dicembre a marzo non lo siano. Il superamento del limite dei 36 mesi, quindi, andrebbe valutato solo conteggiando la loro durata, con la conclusione che pacificamente non è stato superato, vista l'esiguità del loro numero e ridotta durata.
Ciò giustifica di per sé solo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.
Allo stesso risultato si deve giungere anche per altra via, considerando anzitutto che la stagionalità, come correttamente rilevato dall'appellante, non può essere stabilita con riferimento ad un rigido arco temporale, ma deve tenere conto della variabilità dell'andamento delle precipitazioni atmosferiche nell'isola, notoriamente caratterizzato dall'incostanza e dal verificarsi di lunghi periodi siccitosi anche nei mesi invernali. Di ciò esiste anche un riscontro a livello contrattuale, poiché l'art. 143 C.C.N.L., sui trasferimenti degli operai avventizi, richiede all'uopo, testualmente, un “preavviso di mesi sei”: ciò che presuppone una “stagione” di durata particolarmente lunga.
In secondo luogo, neppure la durata dei contratti stipulati tra le odierne parti sembra di ostacolo alla riconduzione degli stessi al lavoro stagionale. Tale durata risulta variabile di anno in anno, oscillante da uno fino a sei mesi all'anno; non si supera, quindi, il tempo massimo stabilito dall'art. 151 del Ccnl che, prevedendo la trasformazione del contratto a tempo indeterminato quando l'avventizio sia chiamato a prestare la sua opera per oltre duecento giornate all'anno per tre anni, segna un parametro di durata oltre il quale si deve presumere che l'assunzione sia dipesa da esigenze produttive stabili (duecento giornate equivalgono a circa nove mesi se la settimana lavorativa è di cinque giorni, a quasi otto mesi se è di sei giorni e ciò
8 conferma ulteriormente quanto rilevato al capoverso precedente).
Come ultima conseguenza, anche il fatto che taluni contratti siano stati relativi a prestazioni svolte nel mese di dicembre o comunque nel periodo “invernale” non può far presumere una carenza di stagionalità nell'attività, poiché quelle svolte possono trovare comunque accoglienza nelle opere relative all'irrigazione o in quelle eseguite in amministrazione diretta (art. 128 CCNL). Anche con riguardo a questi ultimi, pertanto, si deve ritenere operante la deroga prevista dal comma 4 ter dell'art. 5 in discussione.
In definitiva, non si applica l'art. 5 comma 4 bis d.lgs. n. 368/2001; e ciò porta alla riforma della sentenza con l'accoglimento dell'appello del ed al Parte_1
conseguente rigetto della domanda del ricorrente.
Nel concludere, questa Corte fa presente che, in numerosi contenziosi nei quali è stata esaminata la medesima fattispecie, instauratati da altri lavoratori nei confronti del appellante, questa Corte si è già più volte pronunziata, con motivazione che Parte_1 si intende qui ribadire, anche ai sensi e per le finalità di cui all'art 118 disp.att. c.p.c. (da ultimo in particolare, tra le tante sentenze già note alle parti, la sentenza n. 185/2022).
Tali precedenti, peraltro, sono stati di recente confermati dai giudici di legittimità investiti della questione, che hanno rigettato il ricorso per cassazione proposto dai lavoratori (in tal senso, a titolo esemplificativo, le sentenze di questa Corte
n. 63/2021, n. 47/2022, e 63/2022, confermate con ordinanze n. 3289/2024, 7723/2024,
e 7727/2024).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione della natura controversa della questione e dell'iniziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Accoglie l'appello proposto dal . Controparte_2
In riforma integrale della sentenza appellata, rigetta tutte le domande del ricorrente e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Cagliari, 4-8-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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